I requisiti per l'accesso al condono ed alla doppia conformità


Il Consiglio di Stato con sentenza 1403 del 2021 chiarisce ancora una volta il carattere dirimente dei profili per l'accesso al condono e alla doppia conformità
I requisiti per l'accesso al condono ed alla doppia conformità

Il Consiglio di Stato ritorna sull’accertamento di conformità disciplinato dall’art. 36 del T.u.e approvato con D.p.r. 380/2001, definendo quelle che sono le caratteristiche di uno dei strumenti, al di la di quelli già previsti dai condoni dell’85, del 94 e del 2003 al fine di ottenere la sanatoria postuma delle opere realizzate senza alcun titolo edilizio.

Con la Sentenza n 1403 del 15 febbraio 2021 i giudici di palazzo spada vanno ad individuare con assoluta precisione i confini per il ricorso a tale forma di sanatoria postuma, ponendo ancora una volta l’attenzione sul requisito della doppia conformità in ragione delle previsioni urbanistiche al tempo della realizzazione e quelle vigenti al tempo della domanda.

Il Consiglio di Stato interviene a seguito dell’impugnazione per la riforma di un provvedimento del T.a.r. Calabria a cui il ricorrente aveva chiesto sia l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune aveva revocato una concessione edilizia in sanatoria per falsa dichiarazione circa l’epoca dell’abuso, contestualmente ordinandone la demolizione, sia il diniego per la sanatoria ex art. 36, vista l’assenza della doppia conformità.

L’oggetto della concessione e del successivo art. 36 era una scala ed un box in muratura. Il Consiglio di Stato ha in sostanza confermato la sentenza di primo grado. Infatti, in primo luogo, pur volendo attribuire un significato differente alla falsa dichiarazione circa la data di ultimazione dell’opera, su cui si fonda il diniego di condono, i giudici amministrativi sostengono che la valutazione indipendente degli atti e degli accertamenti non possono che condurre in maniera non equivoca alla considerazione che le opere non siano state ultimate entro la data prevista dalla legge speciale.

Del resto, come correttamente ricostruito dai giudici di primo grado, il fabbricato da sanare non esisteva nell’anno 1984, e che nell’area di proprietà del ricorrente non era presente alcun fabbricato, in contrasto con quanto dichiarato nell’istanza.

Peraltro, fanno notare i giudici di palazzo spada, dai rilievi aereo fotografici dell’istituto geografico militare e dagli atti di accertamento è inequivocabile che l’opera non fosse ultimata entro il 1983, atteso che l’opera abusivamente realizzata si componeva di soli 12 pilastri con solaio, senza alcuna ultimazione.

Infatti, il Consiglio di Stato, riprendendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale,  statuisce che “la nozione di opera ultimata ai fini della fruibilità del condono presupponga, per costante giurisprudenza dai cui principi non è ragione di discostarsi, lo stato di “rustico” della stessa, termine con il quale si intende che essa è completa di tutte le strutture essenziali, necessariamente comprensiva della copertura e delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili (si tratta del c.d. criterio “strutturale”, applicabile nei casi di nuova costruzione, in contrapposizione a quello “funzionale”, che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale), ancorché mancante delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne)”.

L’opposto diniego è, però, legittimo, anche per un altro motivo. Non solo, infatti, le opere in questione non possono dirsi ultimate, ma neanche completate entro il termine della legge speciale.

Atteso che nella questione di specie il ricorrente non ha assolto in maniera piena ed esclusiva l’onere della prova, ovvero di confutare con elementi inequivocabili che l’opera fosse stata realizzata entro i termini.

Ed, infatti, “l’onere di provare l’avvenuta ultimazione dei lavori in tempo utile, grava esclusivamente sul richiedente. Ciò in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso. La giurisprudenza ha peraltro anche affermato che tale prova deve essere rigorosa, non risultando a tal fine sufficienti dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ma «richiedendosi invece una documentazione certa ed univoca, sull’evidente presupposto che nessuno meglio di chi richiede la sanatoria e ha realizzato l’opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell’abuso» (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6578). In difetto della stessa, l’Amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria ovvero, come accaduto nel caso di specie, di revocarla -recte, annullarla- ove emergano dati obiettivi inerenti un’epoca di costruzione incompatibile con il suo rilascio”.

Passando in rassegna, invece, i motivi con i quali l’appellante ha richiesto la riforma della sentenza di primo grado con la quale i giudici avevano confermato la liceità del diniego di accertamento di conformità, i giudici di palazzo spada affermano che nel caso di specie, al di la del prefato diniego di condono da cui il successivo diniego è ontologicamente indipendente, lo stesso è da ritenersi legittimo poiché l’opera non era doppiamente conforme alle discipline urbanistiche al tempo della realizzazione ed al tempo della presentazione della domanda. Tale statuizione del resto è conforme con quella della Corte Costituzionale atteso che comunque l’accertamento di conformità ha una natura deterrente del fenomeno dell’abusivismo edilizio e che quindi la doppia conformità alle discipline urbanistiche non ammette deroghe.

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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