I Disturbi specifici dell’apprendimento
La giurisprudenza ha riconosciuto oltre al diritto al risarcimento del danno patrimoniale anche quello al danno non patrimoniale
In Italia le persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono circa il 3% della popolazione.
Da qui è nata l’esigenza di un intervento normativo che potesse fornire, da un lato, alle istituzioni scolastiche delle linee guida adeguate per permettere di aiutare gli alunni a conseguire gli obiettivi didattici e e dall’altro tutelare il diritto all’istruzione gli studenti.
A tal fine è stata emanata la Legge n. 170 del 08.10.2010.
Con tale legge, il legislatore si è limitato a disciplinare solo l’aspetto scolastico dei DSA, non curandosi del fatto che i DSA incontrano difficoltà anche in altri atti della vita quotidiana, come ad esempio sostenere l’esame di guida o partecipare ad un concorso pubblico, per cui, ad oggi, le persone DSA non ricevono alcuna tutela nei settori diversi da quello scolastico.
La Legge n. 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento e tenta di promuovere la cooperazione ed il coinvolgimento di famiglia e scuola nel percorso di istruzione.
L’articolo più importante della suddetta legge è però l’art. 5, perché prevede il DIRITTO dello studente affetto da D.S.A. di usufruire, se regolarmente certificato, strumenti di compensazione e di dispensazione, come la sintesi vocale, il registratore, i programmi di video scrittura, la calcolatrice, mappe concettuali, tabelle, formulari, la dispensa dal leggere a voce alta brani di fronte alla classe e la riduzione del numero di prove o di esercizi nei compiti in classe ed in quelli a casa.
In questo modo lo studente viene messo in condizione di vivere più serenamente il suo percorso scolastico e di formarsi in modo adeguato.
In attuazione della legge 170/2010 è stato emanato il Decreto Ministeriale 5669/2011 a cui sono state allegate delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento.
Entro il primo trimestre dall’inizio dell’anno scolastico, gli insegnati dovranno predisporre il Piano Didattico Personalizzato (PDP), documento nel quale viene stabilita la modalità di compensazione e dispensazione didattica personalizzata per ciascun alunno con D.S.A., di cui i genitori dovranno prendere visione e sottoscrivere.
Può succedere a volte che il PDP non venga redatto nelle tempistiche prescritte o che lo studente non veda applicarsi le misure compensative e dispensative. In tali casi i genitori potranno rivolgersi al referente di istituto per i DSA oppure al dirigente scolastico, affinché venga rispettata la normativa presso l’istituto scolastico frequentato dal figlio ed in difetto, il mancato rispetto della normativa, costituendo lesione del diritto all’istruzione, può essere presupposto per la domanda di risarcimento del danno.
La giurisprudenza ha riconosciuto oltre al diritto al risarcimento del danno patrimoniale (costo sostenuto per lezioni private necessarie per colmare le lacune della scuola nella formazione del soggetto DSA, costo per il sostegno logopedistico e psicologico, che sia conseguito ovviamente da un comportamento della scuola non corretto e che abbia indotto lo studente DSA in cadute di stima, instabilità psichica, ecc.) anche quello al danno non patrimoniale.
Il TAR della Lombardia con sentenza del 30.01.2011 ha riconosciuto il danno non patrimoniale allo studente dislessico, ingiustamente respinto all’esame finale rilevando che "la valutazione negativa formulata nei confronti di un ragazzo molto giovane per il mancato superamento dell’anno scolastico determina, secondo comune esperienza uno stato d’animo di angoscia e frustrazione perché a risultarne colpita è l’immagine che l’individuo ha di sé. Il detrimento del sentimento di autostima si ripercuote sulla personalità e piò anche acuirsi con il tempo. Del resto, l’inferenza di tale rischio è confermato anche nelle citate disposizioni di legge nelle quali si afferma le difficoltà di apprendimento derivanti dalla dislessia possono comportare gravi ricadute a livello personale quali l’abbassamento dell’autostima, depressione e comportamenti oppositivi che possono a loro volta comportare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità`
Il danno non patrimoniale verrà liquidato dal Giudice in via equitativa, tenendo conto dei vari parametri oggettivi e soggettivi provati in corso di causa.
