I pagamenti nelle transazioni internazionali


Ecco le principali regole da seguire per i pagamenti nelle transazioni commerciali internazionali
I pagamenti nelle transazioni internazionali

 

La realtà mondiale ormai globalizzata ha mutato i rapporti economici favorendo gli scambi internazionali.

Nuove opportunità si sono fatte strada per gli imprenditori, ma – di conseguenza – anche nuove problematiche e nuovi rischi che, fino a prima della apertura dei mercati, erano quasi del tutto sconosciuti, o (comunque) conosciuti a pochi.

Tra questi rischi rientra quello dell’inadempimento nei pagamenti internazionali.

L’analisi che segue serve ad inquadrare meglio la problematica offrendo spunti di approfondimento.  

Il business internazionale si attua attraverso una serie di strumenti e rapporti negoziali variegati e che di volta in volta rispondono alle esigenze degli imprenditori. Non potendosi in un’unica volta esaminare tutte le fattispecie negoziali, in questo studio si è voluta prendere in considerazione la tipologia contrattuale più frequente e, cioè, quella della compravendita internazionale e delle figure contrattuali che ne sono complemento.

 

Indice:

  • I rischi principali dell’imprenditore

  • I mezzi di pagamento nel commercio internazionale

  • I pagamenti attraverso gli strumenti di credito documentario

  • La letter of credit e la stand by letter of credit

  • Le novità normative internazionali più recenti: eUCP 2.0 ed eURC

 

 

 


I rischi principali dell’imprenditore

I rischi principali possono tradursi nella seguente casistica:

•    Rischi Giuridici;

•    Rischio Paese;

•    Rischio Commerciale;

•    Rischio Produzione;

•    Rischio Cambio Valuta.

I Rischi Giuridici possono derivare dai diversi quadri giuridici di riferimento e/o da una diversa interpretazione dei termini giuridici. Al fine di evitare questo rischio è bene definire con molta attenzione le clausole contrattuali e per questo occorre affidarsi all’assistenza di un Avvocato competente in materia; è, altresì, importante richiamare nel contratto norme ed usi uniformi internazionali (un esempio sono quelli elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi – INCOTERMS).

Il Rischio Paese è rappresentato dalla più o meno alta affidabilità e stabilità politica ed economica del Paese con il cui mercato ci si trova a negoziare.

Il Rischio Commerciale è legato alla solvibilità del Buyer e – quindi – gioca un ruolo molto importante la verifica della solvibilità dei Clienti. A tal fine esistono banche dati pubbliche che permettono gli opportuni controlli (tra i tanti ci sono le Camere di Commercio con sede all’Estero, gli Uffici ICE, i Consolati, i Pubblici Registri societari del Paese, le Banche Dati di organizzazioni private, le Associazioni di Categoria).

Il Rischio Produzione è rappresentato dal rischio che si proceda alla produzione di merci e poi le stesse non vengano interamente pagate, o il potenziale acquirente si ritiri dall’ordine in corso di produzione, o intervenga qualunque altra circostanza (anche di forza maggiore) che impedisca la vendita di tutta la merce prodotta. In questo caso la tutela può (anzi deve) passare dalle clausole negoziali che le Parti stipuleranno e, quindi, il produttore/venditore della merce può esigere a tutela anticipazioni di pagamento, oppure garanzie per l’adempimento totale, oppure clausole che limitino la possibilità di recedere dell’acquirente dall’ordine, o ancora clausole di variazione del prezzo legate alla eventuale variazione dei costi di produzione, o ancora clausole  che attribuiscano al produttore/venditore la facoltà di non dare seguito alla fornitura laddove venga meno – anche solo parzialmente – la garanzia costituita dalla capacità economica dell’acquirente e/o del sistema economico nel quale l’acquirente si trova ad operare.

