I nuovi tirocini extra curriculari


Il 25 maggio 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha aggiornato le “Linee guida” in materia di tirocini extra curriculari
I nuovi tirocini extra curriculari
Si vuole da subito specificare che la competenza in materia di tirocini , in termini di regole e limiti, spetta in primo luogo alle Regioni, ed è frequente che la normativa regionale deroghi, sia in senso più restrittivo ma anche apportando condizioni di miglior favore la disciplina dell’esperienza di tirocinio. Preme inoltre sottolineare che la finalità dei tirocini extra curriculari è quella di essere rivolta a soggetti in cerca di occupazione o nuovo inserimento, all’interno del mercato del lavoro favorendo al contempo un contatto diretto con il soggetto ospitante, in modo da arricchire il bagaglio professionale dei soggetti ed acquisire nuove competenze professionali. Attraverso le nuove "Linee guida", le quali dovranno essere recepite dalle Regioni entro la data del 24 novembre 2017, vengono aggiornati alcuni punti cardine della materia oggi in vigore dall’anno 2013, sulla linea delle previsioni contenute nella legge 92/2012. La normativa nazionale regolamenta l’individuazione dei soggetti destinatari, i soggetti promotori di tirocini nonché le caratteristiche del soggetto ospitante, il quale deve: essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in regola con la normativa in materia di disabili, non aver effettuato nei dodici mesi precedenti licenziamenti individuali e collettivi (ad eccezione di quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e non avere in corso, per soggetti che svolgono attività equivalenti a quella del tirocinante, trattamenti integrativi salariali straordinari. Nulla è cambiato in riferimento ai limiti percentuali dei tirocini attivabili: uno per le imprese fino a cinque dipendenti, due contemporaneamente per quelle con un organico compreso tra i sei e i venti dipendenti, e sino al 10% del personale impiegato a tempo indeterminato per quelle che presentano un organico superiore. Novità: le aziende con più di venti dipendenti che assumono tirocinanti, al termine del tirocinio, con un contratto di lavoro subordinato di almeno sei mesi, hanno la possibilità, di superare la predetta soglia del 10%, nel caso in cui abbiano provveduto a stabilizzare i soggetti ospitati in misura superiore al 20% nel corso dei due anni successivi. Altro divieto riguarda il caso in cui il tirocinante abbia avuto, nel corso dei due anni precedenti un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, di collaborazione o di incarico a vario titolo. L’attivazione del tirocinio presuppone l’individuazione di un tutor, la stipula di una convenzione, tra azienda ospitante ed ente promotore, nonché la redazione di un progetto formativo ad hoc, all’interno del quale dovranno essere riportate anche le attività oggetto del percorso.

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di Lorella Farina

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