I rischi da interferenza e il DUVRI
Il DUVRI è il risultato della cooperazione tra i datori di lavoro del committente e del fornitore
In applicazione all’art.26 del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui i lavoratori di un fornitore (impresa o lavoratore autonomo) si trovino ad operare nei luoghi di lavoro di una azienda, ad esempio per manutenzioni degli impianti di produzione, elettrici, di riscaldamento, videoterminali, macchine erogatrici di alimenti e bevande, macchine per ufficio, attività di pulizia e imbiancature, prelievi per analisi di laboratori, ecc, il Datore di Lavoro deve verificare, tra l’altro, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e deve fornire le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, cooperando nell’attuazione delle misure di prevenzione e di emergenza e coordinando gli interventi.
Il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze (DUVRI) è il risultato della cooperazione tra i datori di lavoro del committente e del fornitore col fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI viene allegato al contratto d’appalto e va aggiornato secondo lo stato di avanzamento dei lavori svolti dal fornitore. In caso di mancanza del DUVRI il contratto d’appalto è considerato nullo.
Il DUVRI può non essere redatto nei seguenti casi:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08.
Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso.
L’INAIL, a fronte delle variazioni normative apportate nel corso degli anni al D.Lgs. 81/08 e che hanno introdotto innovazioni quali la possibilità di esonero dall'obbligo di redazione del Duvri, ha pensato di elaborare un Manuale che si rivolge specialmente ai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, che affiancano il datore di lavoro committente nella compilazione del DUVRI.
Il Manuale è scaricabile al seguente Link:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_126878.pdf
Nella redazione del DUVRI (ma vale per tutta la materia della sicurezza sul lavoro) non è utile generalizzare ovvero utilizzare modelli precompilati redatti "on-line", perché molto dipende dai contesti aziendali, dalle specifiche realtà lavorative, dalla tipologia di lavori, servizi e forniture appaltate.
E’ pertanto consigliabile un’analisi attenta di ogni contesto lavorativo e il supporto di professionisti qualificati.
La mancata redazione del DUVRI è soggetta a sanzioni:
- Penali per il datore di lavoro e il dirigente:
o Mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.
o Se non ha fornito alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro.
o Mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.
o Mancata elaborazione del DUVRI: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.
- Amministrative per il datore di lavoro e il dirigente:
o Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, se il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice non è munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro: sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore.
Il Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze (DUVRI) è il risultato della cooperazione tra i datori di lavoro del committente e del fornitore col fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI viene allegato al contratto d’appalto e va aggiornato secondo lo stato di avanzamento dei lavori svolti dal fornitore. In caso di mancanza del DUVRI il contratto d’appalto è considerato nullo.
Il DUVRI può non essere redatto nei seguenti casi:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08.
Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili ove vi sia già un PSC redatto dal CSE ed accettato dalle Imprese; in tal caso le Imprese appaltatrici presenti in cantiere redigono il Piano Operativo della Sicurezza (POS), in quanto i rischi da lavorazioni interferenti sono già stati contemplati dal PSC stesso.
L’INAIL, a fronte delle variazioni normative apportate nel corso degli anni al D.Lgs. 81/08 e che hanno introdotto innovazioni quali la possibilità di esonero dall'obbligo di redazione del Duvri, ha pensato di elaborare un Manuale che si rivolge specialmente ai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, che affiancano il datore di lavoro committente nella compilazione del DUVRI.
Il Manuale è scaricabile al seguente Link:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_126878.pdf
Nella redazione del DUVRI (ma vale per tutta la materia della sicurezza sul lavoro) non è utile generalizzare ovvero utilizzare modelli precompilati redatti "on-line", perché molto dipende dai contesti aziendali, dalle specifiche realtà lavorative, dalla tipologia di lavori, servizi e forniture appaltate.
E’ pertanto consigliabile un’analisi attenta di ogni contesto lavorativo e il supporto di professionisti qualificati.
La mancata redazione del DUVRI è soggetta a sanzioni:
- Penali per il datore di lavoro e il dirigente:
o Mancata verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.
o Se non ha fornito alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro.
o Mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e mancato coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.
o Mancata elaborazione del DUVRI: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro.
- Amministrative per il datore di lavoro e il dirigente:
o Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, se il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice non è munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro: sanzione amministrativa pecuniaria da 109,60 a 548,00 euro per ciascun lavoratore.
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