Il Rischio Cambio Valuta ricorre tutte le volte che il quantum concordato contrattualmente assume un valore monetario effettivo inferiore per via dei tassi di cambio tra monete estere. Questo rischio può essere, comunque, coperto attraverso strumenti assicurativi, bancari o finanziari. La disciplina italiana sui pagamenti in valuta è contenuta negli artt. 1278 e 1279 del codice civile, articoli ai sensi dei quali se il pagamento deve avvenire in Italia, il debitore può scegliere tra la divisa estera stabilita contrattualmente e l’euro, salvo che sia stata stabilita la clausola “effettivo” ed allora il pagamento dovrà necessariamente avvenire nella valuta contrattualmente stabilita a meno che si tratti di moneta non avente corso legale in Italia, o per il debitore non sia possibile procurarsi tale moneta al momento della scadenza del pagamento. Criteri analoghi a quelli italiani sono anche richiamati nei “Principi Unidroit” applicabili se richiamati contrattualmente. Va annotato quando per il pagamento del prezzo viene scelta una particolare valuta, deve verificarsi che il metodo di pagamento prescelto sia in linea con le norme valutarie del Paese di riferimento.

 

 


I mezzi di pagamento nel commercio internazionale

Si elencano qui di seguito i principali mezzi di pagamento nel commercio internazionale:

1.    Bank transfer/Wire Transfer (Bonifico Bancario);

2.    Chèque/Check (Assegno Bancario);

3.    Incasso documentario transnazionale e Incasso Semplice;

4.    Bill of Exchange/Promissary Note (Cambiali Internazionali);

5.    RID (Rapporto Interbancario Diretto): in questo sistema si segnala il “Banklastschriften” per i pagamenti dalla Germania e dall’Austria a mezzo note di addebito - il “Cabro Electrònico de Efectos” per l’incasso di effetti cambiari dalla Spagna – la “Lettre de Change Relevè” per l’incasso di effetti cambiari dalla Francia.

 

 


I pagamenti attraverso gli strumenti di credito documentario

CAD (Cash Against Documents) con questo termine si indicano i pagamenti a seguito di credito documentario. Le transazioni assistite da pagamenti attraverso strumenti di credito documentario, sono sicuramente le più garantite.

Dal punto di vista normativo, gli ordinamenti nazionali disciplinano molto poco il credito documentario (per l’ordinamento giuridico italiano la norma di riferimento è l’art. 1530 cc) che, invece, trova la sua disciplina più ampia nel regime delle Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari NUU 600 della Camera di Commercio Internazionale in vigore dal 1° Luglio 1997, così come modificate dalle recenti eUCP 2.0.

Le NUU 600 (oggi modificate dalle recenti eUCP 2.0) hanno natura prettamente pattizia e – quindi – si applicano solo se espressamente richiamate nel testo del credito documentario.

Le NUU 600 (oggi modificate dalle recenti eUCP 2.0) si occupano anche di analizzare i principali documenti che riguardano le transazioni internazionali che il credito documentario deve garantire e che vengono richiamate nel credito documentario medesimo.  Questi principali documenti sono: documento di trasporto (che, a seconda della tipologia di trasporto prescelto, potrà essere polizza di carico marittima/bill of lading, polizza di carico aerea, lettera di vettura per trasporto su strada, CMR) la fattura, la packing list (distinta/elenco della merce), certificato di origine della merce, certificato di presa in carico della merce da parte dello spedizioniere, certificato di ispezione della merce.

E’ bene, dunque, che in fase di negoziazione del contratto di compravendita, le Parti facciano molta attenzione ad individuare le modalità di trasporto (per individuare la giusta documentazione cui fare riferimento che deve essere redatta secondo quanto stabilito nelle ai sensi delle NUU 600) ed i termini di consegna della merce (che determinano il momento di disponibilità in capo al venditore dei relativi documenti di consegna e trasporto). E’ chiaro, dunque, che risulta nella negoziazione fondamentale il coordinamento tra le NUU 600 e gli Incoterms della CCI (ossia i termini di consegna della camera di Commercio Internazionale).

