I giovani e il bullismo
Bullismo e cyberbullismo tra gli adolescenti, i nuovi "nativi digitali"
Nel nostro tempo, troppo "liquido" e sfuggevole, si accavallano notizie sempre più allarmanti riconducibili ad episodi di bullismo e cyberbullismo tra gli adolescenti.
All’ordine del giorno vi sono episodi di chi subisce prese in giro ed offese all’interno della scuola o viene colpito vigliaccamente su un gruppo di WhatsApp di cui spesso neppure è membro. Per non parlare delle navigazioni in reti non "sicure" che lasciano ferite profonde e portano i giovani ad isolarsi dal mondo reale.
Sì perché quando parliamo di ragazzi come "nativi digitali", per i quali pc e cellulare non hanno segreti, non ci rendiamo conto che restano pur sempre ragazzi e come tali esposti alle insidie e ai pericoli del mondo. E’ innegabile l’esistenza per gli adulti, siano essi genitori o insegnanti, di una responsabilità cd. culpa in vigilando laddove non esercitino, nei confronti di minorenni che siano capaci di intendere e di volere, una vigilanza adeguata e indirizzata a correggere comportamenti illeciti.
Il bullismo non ha una legge specifica che lo disciplini. Possiamo rimanere nel campo civile come addentrarci nel penale.
Il riferimento giuridico per l’illecito civile è l’art. 2043 c.c.: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Chi subisce un atto di bullismo ha diritto di essere risarcito, in particolare il danno sarà:
- danno morale in riferimento alle sofferenze fisiche o morali subite;
- danno biologico per la salute e l’integrità fisica e psichica della persona come tutelati dalla Costituzione Italiana all’art. 32;
- danno esistenziale quale danno alla persona, alla qualità della vita ed alla vita di relazione.
Quanto al campo penale:
- il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente; se viene riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza;
- il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.
Nel nostro ordinamento l’imputabilità va collegata poi ad una nuova figura introdotta: il reato di stalking. La condotta ad esso riconducibile si riferisce a tutti quegli atti di molestia reiterati che possono concretizzarsi non solamente in telefonate, invio di sms, email e messaggi tramite internet ma nella trasmissione, anche tramite mezzi elettronici tipo facebook, di filmati. Laddove venga coinvolto un minore, la sanzione sarà ancor più inasprita e fonte di responsabilità per l’imputato.
All’ordine del giorno vi sono episodi di chi subisce prese in giro ed offese all’interno della scuola o viene colpito vigliaccamente su un gruppo di WhatsApp di cui spesso neppure è membro. Per non parlare delle navigazioni in reti non "sicure" che lasciano ferite profonde e portano i giovani ad isolarsi dal mondo reale.
Sì perché quando parliamo di ragazzi come "nativi digitali", per i quali pc e cellulare non hanno segreti, non ci rendiamo conto che restano pur sempre ragazzi e come tali esposti alle insidie e ai pericoli del mondo. E’ innegabile l’esistenza per gli adulti, siano essi genitori o insegnanti, di una responsabilità cd. culpa in vigilando laddove non esercitino, nei confronti di minorenni che siano capaci di intendere e di volere, una vigilanza adeguata e indirizzata a correggere comportamenti illeciti.
Il bullismo non ha una legge specifica che lo disciplini. Possiamo rimanere nel campo civile come addentrarci nel penale.
Il riferimento giuridico per l’illecito civile è l’art. 2043 c.c.: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Chi subisce un atto di bullismo ha diritto di essere risarcito, in particolare il danno sarà:
- danno morale in riferimento alle sofferenze fisiche o morali subite;
- danno biologico per la salute e l’integrità fisica e psichica della persona come tutelati dalla Costituzione Italiana all’art. 32;
- danno esistenziale quale danno alla persona, alla qualità della vita ed alla vita di relazione.
Quanto al campo penale:
- il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente; se viene riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza;
- il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.
Nel nostro ordinamento l’imputabilità va collegata poi ad una nuova figura introdotta: il reato di stalking. La condotta ad esso riconducibile si riferisce a tutti quegli atti di molestia reiterati che possono concretizzarsi non solamente in telefonate, invio di sms, email e messaggi tramite internet ma nella trasmissione, anche tramite mezzi elettronici tipo facebook, di filmati. Laddove venga coinvolto un minore, la sanzione sarà ancor più inasprita e fonte di responsabilità per l’imputato.
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