I diritti di chi non vuol vaccinare i propri figli
Si fa un gran parlare, e spesso a sproposito, della proposta di riforma della normativa vigente in materia di vaccinazioni obbligatorie...
Riprendo alcuni vecchi post del mio Blog per rispondere a molti di voi che mi avete chiesto se in Italia esistono sanzioni penali o amministrative per le famiglie che, consapevolmente, scelgono di non vaccinare i propri figli.
Fino al 1994 gli obiettori potevano essere deferiti al Tribunale dei Minori affinché venisse affievolita la potestà parentale, per consentire la vaccinazione obbligatoria anche con l'ausilio della forza pubblica. Con il Decreto Legge 273 del 6 Maggio 1994, convertito con legge 490 del 20 Novembre 1995, é stato stabilito che: "l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con intervento della forza pubblica".
In altri termini, il deferimento è ancora tecnicamente possibile, ma non porterà alla vaccinazione coatta se i genitori esporranno le ragioni del loro dissenso (chi legge questo blog ne troverà parecchie, e molto ben documentate).
Sono rimaste in vigore - e solo in alcune Regioni - le sanzioni pecuniarie, per chi non intende dare seguito alle richieste della Amministrazione sanitaria.
E' possibile, inoltre, chiedere l'esonero dalle vaccinazioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del citato Decreto, con certificato del pediatra di base o di medico specialista privato, non sindacabile da parte delle ASL.
Sono previste a livello regionale ulteriori modifiche in melius della normativa statale in Piemonte, nella Provincia autonoma di Trento, nel Veneto, nella Emilia Romagna ed in Toscana. In ogni caso è possibile su tutto il territorio nazionale il dissenso motivato e scritto alle vaccinazioni, che si può manifestare seguendo i consigli che troverete sul sito del Comilva (www.comilva.org) o sul mio Blog.
La normativa vigente garantisce inoltre piena libertà di scelta anche in relazione alla iscrizione alla scuola dell'obbligo. Il comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 1518 del 22 Dicembre 1967, come modificato dal D.P.R. 355 del 26 Gennaio 1999 recita: "la mancata certificazione (dell'obbligo vaccinale) NON comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami".
Fino al 1994 gli obiettori potevano essere deferiti al Tribunale dei Minori affinché venisse affievolita la potestà parentale, per consentire la vaccinazione obbligatoria anche con l'ausilio della forza pubblica. Con il Decreto Legge 273 del 6 Maggio 1994, convertito con legge 490 del 20 Novembre 1995, é stato stabilito che: "l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con intervento della forza pubblica".
In altri termini, il deferimento è ancora tecnicamente possibile, ma non porterà alla vaccinazione coatta se i genitori esporranno le ragioni del loro dissenso (chi legge questo blog ne troverà parecchie, e molto ben documentate).
Sono rimaste in vigore - e solo in alcune Regioni - le sanzioni pecuniarie, per chi non intende dare seguito alle richieste della Amministrazione sanitaria.
E' possibile, inoltre, chiedere l'esonero dalle vaccinazioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del citato Decreto, con certificato del pediatra di base o di medico specialista privato, non sindacabile da parte delle ASL.
Sono previste a livello regionale ulteriori modifiche in melius della normativa statale in Piemonte, nella Provincia autonoma di Trento, nel Veneto, nella Emilia Romagna ed in Toscana. In ogni caso è possibile su tutto il territorio nazionale il dissenso motivato e scritto alle vaccinazioni, che si può manifestare seguendo i consigli che troverete sul sito del Comilva (www.comilva.org) o sul mio Blog.
La normativa vigente garantisce inoltre piena libertà di scelta anche in relazione alla iscrizione alla scuola dell'obbligo. Il comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 1518 del 22 Dicembre 1967, come modificato dal D.P.R. 355 del 26 Gennaio 1999 recita: "la mancata certificazione (dell'obbligo vaccinale) NON comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami".
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