Posto che il credito documentario è una operazione autonoma del tutto indipendente dal contratto sottostante in relazione al quale è sorta la obbligazione di pagamento (tanto che la Banca si occuperà di verificare solo la correttezza dei documenti relativi alla transazione e la loro conformità a quanto indicato nel credito documentario, ma non andrà ad indagare sulla avvenuta o meno esecuzione del contratto sottostante o sulle patologie di questo), il credito documentario  può essere “confermato” o “non confermato”.

Il “confermato” indica il credito che è stato emesso da una Banca ed è stato confermato da altra Banca (con rating internazionale alto) la quale, confermando il credito, si impegna a pagarlo. Il credito “non confermato” non gode di questa ulteriore garanzia della Banca confermante e, dunque, è meno sicuro perché manca del doppio impegno bancario all’adempimento. Ovviamente la Banca confermante, prima di confermare, svolge una serie di indagini sulla solvibilità della Banca emittente e anche sul rischio Paese cui la Banca emittente appartiene, indagine che, dunque, rappresenta una maggiore tutela per il venditore.

Va, infine, detto che il credito documentario può essere: trasferibile (cioè utilizzabile – anche solo parzialmente – da altro beneficiario), revolving (cioè che si rinnova automaticamente dopo ogni utilizzo; questo in genere accade nelle transazioni/forniture ripetitive), back to back (cioè aperto a favore di un successivo beneficiario su richiesta del beneficiario originale).

 

 


La letter of credit e la stand by letter of credit

Si tratta di crediti documentari. E’ bene sgombrare il campo subito da un errore abbastanza comune: la confusione tra Letter of Credit (Lettera di Credito) e la Stand By Letter of Credit (Lettera di Credito “Stand By”).

I due strumenti sono nettamente differenti in quanto mentre la prima (Letter of Credit) è uno strumento di pagamento vero e proprio, la seconda (Stand By Letter of Credit) è una forma di garanzia attraverso la quale il pagamento viene effettuato dalla Banca solo quando il Buyer – cui è stato richiesto di adempiere – non sia in grado di pagare.
La SBLC (Stand By Letter of Credit) è regolata dalle norme internazionali predisposte dalla Camera di Commercio Internazionale (ISP International Stand By Practice ’98 CCI) che devono essere sempre richiamate per iscritto nel testo stabilito tra le parti contrattuali a condizione, comunque, che esse risultino applicabili nel Paese del beneficiario.

La SBLC si pone, dunque, non come forma di pagamento diretto, ma come garanzia sul pagamento ove questo non venga eseguito dall’obbligato al momento in cui detto obbligato viene invitato all’adempimento.

 

 


Le novità normative internazionali più recenti: eUCP 2.0 ed eURC

La CCI in data 1° Luglio 2019 ha fatto entrare in vigore due importanti pubblicazioni relative alle operazioni documentarie: si tratta della nuova versione delle eUCP, da oggi eUCP 2.0 in materia di crediti documentari e della prima emissione delle eURC, riferite invece alla raccolta dei documenti in formato digitale. In entrambe le pubblicazioni si prevede e si disciplina la possibilità di presentare i documenti in formato elettronico.

Si vuole così assicurare la compatibilità digitale delle norme, consentendo alle banche di ricevere dati elettronici invece di documenti, da soli o in combinazione con documenti cartacei. I numerosi cambiamenti intervenuti sia nella prassi degli istituti bancari, sia nelle tecnologie adottate per la trasmissione elettronica dei dati hanno reso fondamentale tale modifica normativa.

UCP: Uniform Customs and Practice

URC: Uniform Rules for Collection

Lo Studio dell'Avv. Claudia Blandamura è a disposizione per un maggior approfondimento della disciplina, e per una consulenza in materia.

 

Articolo del:


di AVV. CLAUDIA I. BLANDAMURA

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse