Legge di Bilancio 2020, i nuovi crediti d'imposta per le imprese


Con la legge di Bilancio 2020 sono stati confermati e proposti nuovi crediti d'imposta a favore delle imprese
Legge di Bilancio 2020, i nuovi crediti d'imposta per le imprese

Di seguito i principali interventi agevolati previsti nella nuova Legge di Bilancio 2020


1.    Nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali in sostituzione del Super ammortamento e Iper ammortamento: per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021 (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), un credito d’imposta in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento, in particolare:

•    per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A (beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) è previsto un bonus pari a:

    o    40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    o    20% per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

•    per gli investimenti in beni strumentali diversi:
    o    6% nel limite massimo di 2 milioni di euro.

•    per gli investimenti in software compresi nell'allegato B:
    o    15% del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro.


2.    Nuovo Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese: Il nuovo intervento applicabile a partire dal 2020 è riconosciuto, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili: previsti nella precedente normativa, con la distinzione di tre tipologie di R&S:

•    per le attività di ricerca e sviluppo, nella misura del 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni;

•    per le attività di innovazione tecnologica in misura del 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, la percentuale è incrementata al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;

•    per le attività di design e ideazione estetica, nella misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.


3.    Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 è stato prorogato, con una rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito stesso e eliminazione dell’obbligo, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. In particolare:

•    Piccole imprese, credito d’imposta del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di euro 300.000,00;

•    Medie imprese, credito d’imposta del 40% delle spese sostenute con un limite massimo di euro 250.000,00;

•    Grandi imprese, credito d’imposta del 30% delle spese sostenute con un limite massimo di euro 250.000,00.


4.    Credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore. È previsto un credito d’imposta alle PMI italiane per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. L'importo del credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per il 2019.

 

Articolo del:


di Annamaria Borrello

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