I limiti della fede privilegiata
Il verbale di accertamento non ha fede privilegiata se il fatto contestato deriva da presunzioni e non da fatti direttamente accertati
Nel caso concreto, i verbalizzanti avevano sanzionato un’impresa perchè aveva fatto installare cartelli pubblicitari vietati dall’art. 23 del Codice della Strada.
In sede di opposizione l’impresa aveva contestato l’elemento oggettivo, ma il Giudice di Pace l’aveva ritenuta responsabile in concorso con l’impresa installatrice del cartello, parimenti sanzionata con coevo verbale.
Il Tribunale di Modena, in accoglimento del gravame, con sentenza n. 1466/2016, ha fatto esatta applicazione del principio enunciato, evidenziando che il verbale non faceva fede sino a querela di falso in quanto non risultavano gli accertamenti diretti in base ai quali si potesse affermare che l’impresa pubblicizzata avesse dato incarico della relativa installazione del cartello.
Ciò non poteva infatti desumersi dal fatto che l’impresa avesse tratto vantaggio dalla pubblicità, posto che la sentenza della Suprema Corte n. 13770 del 12.6.2009 ha esattamente "escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento".
Il verbale aveva infatti accertato direttamente la sussistenza del cartello pubblicitario e la mancanza di autorizzazione, avendo quindi fede privilegiata solo su tali diretti accertamenti; fede privilegiata che non si estende invece ai fatti della cui verità i pubblici ufficiali si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche, come da principio enunciato dalla Corte di Cassazione (sentenza a SS UU n. 17355/2009 e sentenza n. 23800/2014).
In sede di opposizione l’impresa aveva contestato l’elemento oggettivo, ma il Giudice di Pace l’aveva ritenuta responsabile in concorso con l’impresa installatrice del cartello, parimenti sanzionata con coevo verbale.
Il Tribunale di Modena, in accoglimento del gravame, con sentenza n. 1466/2016, ha fatto esatta applicazione del principio enunciato, evidenziando che il verbale non faceva fede sino a querela di falso in quanto non risultavano gli accertamenti diretti in base ai quali si potesse affermare che l’impresa pubblicizzata avesse dato incarico della relativa installazione del cartello.
Ciò non poteva infatti desumersi dal fatto che l’impresa avesse tratto vantaggio dalla pubblicità, posto che la sentenza della Suprema Corte n. 13770 del 12.6.2009 ha esattamente "escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento".
Il verbale aveva infatti accertato direttamente la sussistenza del cartello pubblicitario e la mancanza di autorizzazione, avendo quindi fede privilegiata solo su tali diretti accertamenti; fede privilegiata che non si estende invece ai fatti della cui verità i pubblici ufficiali si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche, come da principio enunciato dalla Corte di Cassazione (sentenza a SS UU n. 17355/2009 e sentenza n. 23800/2014).
Articolo del: