I limiti al sub-appalto nei contratti sottosoglia
Le stazioni appaltanti nelle procedure di gara possono porre limitazioni al subappalto di lavori, servizi e forniture solo se il valore della gara è inferiore alle soglie comunitarie recepite dal vigente codice degli appalti, ma negli appalti soprasoglia non v'è limite al sub appalto.
Questo l’importantissimo principio guida per le p.a. in sede di redazione di bandi e documenti per le procedure di evidenza pubblica che è stato statuito dal T.a.r. Lazio- Roma con la Sentenza n. 1575/2021.
Attraverso una lunghissima esegesi delle fonti comunitarie, nazionali ma soprattutto delle recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea che ha condannato ancora una volta il bel paese, circa la mancata e coerente attuazione dei principi comunitari in materia di evidenza pubblica, il T.a.r. Lazio ha chiarito che la stazione appaltante può limitare il ricorso al sub appalto solo se le procedure di evidenza siano inferiori alle soglie comunitarie.
Se invece l’appalto è al di sopra di tali soglie, il contraente può avvalersi anche integralmente del sub appalto in sede di esecuzione del contratto.
L’unico caso in cui la stazione appaltante può porre limiti al sub appalto nelle procedure sottosoglia, è quello in cui sia la stessa amministrazione aggiudicatrice a motivarlo in maniera adeguata e secondo scelte sottese alla discrezionalità tecnica della p.a.
La pronunzia del T.a.r. Lazio nasce da un ricorso di una società contro l’aggiudicazione di una gara per l’installazione di ascensori in un complesso di edilizia popolare. La stazione appaltante aveva affidato con proprio provvedimento l'appalto ad un azienda che, per raggiungere i requisiti di qualificazione, non posseduti nella loro interezza secondo quando previsto dalla lex specialis, aveva fatto ricorso ad un contratto di avvalimento e dunque dichiarato di ricorrere al subappalto nella categoria OS4 per i quali non era qualificata. In realtà la medesima società vincitrice ed assegnataria dell'appalto aveva operato in maniera non difforme dalla lex specialis, che ammetteva il subappalto per il novero di prestazioni contrattuali relative alla categoria per cui non si possedeva idonea qualificazione.
Ma la società ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione ritenendo che, trattandosi di un appalto sottosoglia, il bando fosse illegittimo ed adottato in violazione dell’art. 105, comma 5 del codice degli appalti, che nonostante la declaratoria di illegittimità della Corte di Giustizia Europea, vieta ancora di subappaltare in misura superiore al 30% le opere super-specialistiche (SIOS), tra cui rientra la OS4.
Il ricorso è stato accolto in quanto, trattandosi di un appalto sottosoglia, l’amministrazione aggiudicatrice non ha rispettato i limiti del sub appalto, che possono avere portata generale nelle sole gare sottosoglia.
Il bando è stato annullato come il provvedimento di aggiudicazione.
Articolo del: