I rapporti con il genitore non affidatario


L'autodeterminazione del minore adolescente nei rapporti con il genitore non affidatario. Nuovi indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte
I rapporti con il genitore non affidatario
La Sesta Sezione Civile della Corte Suprema (Presidente dott. Dogliotti, Relatore Consigliere Bisogni), con la sentenza 20107/16, depositata il 7.10.2016, ha mostrato che vi è la necessità di considerare le ragioni che un minore adolescente adduce al rifiuto di avere costanti e regolari rapporti con il padre, dal momento che deve considerarsi il valore della sua capacità di autodeterminazione e l'esigenza di non ostacolare una migliore ripresa dei rapporti col padre, che "potrebbe essere ulteriormente pregiudicata dall'imposizione di mutamenti nel regime di affidamento e di percorsi terapeutici ed incontri obbligati".
Nel caso in esame la minore aveva segnalato, "con posizione decisamente chiara ed argomentata" la sua indisponibilità attuale alla partecipazione ad un progetto di riavvicinamento con il padre, riferendo ai servizi sociali di "sentirsi ferita dalla poca attenzione dedicatale dal padre, che, in questi anni, si è limitato a mandarle alcuni sms ed a farle sporadiche telefonate", affermando di ritenere che "un riavvicinamento portà avvenire solo su basi spontanee e non perché dettato da Tribunali e servizi sociali", se reso possibile "da una prova di interesse sincero ed amorevole" da parte del padre.
Vi è da dire che nel caso di specie la minore, esprimendosi peraltro con perfetta proprietà di linguaggio, ha fornito una ragionevole argomentata ragione del suo rifiuto, seguito da una relazione dei servizi sociali che sostanzialmente asseverava l'aspettativa della minore a non subire imposizioni ma a volere la ricostruzione del rapporto parentale in un ambito di libero esercizio di facoltà ed opportunità.
La Corte Suprema ha quindi condiviso la valutazione che sul punto già era stata compiuta dalla Corte d'Appello di Milano e, nella parte motiva, ha valorizzato la precedente statuizione della Corte territoriale che aveva previsto "l'incarico ai servizi sociali di monitorare la situazione specificamente con riferimento alle eventuali richieste della minore di riprendere contatti con il padre e parallelamente di fornire al padre il supporto per poter individuare la migliore strategia per recuperare la relazione con la figlia e alla madre di poter adoperare condotte che favoriscano tale recupero".
La sentenza pronunciata dalla Corte Suprema è di particolare rilievo, sia per gli operatori del diritto che per tutti i cittadini, in quanto da un lato sottolinea l'esigenza che i giudici, nel decidere sui rapporti tra figli e genitori non affidatari, tengano conto della volontà espressa dai minori quando già in età adolescenziale e dall'altro introduce un importante monito affinché non si adottino strategie che possano apparire meramente coercitive e punitive della volontà dei minori, attraverso coazioni, ma siano idoneamente elaborate, anche con supporto di esperti, per favorire l'adesione del minore alla ripresa di più intensi e proficui rapporti.
Una lezione di didattica giurisprudenziale che merita di essere valorizzata e chiama tutti gli addetti ad un lavorio più intenso ma più proficuo di quello che può derivare dal solo impiego di mezzi coercitivi.

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di Alfredo Guarino

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