I nuovi obblighi delle SRL dettati dal codice della crisi, quale organo di controllo?
I nuovi limiti dimensionali contenuti nell’art. 2477 C.C. introdotti dal D.lgs. 14/2019 (codice della crisi e dell’insolvenza), anche come modificati dal decreto “Sblocca Cantieri” (DL 39/2019 conv. in L. 55/2019) riportano l’attenzione su quale soggetto debba essere nominato nelle SRL.
Il codice della crisi non è intervenuto, infatti, sul tenore letterale della norma la quale continua a lasciare spazio all’autonomia statutaria per quanto riguarda l’alternatività di nomina di un organo di controllo (sindaco) o di un revisore legale dei conti, sia nel caso in cui tale nomina sia facoltativa (comma 1), sia nel caso in cui la stessa sia obbligatoria (comma 2).
Nel corso degli ultimi anni si è consolidata la prassi di nominare un revisore legale dei conti, anche a seguito delle modifiche via via intervenute nel Codice Civile.
Il Codice del 1942 rubricava l’art. 2488 (ora 2477) come “collegio sindacale”.
Con la riforma del diritto societario (D.lgs. 6/2003) la rubrica dell’art. 2477 diventa “Controllo legale dei conti”, anche se nei casi di nomina obbligatoria la formulazione letterale prevede che il soggetto da nominare sia il collegio sindacale (commi 2 e 3).
Il D.lgs. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, interviene nuovamente sulla rubrica dell’art. 2477 modificandola in “collegio sindacale e revisione legale dei conti”, lasciando però inalterato il soggetto da nominare nei casi obbligatori (e cioè il collegio sindacale).
La legge di stabilità del 2012 (L. 183/2011) introduce la figura del sindaco unico, modificando la rubrica dell’art. 2477 in “sindaco e revisione legale dei conti”. Ancora una volta, nei casi di obbligatorietà della nomina, il soggetto da nominare è esplicitamente il sindaco (comma 2).
Il concetto di alternatività della nomina tra sindaco e revisore anche nei casi di obbligatorietà è introdotto dal decreto “Semplificazioni” (DL 5/2012, conv. in L. 35/2012).
Nella pratica, fino al testo previgente, il controllo interno nelle SRL, ove obbligatorio per legge, era esercitato soltanto dal sindaco e costui era incaricato anche del controllo contabile. Con le modifiche del 2012, il controllo delle SRL, ove obbligatorio per legge, è sempre più relegato alla funzione di mero controllo contabile.
Dopo il 2012 non vi sono più modifiche sostanziali, fino alla recente emanazione del codice della crisi e dell’insolvenza.
Dalla data di entrata in vigore del novellato art. 2477 (16/03/2019) ed entro il termine del 16/12/2019 tutte le SRL che abbiano superato per due esercizi consecutivi, alternativamente, 4 milioni di fatturato, o 4 milioni di attivo, o 20 dipendenti devono organizzare le modalità del controllo societario. Ora la natura del controllo richiesta dal legislatore concorsuale, con l’introduzione delle misure di prevenzione della crisi e degli indicatori di allerta, non può essere limitata al controllo contabile, richiedendo infatti un monitoraggio costante dell’andamento della gestione, del piano industriale e dei flussi finanziari prospettici.
La relazione illustrativa del codice della crisi, in merito all’art. 379 del medesimo (il quale modifica l’art. 2477 C.C.), precisa che “la norma, sempre al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, […] amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori. Il comma 3 […] fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo”.
Appare evidente che la nomina del revisore legale non è più sufficiente, per una serie di motivi.
Dal punto di vista tecnico e formale, mentre la figura del sindaco revisore è codificata, manca una collocazione normativa della figura del revisore incaricato del controllo interno. Il revisore è destinato a rimanere un professionista esterno alla società.
Dal punto di vista pratico, il revisore è generalmente una figura professionale specializzata nel campo specifico dei principi e delle tecniche di controllo contabile dei bilanci.
Meglio sarebbe tornare a una precisa indicazione normativa com’era nel testo previgente il 2012.
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