I pir e l`incentivo fiscale
I PIR, introdotti nell’ordinamento italiano con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono uno strumento di investimento di medio - lungo periodo
"L’intervento normativo nasce dall’esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano.
L’obiettivo della normativa in esame è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario" (Agenzia delle entrate, circolare n 3/E, Roma 2018, pag. 3).
I PIR sono rivolti esclusivamente alla persone fisiche residenti in Italia, non possono essere cointestati, non hanno una durata massima e prevedono un investimento minimo di 500 euro.
I PIR hanno due caratteristiche principali: sono detassati, l’investitore non paga tasse di successione, donazioni, capital gain o dividendi, e sono stati creati per far confluire parte del risparmio degli italiani nelle piccole e medie imprese del Paese.
Ogni singolo PIR prevede un investimento minimo di 500 euro e non può superare i 30.000 euro annui di investimento e ogni singolo investitore non può superare i 150.000 totali euro di investimento in piani individuali di risparmio. I PIR possono assumere diverse forme giuridiche: fondi comuni di investimento, sicav, polizze assicurative, depositi amministrati, i cosiddetti pir compliance, con un vincolo però, riservare una quota pari al 70% a strumenti finanziari emessi da imprese italiane, e di questa quota il 30% in aziende medio piccole, il restante 30% può essere destinato ad altri strumenti finanziari.
I piani individuali di risparmio non hanno una durata massima, mentre invece per far sì che l’investitore non paghi la normale tassazione del 26% su quanto ha guadagnato sia in termini di capital gain che sui dividendi percepiti, è necessario che l’investimento duri almeno 5 anni, il cosiddetto minimum holding period. Questo aspetto è molto importante in quanto insegna qualcosa di fondamentale agli italiani che hanno una bassa cultura finanziaria: per investire in borsa bisogna avere un’ottica di medio-lungo termine. Il fatto che i PIR incentivino l’investimento in un’ottica almeno quinquennale, permette da un lato alle imprese di avere finanziamenti per investimenti di lungo termine e dall’altro ai risparmiatori maggiori opportunità di rendimento.
Un piano di risparmio a lungo termine può essere quindi definito:
- Personalizzabile nel senso che solo una parte dell’investimento stesso deve essere destinata a determinati strumenti finanziari indicati dalla legge mentre la parte rimanente consente un adattamento agli obiettivi del singolo investitore in termini di rischio e rendimento;
- Di natura dinamica, nel senso che può avere una consistenza variabile nel tempo;
- Flessibile ossia capace di adattarsi alle esigenze di investimento sopravvenute all’apertura del PIR e non rigido poiché consente il disinvestimento che entro certi limiti, non comporta la chiusura del PIR e consente il reinvestimento di nuovi strumenti finanziari nel PIR medesimo.(Agenzia delle entrate, circolare n 3/E, Roma 2018, pag. 6)
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L’obiettivo della normativa in esame è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario" (Agenzia delle entrate, circolare n 3/E, Roma 2018, pag. 3).
I PIR sono rivolti esclusivamente alla persone fisiche residenti in Italia, non possono essere cointestati, non hanno una durata massima e prevedono un investimento minimo di 500 euro.
I PIR hanno due caratteristiche principali: sono detassati, l’investitore non paga tasse di successione, donazioni, capital gain o dividendi, e sono stati creati per far confluire parte del risparmio degli italiani nelle piccole e medie imprese del Paese.
Ogni singolo PIR prevede un investimento minimo di 500 euro e non può superare i 30.000 euro annui di investimento e ogni singolo investitore non può superare i 150.000 totali euro di investimento in piani individuali di risparmio. I PIR possono assumere diverse forme giuridiche: fondi comuni di investimento, sicav, polizze assicurative, depositi amministrati, i cosiddetti pir compliance, con un vincolo però, riservare una quota pari al 70% a strumenti finanziari emessi da imprese italiane, e di questa quota il 30% in aziende medio piccole, il restante 30% può essere destinato ad altri strumenti finanziari.
I piani individuali di risparmio non hanno una durata massima, mentre invece per far sì che l’investitore non paghi la normale tassazione del 26% su quanto ha guadagnato sia in termini di capital gain che sui dividendi percepiti, è necessario che l’investimento duri almeno 5 anni, il cosiddetto minimum holding period. Questo aspetto è molto importante in quanto insegna qualcosa di fondamentale agli italiani che hanno una bassa cultura finanziaria: per investire in borsa bisogna avere un’ottica di medio-lungo termine. Il fatto che i PIR incentivino l’investimento in un’ottica almeno quinquennale, permette da un lato alle imprese di avere finanziamenti per investimenti di lungo termine e dall’altro ai risparmiatori maggiori opportunità di rendimento.
Un piano di risparmio a lungo termine può essere quindi definito:
- Personalizzabile nel senso che solo una parte dell’investimento stesso deve essere destinata a determinati strumenti finanziari indicati dalla legge mentre la parte rimanente consente un adattamento agli obiettivi del singolo investitore in termini di rischio e rendimento;
- Di natura dinamica, nel senso che può avere una consistenza variabile nel tempo;
- Flessibile ossia capace di adattarsi alle esigenze di investimento sopravvenute all’apertura del PIR e non rigido poiché consente il disinvestimento che entro certi limiti, non comporta la chiusura del PIR e consente il reinvestimento di nuovi strumenti finanziari nel PIR medesimo.(Agenzia delle entrate, circolare n 3/E, Roma 2018, pag. 6)
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