I nuovi ordini dei tecnici sanitari
Cosa cambia per i tecnici sanitari con l'attuazione della legge Lorenzin?
Con la pubblicazione in Gazzetta (serie generale n. 77 del 03/04/2018) del Decreto del Ministero della Salute 13/03/2018, in attuazione della Legge Lorenzin (3/2018), vengono istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, oltre all'albo dei tecnici sanitari di' radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, i seguenti altri 17 albi professionali:
a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di dietista;
f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di logopedista;
k) albo della professione sanitaria di podologo;
l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di e assistente di oftalmologia;
>m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Entro 18 mesi il sistema dovrà essere a regime.
Nel Dm viene ribadito che per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione ai rispettivi Albi professionali; iscrizione che è obbligatoria anche per i dipendenti pubblici. Un aspetto delicato sarà la valutazione dei titoli, nei 18 mesi che seguiranno (periodo transitorio), che permetterà l’iscrizione del singolo professionista.
a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) albo della professione sanitaria di dietista;
f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) albo della professione sanitaria di logopedista;
k) albo della professione sanitaria di podologo;
l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di e assistente di oftalmologia;
>m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
Entro 18 mesi il sistema dovrà essere a regime.
Nel Dm viene ribadito che per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione ai rispettivi Albi professionali; iscrizione che è obbligatoria anche per i dipendenti pubblici. Un aspetto delicato sarà la valutazione dei titoli, nei 18 mesi che seguiranno (periodo transitorio), che permetterà l’iscrizione del singolo professionista.
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