“I miei figli hanno visto e subìto tutto! Come tutelarli?”


La tutela penale dei minori vittime di violenza assistita nel reato di maltrattamenti in famiglia
“I miei figli hanno visto e subìto tutto! Come tutelarli?”

“Il minore di anni 18 che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.

Recita così l’ultimo comma dell’art. 572 c.p. introdotto dall’art. 9  co. 2 lett. c) della L. 69/2019 “CODICE ROSSO”

A partire dal Luglio 2019, quindi, ogni condotta di maltrattamenti posta in essere ANCHE SOLO IN PRESENZA DI UN MINORE, si intende commessa (anche) IN SUO DANNO.

Da ciò discende un autonomo diritto del minore a costituirsi parte civile  nel giudizio penale, per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno e la facoltà di impugnare le statuizioni civili emesse nel processo.

Tuttavia, se oggi la norma attribuisce al minore l’autonomo diritto di cui si è detto, fino a poco tempo fa, non era così. Il principio del divieto di irretroattività della norma penale più sfavorevole impone la mancata applicazione della nuova disciplina a tutte le condotte che si sono sviluppate antecedentemente alla sua entrata in vigore.

E allora quale tutela è offerta al minore per tutte le condotte poste in essere prima della nuova normativa? Il problema non è di poco conto, poiché sovente le denunce di condotte maltrattanti giungono in Procura o alle forze dell’ordine anche dopo molti anni, quando ormai ogni resistenza è abbattuta ed è stato superato qualsiasi limite di sopportazione. In questi casi, allora, occorrerà distinguere la cd. “violenza assistita” (o “violenza indiretta” o “violenza percepita”), qualificabile come maltrattamenti ex art. 572 c.p., da tutte quelle ipotesi che invece rientrano nell’aggravante de “l’aver commesso il fatto alla presenza di un minore degli anni 18” di cui all’art. 61 co. 1 n. 11 quinquies (aggiunto  dall’art. 1 co. 1  D.Lgs. 93/2013 conv. in L.119/2013).

All’odierno approdo normativo si giungeva, infatti, in seguito ad un lungo lavorio della giurisprudenza di legittimità, che negli ultimi dieci anni si è sovente espressa ampliando sia il concetto di maltrattamenti, che i destinatari degli stessi, partendo dal presupposto che l’art. 572 c.p. mira non solo a salvaguardare l’interesse dello Stato alla integrità e protezione della famiglia da condotte violente e vessatorie, ma anche e soprattutto, alla difesa della incolumità fisica e psichica dei membri della famiglia e al loro diritto di sviluppare la propria personalità nella comunità famigliare (Cass. Pen sez. 6° sent. 24575/2011) .

È per questo motivo che accanto alle condotte fisicamente maltrattanti, è censurata ogni tipologia di condotta vessatoria, in grado di incutere sofferenze morali, inclusi atti di disprezzo e offesa alla dignità della vittima, che presi da soli potrebbero non costituire reato ma che, in ragione della abitualità della condotta e della sua reiterazione nel tempo, finiscono con il generare uno stato di sofferenza per la vittima (Cass. Pen. sez. 6° sent. 44700/2013 ; Cass. Pen. Sez. 6° sent. 13422/2016).

E non solo! Nel Gennaio 2021 la sentenza 74/2021 della Quinta sezione della Corte di Cassazione, riprendendo una pronuncia dell’anno 2015, ha confermato l’orientamento attuale che include nel reato di cui parliamo, anche le condotte di “indifferenza omissiva”, ossia tutte quelle condotte “frutto di deliberata e consapevole trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali dei figli”.

