I doveri dei genitori verso i figli
Responsabilità genitoriale, diritti e doveri
La responsabilità genitoriale comprende in sé i diritti e i doveri di ciascun genitore verso i propri figli, nati che siano all’interno del matrimonio ovvero da coppia non sposata.
A individuare e a regolamentare gli uni e gli altri sono le norme del codice civile e di altre leggi.
Sono doveri normativamente posti quelli che hanno ad oggetto il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale dei propri figli, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali, delle loro capacità ed anche delle loro aspirazioni.
Al diritto dei figli di crescere in famiglia corrisponde il dovere dei genitori di garantir loro tale opportunità.
Parimenti ai figli deve essere consentito di mantenere rapporti significativi con i parenti ed in particolare con i nonni, come è previsto nello stesso codice civile: il preminente interesse dei minori comporta in questo caso il diritto dei nonni di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il diritto di visita.
I figli hanno il diritto di essere mantenuti dai propri genitori, sui quali dunque incombe il relativo obbligo: ciascun genitore dovrà contribuire in proporzione alla propria capacità di guadagno o con il lavoro casalingo.
Il codice civile prevede l’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assolvere all’obbligo di mantenimento dei figli e indica, in via graduata, quali altri parenti debbano essere onerati di detto mantenimento.
I genitori congiuntamente ovvero il genitore che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale rappresentano/rappresenta i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età e all’emancipazione, in tutti gli atti civili; avranno/avrà l’amministrazione dei beni di proprietà dei figli fino alla loro maggiore età.
In tale loro qualità potranno compiere disgiuntamente solo gli atti di ordinaria amministrazione e in caso di contrasto o comunque di disaccordo potranno rivolgersi al tribunale, il quale deciderà nell’interesse del minore.
L’autorizzazione del Giudice Tutelare sarà sempre necessaria per poter compiere i seguenti atti: alienare o ipotecare i beni di proprietà dei figli minori; accettare o rifiutare una eredità, un legato o una donazione; stipulare un mutuo ultranovennale; sciogliere comunioni; compiere ogni altro atto di straordinaria amministrazione.
E ancora: non potranno promuovere, transigere o affidare ad arbitri giudizi relativi ai detti atti, se non dopo l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Non potranno neppure riscuotere capitali senza autorizzazione dell’indicata autorità giudiziaria, la quale inoltre determinerà l’impiego dei capitali riscossi.
L’art. 323 del codice civile "i genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore...".
Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Prosegue l’art. 323 c.c. ponendo il divieto per i genitori di diventare cessionari di ragioni di credito o crediti verso il minore.
L’art. 324 c.c. prevede l’usufrutto, in capo ai genitori esercenti la potestà genitoriale, dei beni dei figli fino alla loro maggiore età, peraltro i frutti percepiti devono essere destinati al mantenimento della famiglia e dell’istruzione ed educazione dei figli.
Non possono essere soggetto di usufrutto legale i beni acquistati dal figlio con i guadagni del proprio lavoro; i beni ricevuti dal figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; i beni lasciati o donati con esclusione dell’usufrutto in capo ai genitori; i beni pervenuti ai figli per eredità, legato, donazione e accettati contro la volontà dei genitori.
L’art. 330 del codice civile si occupa della decadenza della responsabilità genitoriale dei figli: il giudice la pronunzia "quando il genitore viola o trascura i doveri ad esso inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio". Il genitore può essere reintegrato nella responsabilità genitoriale quando siano cessate le ragioni che a detta pronuncia hanno condotto, sempre che sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
A individuare e a regolamentare gli uni e gli altri sono le norme del codice civile e di altre leggi.
Sono doveri normativamente posti quelli che hanno ad oggetto il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale dei propri figli, nel rispetto delle loro inclinazioni naturali, delle loro capacità ed anche delle loro aspirazioni.
Al diritto dei figli di crescere in famiglia corrisponde il dovere dei genitori di garantir loro tale opportunità.
Parimenti ai figli deve essere consentito di mantenere rapporti significativi con i parenti ed in particolare con i nonni, come è previsto nello stesso codice civile: il preminente interesse dei minori comporta in questo caso il diritto dei nonni di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il diritto di visita.
I figli hanno il diritto di essere mantenuti dai propri genitori, sui quali dunque incombe il relativo obbligo: ciascun genitore dovrà contribuire in proporzione alla propria capacità di guadagno o con il lavoro casalingo.
Il codice civile prevede l’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assolvere all’obbligo di mantenimento dei figli e indica, in via graduata, quali altri parenti debbano essere onerati di detto mantenimento.
I genitori congiuntamente ovvero il genitore che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale rappresentano/rappresenta i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età e all’emancipazione, in tutti gli atti civili; avranno/avrà l’amministrazione dei beni di proprietà dei figli fino alla loro maggiore età.
In tale loro qualità potranno compiere disgiuntamente solo gli atti di ordinaria amministrazione e in caso di contrasto o comunque di disaccordo potranno rivolgersi al tribunale, il quale deciderà nell’interesse del minore.
L’autorizzazione del Giudice Tutelare sarà sempre necessaria per poter compiere i seguenti atti: alienare o ipotecare i beni di proprietà dei figli minori; accettare o rifiutare una eredità, un legato o una donazione; stipulare un mutuo ultranovennale; sciogliere comunioni; compiere ogni altro atto di straordinaria amministrazione.
E ancora: non potranno promuovere, transigere o affidare ad arbitri giudizi relativi ai detti atti, se non dopo l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Non potranno neppure riscuotere capitali senza autorizzazione dell’indicata autorità giudiziaria, la quale inoltre determinerà l’impiego dei capitali riscossi.
L’art. 323 del codice civile "i genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore...".
Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Prosegue l’art. 323 c.c. ponendo il divieto per i genitori di diventare cessionari di ragioni di credito o crediti verso il minore.
L’art. 324 c.c. prevede l’usufrutto, in capo ai genitori esercenti la potestà genitoriale, dei beni dei figli fino alla loro maggiore età, peraltro i frutti percepiti devono essere destinati al mantenimento della famiglia e dell’istruzione ed educazione dei figli.
Non possono essere soggetto di usufrutto legale i beni acquistati dal figlio con i guadagni del proprio lavoro; i beni ricevuti dal figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; i beni lasciati o donati con esclusione dell’usufrutto in capo ai genitori; i beni pervenuti ai figli per eredità, legato, donazione e accettati contro la volontà dei genitori.
L’art. 330 del codice civile si occupa della decadenza della responsabilità genitoriale dei figli: il giudice la pronunzia "quando il genitore viola o trascura i doveri ad esso inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio". Il genitore può essere reintegrato nella responsabilità genitoriale quando siano cessate le ragioni che a detta pronuncia hanno condotto, sempre che sia escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
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