I pensionati ancora penalizzati


Niente rivalutazione delle loro pensioni
I pensionati ancora penalizzati
La perequazione è il termine che identifica la rivalutazione dell’importo pensionistico legato all’inflazione. Si tratta di un meccanismo attraverso cui l’importo delle prestazioni pensionistiche viene adeguato al costo della vita come indicato dall’ISTAT. Il fine che la legge intende perseguire è quello di proteggere il potere di acquisto del trattamento pensionistico e ha trovato attuazione attraverso l’art.19 della L.153/69.
Il D.L.6/12/11 n.201 art.24 co.25 aveva stabilito che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici sarebbe stata riconosciuta per gli anni 2012-2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS nella misura del 100%.
La Corte Costituzionale, investita dalla legittimità costituzionale del co.25 dell’art.24 del D.L.201/11, che aveva disposto per un biennio il blocco del meccanismo di rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS, con la sentenza n.70 del 30/4/15 ha dichiarato l’illegittimità di tale norma nella parte in cui si prevede che in considerazione della contingente situazione, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS. La norma viene dichiarata incostituzionale per due ragioni concomitanti: perché interviene sui trattamenti superiori a 1/3 escludendoli in toto alla perequazione; perché fissa un tetto basso pari a 3 volte il trattamento minimo e dunque pari ad €1.217,00 netti.
La Corte di Cassazione ricordava che: "per le modalità in cui opera il meccanismo di perequazione ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitato a brevi periodi, è per sua natura definitivo. Le successive rivalutazioni saranno infatti calcolate non nel suo valore originario, bensì sull’importo minimale che dal mancato adeguamento è stato già intaccato".
Il legislatore per dare attuazione alla sentenza della Corte ha emanato l’art.1 co.1 del D.L. 21/5/15 n.65, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/15 n.109 che è andata a modificare l’art.24 co.25; con tale nuova legge si è avuto solo uno sblocco parziale delle perequazioni per gli anni 2012-2013 e ciò determina effetti di trascinamento per gli anni successivi. Si tratta dunque di un intervento contingente ad effetti permanenti. Da ciò che la Corte aveva enunciato ne discende che il legislatore in sede di cosiddetta attuazione della sentenza non poteva limitarsi a corrispondere per gli anni 2012-2013 una cd. una tantum, bensì doveva provvedere ad una ricostituzione del valore reale dei trattamenti cristallizzati dalla norma dichiarata incostituzionale. Invece la nuova legge opta per una graduazione degli effetti della sentenza mediante la diversificazione per trattamenti ed importo e non per fasce di importo: al 100% per i trattamenti fino a 3 volte il minimo pensionistico INPS, al 40% per i trattamenti superiori non oltre 4 volte il minimo pensionistico INPS, al 20% per i trattamenti superiori non oltre 5 volte il minimo pensionistico INPS, pari a 0% per i trattamenti superiori a 6 volte il minimo pensionistico INPS. La nuova norma introdotta dal Governo per dare attuazione alla sentenza 70/15 è stata a sua volta impugnata sotto il profilo della illegittimità costituzionale non essendo conforme con i principi espressi dalla sentenza. In sintesi si può dire che l’art.1 D.L. 65/15 convertito con modificazioni in L. 190/15 contrasta con i principi di ragionevolezza (art.3 Costituzione). Diversi giudici hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui all’art.24 co.25 D.L. 201/11 convertito nella L. 204/01 nel testo sostituito dall’art.1 D.L. 65/15 (convertito in L. 109/15).
Il Trib. di Genova ha rinviato alla Corte Costituzionale per violazione dell’art.36 della Costituzione. Il Trib. di Palermo ha ritenuto illegittima la norma per contrasto con gli artt.3, 36 co.1, 38 co.2 della Costituzione e ha rinviato alla Corte Costituzionale, così anche il Trib. di Milano, per violazione degli artt.136, 3, 36 co.1 e 38 co.2.
La Corte Costituzionale che doveva decidere a luglio 2015 su questo argomento della perequazione automatica non ha ancora deciso. Nel frattempo molti pensionati hanno presentato al Giudice del Lavoro le domande per ottenere il ripristino della perequazione illegittimamente bloccata per gli anni 2012-2013-2014 in attuazione della normativa a regime di cui all’art.34 della L. 23/12/98 e successive modifiche.
I Giudici attualmente stanno sospendendo le cause in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale che sta ritardando così ledendo ancora una volta e ancora di più i diritti dei pensionati.
Vedremo se prevarrà la legalità o la ragione di stato gravando sempre sui pensionati che sono una categoria debole.

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di Avv. Cinzia Miani

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