I nuovi minimi 2015
Considerazioni generali sul regime forfettario
Con la legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014 - art. 1 commi da 54 a 89) sono stati definiti i nuovi limiti di accesso al regime di "vantaggio" dei minimi.
Requisiti
Le caratteristiche fondamentali sono le seguenti
- Forfettizzazione del reddito sulla base dei ricavi/compensi dichiarati (in base al tipo di attività svolta)
- Tassazione ad aliquota proporzionale (15%) del reddito così determinato;
- Esclusione dagli adempimenti IVA;
- Riduzione degli obblighi di registrazione dei documenti;
- Limitazione degli obblighi contributivi per artigiani e commercianti;
- Esclusione del regime per chi ha redditi di lavoro dipendente prevalenti rispetto a quelli di lavoro autonomo o, se in ogni caso, la somma di lavoro autonomo e dipendente è superiore a € 20.000;
- Esclusione dal regime se il soggetto ha effettuato investimenti lordi superiori a € 20.000
- Il regime si configura come "normale" per tutti i contribuenti che si trovano nelle condizioni sopra indicate, salvo diversa decisione del contribuente che si esplica attraverso il comportamento concludente del contribuente in sede di prima emissione di un documento rilevante fiscalmente e con la conferma in sede di prima dichiarazione relativa all’anno in questione.
Considerazioni generali
A fronte di tali agevolazioni sono evidenti alcuni aspetti che devono essere valutati in contrapposizione con il regime in esame.
Infatti se il reddito del contribuente è inferiore ai parametri previsti dalla legge il contribuente non può detrarsi questi maggiori costi.
Inoltre la tassazione del 15% risulta elevata se il contribuente ha solo tali redditi e questi sono inferiori a € 10.000,00 si ha un aumento della tassazione in quanto per effetto delle detrazioni previste per tali tipologie di reddito l’imposizione "ordinaria" risulta più favorevole.
Fra gli elementi negativi occorre anche l’impossibilità di detrarre altri oneri deducibili/detraibili diversi dalle somme destinate alla contribuzione previdenziale.
Tale aspetto viene a perdere rilevanza nel caso in cui il soggetto abbia a disposizione redditi di altra natura che non siano quelli provenienti da lavoro dipendente o assimilato. In questo caso si "fugge" dalla sommatoria dei redditi.
Inoltre, è da valutare l’aspetto della riduzione della contribuzione minimale.
Infatti, al vantaggio di una minore contribuzione obbligatoria si ha una minore "copertura" in quanto gli accrediti ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotti.
Queste sono le prime considerazioni che devono essere analizzati dai soggetti che intendono avvalersi del regime in oggetto. Ovviamente ogni valutazione dovrà essere svolta con riferimento alla specifica attività che il soggetto vuole intraprendere.
Requisiti
Le caratteristiche fondamentali sono le seguenti
- Forfettizzazione del reddito sulla base dei ricavi/compensi dichiarati (in base al tipo di attività svolta)
- Tassazione ad aliquota proporzionale (15%) del reddito così determinato;
- Esclusione dagli adempimenti IVA;
- Riduzione degli obblighi di registrazione dei documenti;
- Limitazione degli obblighi contributivi per artigiani e commercianti;
- Esclusione del regime per chi ha redditi di lavoro dipendente prevalenti rispetto a quelli di lavoro autonomo o, se in ogni caso, la somma di lavoro autonomo e dipendente è superiore a € 20.000;
- Esclusione dal regime se il soggetto ha effettuato investimenti lordi superiori a € 20.000
- Il regime si configura come "normale" per tutti i contribuenti che si trovano nelle condizioni sopra indicate, salvo diversa decisione del contribuente che si esplica attraverso il comportamento concludente del contribuente in sede di prima emissione di un documento rilevante fiscalmente e con la conferma in sede di prima dichiarazione relativa all’anno in questione.
Considerazioni generali
A fronte di tali agevolazioni sono evidenti alcuni aspetti che devono essere valutati in contrapposizione con il regime in esame.
Infatti se il reddito del contribuente è inferiore ai parametri previsti dalla legge il contribuente non può detrarsi questi maggiori costi.
Inoltre la tassazione del 15% risulta elevata se il contribuente ha solo tali redditi e questi sono inferiori a € 10.000,00 si ha un aumento della tassazione in quanto per effetto delle detrazioni previste per tali tipologie di reddito l’imposizione "ordinaria" risulta più favorevole.
Fra gli elementi negativi occorre anche l’impossibilità di detrarre altri oneri deducibili/detraibili diversi dalle somme destinate alla contribuzione previdenziale.
Tale aspetto viene a perdere rilevanza nel caso in cui il soggetto abbia a disposizione redditi di altra natura che non siano quelli provenienti da lavoro dipendente o assimilato. In questo caso si "fugge" dalla sommatoria dei redditi.
Inoltre, è da valutare l’aspetto della riduzione della contribuzione minimale.
Infatti, al vantaggio di una minore contribuzione obbligatoria si ha una minore "copertura" in quanto gli accrediti ai fini pensionistici saranno proporzionalmente ridotti.
Queste sono le prime considerazioni che devono essere analizzati dai soggetti che intendono avvalersi del regime in oggetto. Ovviamente ogni valutazione dovrà essere svolta con riferimento alla specifica attività che il soggetto vuole intraprendere.
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