Per capire bene quanto sia diventata sempre più stringente e capillare la tutela apprestata alle vittime delle illecite condotte di maltrattamenti, basta leggere in sequenza le evoluzioni dell’art. 572 c.p. dal 2013 ad oggi, tenendo presente che prima della introduzione della aggravante di cui all’art. 61 co. 1 n. 11 quinquies, il secondo comma dell’art. 572 c.p. prevedeva un aumento di pena NON PREDETERMINATO nel caso in cui il fatto fosse commesso IN DANNO di persona di età inferiore a 14 anni, escludendo quindi dalla punibilità, tutte quelle condotte non commesse in danno del bambino ma a cui questi aveva assistito da infraquattordicenne.

Prima del 2013

572 CP Chiunque fuori dei casi di cui all’articolo precedente maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, o per l’esercizio di una professione o un’arte, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una persona minore degli anni 14. Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni.

Dopo il 2013

572 CP Chiunque fuori dei casi di cui all’articolo precedente maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, o per l’esercizio di una professione o un’arte, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni.

 N.B. = Il secondo comma è stato abolito, ma è introdotta la aggravante comune di cui all’art. 61 co. 1 n. 11 quinquies che prevede l’aumento della pena fino ad un terzo.

Dopo il 2019 (Codice Rosso)

572 CP Chiunque fuori dei casi di cui all’articolo precedente maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, o per l’esercizio di una professione o un’arte, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni.

Il minore di anni 18 che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato

La Corte di Cassazione, con la citata sentenza 74/2021 dello scorso mese di Gennaio, rifacendosi a pronunce del 2019 e 2018, si è pronunciata anche sul tema della c.d. violenza assistita” e ne ha tracciato l’ambito applicativo, distinguendo i casi in cui essa opera da quelli che invece ricadono nella applicazione della aggravante di cui all’art. 61 n. 11 quinquies c.p.

E’ stato chiarito che, per la configurabilità del reato di maltrattamenti nei confronti della prole , sub specie di violenza assistita, è necessario, da un lato, che vi siano condotte di violenza reiterate nel tempo, in linea con la natura abituale del reato e con la specifica tutela accordata dalla norma che è finalizzata a proteggere i membri della famiglia da un sistema di vita vessatorio e non dal singolo episodio di violenza, e, dall’altro, che la percezione ripetuta da parte del minore del clima di oppressione di cui è vittima uno dei genitori sia foriera di esiti negativi nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata oggettivamente verificabili” .

Per aversi violenza assistita e, quindi, per considerare il minore autonoma vittima del reato e titolare di un autonomo diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno, occorre non solo che le condotte maltrattanti si siano verificate ripetutamente, ma anche che dalle stesse e dal generale clima familiare, egli ne abbia tratto una sofferenza materialmente incidente sulla sua crescita morale e sociale.

In  assenza di tali gravi ripercussioni, la presenza di un minore che ha assistito a una situazione di abusi e sopraffazione all’interno del nucleo familiare, darà luogo solo alla contestazione dell’aggravante comune di cui all’art. 61 n. 11 quinquies c.p.

L’aggravante, opera anche se il minore, all’epoca dei fatti, non era in grado di comprendere la condotta posta in essere in danno di uno dei genitori (ad esempio se era neonato o comunque molto piccolo) e se ha assistito a uno solo degli episodi accaduti, e non a tutti.

 È dibattuta la possibilità per i minori, in caso di operatività dell’aggravante (e quindi fuori dalle ipotesi di violenza assistita) , di essere legittimati alla costituzione di parte civile e alle impugnazioni ma la giurisprudenza è orientata prevalentemente in senso favorevole alla ammissione, così come è stato fatto per i minori che hanno assistito  ad episodi di violenza sessuale aggravati dall’abuso di autorità o di relazioni domestiche.

Mette conto ricordare, infine, che l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 quinquies c.p. è stata estesa anche al reato di stalking e che i minori che assistono a episodi di persecuzione minacciosa e/o violenza possono riportare gravi conseguenza pregiudizievoli e, pertanto, possono essere considerati anch’essi vittime di “violenza assistita”.

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di Avv. Francesca Pengo

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