I finanziamenti per l'economia sociale


I limiti e gli adempimenti che le imprese sociali devono rispettare per ottenere i finanziamenti finalizzati al rafforzamento dell'economia sociale
I finanziamenti per l'economia sociale
Per accedere ai finanziamenti per il rafforzamento dell’economia sociale le imprese sociali dovranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria entro 12 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 112/2017 (20 luglio 2017). Qualora tali enti non profit non si adeguino entro il termine previsto saranno suscettibili di revoca del finanziamento a 15 anni al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Sono queste le informazioni maggiormente operative che il Mise ha pubblicato sul proprio sito nella sezione Faq-agevolazioni alle imprese sociali.
Per la presentazione delle domande di agevolazione non è previsto un termine di scadenza e le agevolazioni verranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, fino ad esaurimento dei fondi disponibili (non è pertanto prevista una data stabilita di chiusura della misura).
Imprese sociali
Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le imprese di qualsiasi dimensione e in regime di contabilità ordinaria, appartenenti alle seguenti tre tipologie:
- imprese sociali iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali);
- cooperative sociali e relativi consorzi (se iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell’Albo nazionale delle società cooperative del Mise acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali);
- società cooperative con qualifica di Onlus iscritte nella relativa Anagrafe unica.
Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice.
Programmi
Sono finanziabili i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, che devono prevedere spese ammissibili, al netto di Iva, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.
I programmi devono perseguire i seguenti obiettivi:
- incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
- inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
- raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;
Spese finanziabili
Suolo aziendale, fabbricati, opere edili /murarie, comprese le ristrutturazioni; macchinari, impianti, attrezzature nuovi; programmi informatici; brevetti, licenze e marchi; formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa; consulenze specialistiche; spese generali; oneri per concessioni edilizie e per certificazioni ambientali o di qualità.
Agevolazioni
Consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco degli istituti di credito aderenti alla convenzione tra il Mise, Abi e Cassa depositi e prestiti del 28 luglio 2017. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario verranno regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80% dell’importo complessivo del programma d’investimento, di cui una quota pari al 70% a titolo di finanziamento agevolato e una quota pari al 30% di finanziamento bancario. Le agevolazioni sono concesse a titolo di "de minimis".
Modifiche statutarie
Le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/2017, ai sensi dell’art. 17, comma 3 del decreto stesso, devono adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, e cioè entro 12 mesi dall’entrata in vigore del medesimo d.lgs. 112/2017 (20 luglio 2017). Entro il medesimo termine, tali imprese possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. I beneficiari delle agevolazioni sono dunque ammessi alla misura purché rispettino il termine fissato dalla legge ai fini dell’adeguamento alle nuove disposizioni. Qualora non si adeguino entro il termine previsto saranno suscettibili di revoca dei benefici ottenuti.

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di Dott. Bruno Pagamici

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