I nuovi mercati della droga online


Droga online. Cessione, detenzione o uso personale?
I nuovi mercati della droga online

Una delle serie televisive che più hanno avuto successo nel corso dell'ultimo anno è stata “Come vendere droga online (in fretta)”, apparsa su Netflix a maggio 2019.

Vendere droga online, creando un sito sul quale si può acquistare la dose desiderata tramite bitcoin e diventare ricchi in maniera impressionante, questa la sceneggiatura di un prodotto destinato ad avere un successo clamoroso, se non fosse che non ha nulla a che vedere con l'estro di alcuni sceneggiatori, ma è una storia realmente accaduta e che sempre più accade.

Il mercato della droga online rappresenta un fenomeno in considerevole espansione.
Fino a qualche anno fa, il mercato inerente le sostanze stupefacenti si confrontava con diverse modalità operative e coinvolgeva differenti nazioni. Mentre la cannabis gode del più ampio mercato nel mondo, l’oppio è la più utilizzata tra le sostanze oppiacee e viene trasportato dall’Afghanistan che rimane ad oggi il più cospicuo luogo di produzione; la cocaina invece è coltivata in Perù e Colombia e Bolivia, estratta dalle foglie di Eritoxilum giunge da Panama sino all’ Europa.

L’ultima decade però, ha visto affacciarsi nello scenario internazionale, nuovi crimini messi in atto utilizzando tecnologie su internet. Il crescente utilizzo della rete telematica per tutte le tipologie di attività di E-commerce ha, di fatto, creato le condizioni per la crescita di una nuova forma di imprenditorialità criminale “fai da te”, anche nell’ambito del traffico di droga, favorendo notevolmente il mercato illecito dei diversi tipi di sostanze stupefacenti.

La commercializzazione illegale delle droghe sulle reti elettroniche è, per le sue intrinseche caratteristiche, una modalità di diffusione delle sostanze stupefacenti particolarmente insidiosa e difficile da contrastare. Consente, infatti, l’accesso al mercato clandestino di un numero potenzialmente indefinito di clienti, tra cui ragazzi, sembra garantire l’impunità e offre la possibilità ai consumatori, soprattutto quelli più giovani, di acquistare le sostanze direttamente da casa, senza dover entrare in contatto con lo spacciatore, ricevendole a domicilio in confezioni, spedite per posta aerea che assicurano la riservatezza circa il contenuto.

In tale modo è mutato il rapporto tra venditore e consumatore perché la transazione avviene in assenza del contatto fisico e grazie all’ anonimato.

Le transazioni di sostanze stupefacenti avvengono sia nell’open web, rete accessibile attraverso le connessioni in chiaro, dove sono attivi numerosi siti web dediti a tali illecite attività, ma soprattutto nella c.d. darknet, la parte “oscura” della rete, alla quale si accede attraverso più complessi sistemi di connessione anonima e criptata, in uso a soggetti con profili criminali, che richiedono capacità e conoscenze più approfondite. Essi sono una nuova tendenza nel commercio di droga, utilizzano servizi che garantiscono l’anonimato: i Tor Services e monete criptate come bitcoin e litcoin al fine di effettuare i pagamenti.

Alcuni siti vendono per l’utilizzo personale, altri per la cessione dello stupefacente a terzi.

L’anonimato la segretezza dell’acquisto, gli sconti ai membri che compiono acquisti regolari, le paure che possono essere un deterrente o spaventare una persona giovane sono minimizzati.

L’anonimato e l’acquisto di pochi grammi per uso esclusivamente personale non escludono tuttavia il rischio di controlli e sanzioni per gli acquirenti.

La detenzione di sostanza stupefacente per uso personale o per il c.d. uso di gruppo non è reato, ma un illecito amministrativo. Ciononostante le conseguenze per colui il quale sia trovato in possesso di droga non sono da poco: sarà compromessa la patente di guida (saranno obbligatori esami tossicologici per valutare la persistenza della idoneità alla guida), il porto d’armi, il permesso di soggiorno, il passaporto e la carta di identità per l’espatrio.