Da qui è nata l’esigenza di un intervento normativo che potesse fornire, da un lato, alle istituzioni scolastiche delle linee guida adeguate per permettere di aiutare gli alunni a conseguire gli obiettivi didattici e e dall’altro tutelare il diritto all’istruzione gli studenti.
A tal fine è stata emanata la Legge n. 170 del 08.10.2010.
Con tale legge, il legislatore si è limitato a disciplinare solo l’aspetto scolastico dei DSA, non curandosi del fatto che i DSA incontrano difficoltà anche in altri atti della vita quotidiana, come ad esempio sostenere l’esame di guida o partecipare ad un concorso pubblico, per cui, ad oggi, le persone DSA non ricevono alcuna tutela nei settori diversi da quello scolastico.
La Legge n. 170/2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento e tenta di promuovere la cooperazione ed il coinvolgimento di famiglia e scuola nel percorso di istruzione.
L’articolo più importante della suddetta legge è però l’art. 5, perché prevede il DIRITTO dello studente affetto da D.S.A. di usufruire, se regolarmente certificato, strumenti di compensazione e di dispensazione, come la sintesi vocale, il registratore, i programmi di video scrittura, la calcolatrice, mappe concettuali, tabelle, formulari, la dispensa dal leggere a voce alta brani di fronte alla classe e la riduzione del numero di prove o di esercizi nei compiti in classe ed in quelli a casa.
In questo modo lo studente viene messo in condizione di vivere più serenamente il suo percorso scolastico e di formarsi in modo adeguato.
In attuazione della legge 170/2010 è stato emanato il Decreto Ministeriale 5669/2011 a cui sono state allegate delle linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento.
Entro il primo trimestre dall’inizio dell’anno scolastico, gli insegnati dovranno predisporre il Piano Didattico Personalizzato (PDP), documento nel quale viene stabilita la modalità di compensazione e dispensazione didattica personalizzata per ciascun alunno con D.S.A., di cui i genitori dovranno prendere visione e sottoscrivere.
Può succedere a volte che il PDP non venga redatto nelle tempistiche prescritte o che lo studente non veda applicarsi le misure compensative e dispensative. In tali casi i genitori potranno rivolgersi al referente di istituto per i DSA oppure al dirigente scolastico, affinché venga rispettata la normativa presso l’istituto scolastico frequentato dal figlio ed in difetto, il mancato rispetto della normativa, costituendo lesione del diritto all’istruzione, può essere presupposto per la domanda di risarcimento del danno.
La giurisprudenza ha riconosciuto oltre al diritto al risarcimento del danno patrimoniale (costo sostenuto per lezioni private necessarie per colmare le lacune della scuola nella formazione del soggetto DSA, costo per il sostegno logopedistico e psicologico, che sia conseguito ovviamente da un comportamento della scuola non corretto e che abbia indotto lo studente DSA in cadute di stima, instabilità psichica, ecc.) anche quello al danno non patrimoniale.
Il TAR della Lombardia con sentenza del 30.01.2011 ha riconosciuto il danno non patrimoniale allo studente dislessico, ingiustamente respinto all’esame finale rilevando che "la valutazione negativa formulata nei confronti di un ragazzo molto giovane per il mancato superamento dell’anno scolastico determina, secondo comune esperienza uno stato d’animo di angoscia e frustrazione perché a risultarne colpita è l’immagine che l’individuo ha di sé. Il detrimento del sentimento di autostima si ripercuote sulla personalità e piò anche acuirsi con il tempo. Del resto, l’inferenza di tale rischio è confermato anche nelle citate disposizioni di legge nelle quali si afferma le difficoltà di apprendimento derivanti dalla dislessia possono comportare gravi ricadute a livello personale quali l’abbassamento dell’autostima, depressione e comportamenti oppositivi che possono a loro volta comportare un abbandono scolastico o una scelta di basso profilo rispetto alle potenzialità`
Il danno non patrimoniale verrà liquidato dal Giudice in via equitativa, tenendo conto dei vari parametri oggettivi e soggettivi provati in corso di causa.
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