I rimborsi delle spese di parcheggio sostenute dai dipendenti


Spese di parcheggio sostenute dai dipendenti durante la trasferta: il corretto trattamento fiscale
I rimborsi delle spese di parcheggio sostenute dai dipendenti

Se un dipendente paga personalmente per il parcheggio dell'auto nel caso di trasferta fuori dal Comune in cui è stabilita la sede di lavoro, ha diritto al rimborso del costo sostenuto. Si pone, quindi, il problema di quale sia il corretto trattamento fiscale per il datore di lavoro dei rimborsi delle spese di parcheggio sostenute dal dipendente. A tal proposito è intervenuta l'Agenzia delle Entrate per fare chiarezza sull'argomento.

Ipotizziamo che in occasione di trasferte al di fuori del territorio comunale, il dipendente sostenga spese, anche di notevole entità, relative al parcheggio dell’autovettura utilizzata ai fini di servizio, sia nei casi in cui il veicolo è di sua proprietà, sia nei casi in cui esso sia noleggiato in leasing dall’azienda e concesso in uso al dipendente.

In linea di principio, nel caso ipotizzato, bisogna fare riferimento al concetto di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve “in relazione al rapporto di lavoro" così come previsto all'articolo 51, comma 1, del TUIR. Attenzione va prestata, tuttavia, a quanto sancito dal comma 5 dell’articolo 51 del TUIR il quale reca una deroga espressa al principio di onnicomprensività per:

•    le indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;

•    i rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte.

Il trattamento fiscale di tali somme è differenziato a seconda che l’attività sia svolta o meno nell’ambito del territorio del Comune in cui è stabilita la sede di lavoro; in questo secondo caso esistono tre sistemi tra loro alternativi di rimborso delle spese sostenute dal dipendente:

•    il sistema forfettario: che prevede un'indennità giornaliera al dipendente determinata in via forfettaria, esclusa dall'imponibile fino all'importo di 46,68 euro al giorno per le trasferte in Italia e di 77,47 euro per le trasferte all'estero.

•    il sistema analitico: che prevede il rimborso di quanto documentato in maniera idonea, in tal caso non formano reddito imponibile;

•    il sistema misto: esenzione dall'imponibile per le spese di viaggio e trasporto e indennità di trasferta pari a 1/3 o 2/3 nel caso di rimborso di vitto e/o alloggio.

In conclusione, si può affermare che il rimborso al dipendente delle spese di parcheggio nei tre casi considerati, configurandosi quale rimborso di spese diverse da quelle di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio:

•    è assoggettabile interamente a tassazione laddove il datore di lavoro abbia adottato i sistemi  del rimborso forfettario e misto;

•    rientra tra le “altre spese” (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all’importo massimo di euro 15,49 giornalieri (25,82 per le trasferte all’estero) nei casi di rimborso analitico.

 

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di Dott. Luca Valenti

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