Quello che invece la legge qualifica come reato è la detenzione ai fini di spaccio ossia la detenzione finalizzata alla cessione ad altra persona (anche a titolo gratuito) di una dose, anche minima, di sostanza stupefacente.

L’accertamento del confine fra detenzione e spaccio, tuttavia, non è sempre agevole. La giurisprudenza di legittimità ha, in questi anni, tracciato una serie di indici tali da permettere la valutazione della reale situazione. Anzitutto, il Ministero della salute ha stabilito per ciascuna sostanza stupefacente il quantitativo massimo oltre il quale la detenzione non può più essere considerata per uso esclusivamente personale. Per ciascuna sostanza è indicato il peso del principio attivo di una singola dose media e un moltiplicatore in base al quale è possibile calcolare il quantitativo massimo detenibile di principio attivo e di sostanza lorda, cioè di principio attivo con aggiunta delle sostanze utilizzate per il “taglio”. Ad esempio per la marijuana e l’hashish il quantitativo massimo di sostanza lorda è di 5 grammi, mentre per la cocaina è di 1,6 grammi.

Oltre alla valutazione del quantitativo della sostanza e del principio attivo della stessa, la Cassazione (ex pluribus sent. sez. VI, 28 ottobre 2010 n. 41366), sono indici di un eventuale attività di spaccio, il rinvenimento di strumenti per il confezionamento di singole dosi, quali bustine, coltelli o bilancini, o ancora la presenza di somme di denaro da cui desumere il compimento di attività illecite (Cassazione penale  sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 16834).

Secondo la Corte (Cassazione penale  sez. VI, 18 settembre 2008, n. 39017) l‘art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. n. 309/90 non prevede una presunzione assoluta di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti indicati dalla medesima norma, ma dovranno essere valutati altri indici per un inquadramento della situazione.

In altre parole i quantitativi massimi stabiliti dalla legge sono solo un indizio e non una prova decisiva per determinare se l’uso sia esclusivamente personale o meno. Il giudice potrà ritenere l’uso personale anche in caso di superamento dei quantitativi massimi delle tabelle, così come potrà ritenere sussistente il reato in caso di detenzione di quantitativi al di sotto delle soglie di legge in presenza di elementi che facciano intendere una detenzione finalizzata alla cessione a terzi.

A seguito delle recenti modifiche normative il panorama legislativo inerente gli stupefacenti è cambiato ed a oggi l’art. 73 del DPR 309/90 prevede tre diverse fattispecie:
•    detenzione ai fini di spaccio di droghe “leggere”
•    detenzione ai fini di spaccio di droghe “pesanti”
•    detenzione nell’ipotesi c.d. “lieve” del comma 5.

Per le prime due fattispecie è prevista l’applicazione della custodia cautelare e pene assai severe, mentre per il comma 5 la disciplina prevede pene minori e l’impossibilità di applicare – proprio per il trattamento normativo – la custodia carceraria.

La detenzione di droga per uso personale non è però immune da rischi.

Il fatto che la legge non la consideri reato non significa che un acquirente online, in caso di intercettazione del plico postale, non vada incontro a rischi legali. La legge infatti considera illecito amministrativo la detenzione e l’utilizzo di droghe per uso personale e i contravventori, oltre che essere convocati in Prefettura e ricevere un formale invito a non fare più uso di droghe e a seguire programmi terapeutici di disintossicazione, rischiano:
•    la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni;
•    la sospensione del porto d’armi o il divieto di conseguirlo;
•    la sospensione del passaporto o il divieto di ottenerne il rilascio.

In conclusione, quindi, l’acquisto online di pochi grammi di sostanza stupefacente non costituisce reato, ma non esclude il rischio che l’acquirente, in caso di intercettazione della spedizione da parte delle forze dell’ordine, possa essere sottoposto ad accertamenti, essere indagato e imputato in un processo penale.

 

Articolo del:


di Antonella Mazzone

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