I giudici del TAR: “ridate la patente allo spacciatore”
Revoca patente di guida a seguito di condanna per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 d.p.r. 309 del 1990. Il decorso di tre anni dalla revoca consente di ottenere un ulteriore titolo abilitativo alla guida, senza ulteriori condizioni.
Nel caso in esame la Prefettura aveva denegato il rilascio della patente di guida con la seguente motivazione:
“Il sig. I.D. è stato condannato con sentenza della Corte d’Appello di Bologna, irrevocabile in data 14 maggio 2011, per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, ai sensi dell’art. 73 comma 51 d.p.r. n. 309 del 1990. Non essendo intervenuta la riabilitazione, tale condanna osta al rilascio ei titolo di guida ai sensi dell’art. 120 Codice della Strada”.
Il sig. I.D. impugnava il procedimento davanti al Tar sostenendo che, ai sensi dell’art. 120 comma III del Codice della Strada, il soggetto a cui è stata revocata la patente può richiedere nuovo titolo abilitativo alla guida decorsi almeno tre anni dalla revoca della stessa: nel caso de quo la patente era stata revocata nel mese di aprile 2013, con la conseguenza che i tre anni previsti ex lege sono/erano decorsi, dunque il diniego al rilascio del nuovo titolo abilitativo era da considerarsi illegittimo per contrasto con la stessa disposizione di cui all’art. 120 III c. C.d.S., che ne consente la possibilità di richiesta senza ulteriori condizioni (se non quella temporale).
Il Tribunale amministrativo regionale ha riconosciuto la fondatezza del ricorso sul presupposto che l’art. 120 C.d.S. consente il rilascio della patente di guida a seguito del decorso di tre anni dall’adozione del provvedimento di revoca conseguente alla condanna per cessione illecita di sostanze stupefacenti. “Parte ricorrente ha depositato in giudizio il provvedimento di revoca della patente, adottato in data 17 aprile 2013 con la motivazione della medesima condanna cui fa riferimento anche il provvedimento impugnato col presente ricorso. Ne consegue la possibilità per parte ricorrente di conseguire un nuovo titolo di guida, essendo decorsi tre anni ai sensi del terzo comma dell’art. 120 del Codice della Strada”.
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