I rimborsi Iva senza garanzia
Ecco quali sono i nuovi limiti per i rimborsi IVA senza garanzia
1) La richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione IVA2017 per l’anno 2016 - possibile a partire dal 1° febbraio 2017 - è disciplinata dall’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972.
Oltre alla conferma delle novità introdotte con l’articolo 13, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni), la struttura dell’articolo 38-bis risulta ora modificata dalle disposizioni contenute nel recente Decreto Fiscale (D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016) che, al comma 32 dell’articolo 7-quater, modifica la previsione normativa raddoppiando il precedente limite portandolo, quindi, da 15.000 a 30.000 euro.
In virtù di tali modifiche, probabilmente già a decorrere dalle richieste di rimborso effettuate nel modello di dichiarazione annuale IVA2017 per l’anno 2016 (e per quanto riguarda le istanze trimestrali, a partire dal modello TR relativo al primo trimestre 2017):
· è pari a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera presentazione della dichiarazione Iva annuale;
· è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti;
· è obbligatoria la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio.
È quindi possibile distinguere tre situazioni.
Rimborsi di importo fino a 30.000 euro
Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia delle entrate, con riferimento al calcolo della soglia (al tempo del chiarimento pari a 15.000 euro ma ora di 30.000 euro) ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.
Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (senza obbligo di garanzia)
Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 30.000 euro il contribuente può evitare di presentare apposita garanzia se:
· fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizine alternativa) nel frontespizio della dichiarazione Iva annuale (va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le compensazioni, confermata in 15.000 euro);
· attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate).
Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno solo dei quattro requisiti in precedenza descritti.
Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (con obbligo di garanzia)
In determinate situazioni considerate a rischio il rimborso di crediti Iva di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.
Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell’ottenimento del rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma.
Oltre alla conferma delle novità introdotte con l’articolo 13, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni), la struttura dell’articolo 38-bis risulta ora modificata dalle disposizioni contenute nel recente Decreto Fiscale (D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016) che, al comma 32 dell’articolo 7-quater, modifica la previsione normativa raddoppiando il precedente limite portandolo, quindi, da 15.000 a 30.000 euro.
In virtù di tali modifiche, probabilmente già a decorrere dalle richieste di rimborso effettuate nel modello di dichiarazione annuale IVA2017 per l’anno 2016 (e per quanto riguarda le istanze trimestrali, a partire dal modello TR relativo al primo trimestre 2017):
· è pari a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera presentazione della dichiarazione Iva annuale;
· è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti;
· è obbligatoria la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio.
È quindi possibile distinguere tre situazioni.
Rimborsi di importo fino a 30.000 euro
Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia delle entrate, con riferimento al calcolo della soglia (al tempo del chiarimento pari a 15.000 euro ma ora di 30.000 euro) ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.
Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (senza obbligo di garanzia)
Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 30.000 euro il contribuente può evitare di presentare apposita garanzia se:
· fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizine alternativa) nel frontespizio della dichiarazione Iva annuale (va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le compensazioni, confermata in 15.000 euro);
· attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate).
Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno solo dei quattro requisiti in precedenza descritti.
Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (con obbligo di garanzia)
In determinate situazioni considerate a rischio il rimborso di crediti Iva di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.
Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell’ottenimento del rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma.
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