I diritti dei nonni sui nipoti
Tutela dei minori ad avere un rapporto stabile con i propri ascendenti e possibilità per i nonni di ricorrere al Tribunale per i minorenni
La Legge n. 219 del 2012 ed il Decreto Legislativo n. 154 del 2013 hanno modificato la disciplina giuridica della filiazione ed, in generale, del diritto della famiglia.
La riforma disciplina in modo specifico, tra le altre questioni, anche i diritti dei nonni sui nipoti.
L’art. 315 bis c.c., introdotto dall’art. 1 comma 8 della l. n. 219/2012, prevede tra l’altro che "il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti".
Tale disposizione assume valore di regola generale nella vita familiare; inoltre, essa vale in qualunque rapporto genitoriale, essendo oggi tale disposizione la regola generale valida per ogni figlio a prescindere dall’esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori.
L’art. 317-bis come sostituito dall’art. 42 d.lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art. 2 della l. n. 219/2012, è stato espressamente dedicato ai "Rapporti con gli ascendenti", disponendo che essi "hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma".
I nonni, paterni o materni, potranno dunque ricorrere al giudice, al fine di ottenere quei provvedimenti idonei a tutelare il diritto dei nipoti minorenni ad avere sani rapporti con i propri ascendenti.
Viene, dunque, tutelato il diritto dei minori ad avere un rapporto stabile con i propri parenti e non il diritto dei nonni di godere dei propri nipoti.
Competente a giudicare è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei nipoti minori.
Lo Studio Legale è a disposizione di chiunque si senta leso in tal senso, offrendo la propria consulenza ed assistenza in merito.
La riforma disciplina in modo specifico, tra le altre questioni, anche i diritti dei nonni sui nipoti.
L’art. 315 bis c.c., introdotto dall’art. 1 comma 8 della l. n. 219/2012, prevede tra l’altro che "il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti".
Tale disposizione assume valore di regola generale nella vita familiare; inoltre, essa vale in qualunque rapporto genitoriale, essendo oggi tale disposizione la regola generale valida per ogni figlio a prescindere dall’esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori.
L’art. 317-bis come sostituito dall’art. 42 d.lgs. n. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art. 2 della l. n. 219/2012, è stato espressamente dedicato ai "Rapporti con gli ascendenti", disponendo che essi "hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma".
I nonni, paterni o materni, potranno dunque ricorrere al giudice, al fine di ottenere quei provvedimenti idonei a tutelare il diritto dei nipoti minorenni ad avere sani rapporti con i propri ascendenti.
Viene, dunque, tutelato il diritto dei minori ad avere un rapporto stabile con i propri parenti e non il diritto dei nonni di godere dei propri nipoti.
Competente a giudicare è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei nipoti minori.
Lo Studio Legale è a disposizione di chiunque si senta leso in tal senso, offrendo la propria consulenza ed assistenza in merito.
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