I Ristori nella disciplina del Lavoro


I decreti Ristori intervengono ancora con cassa Integrazione e sgravi contributivi
I Ristori nella disciplina del Lavoro

 

Ad un mese e mezzo dalla conversione del decreto “Agosto”, il Governo è intervenuto nuovamente con due provvedimenti a distanza di due settimane uno dall'altro, denominati Ristori 1 messo in campo per contrastare gli effetti della seconda ondata della pandemia in corso e, il Ristori 2, che interviene sul primo apportando, da un lato delle opportune correzioni sorte dalla fretta di legiferare e dalla poca armonia dei precedenti provvedimenti con i quali il legislatore spesso ha impattato, e dall'altro, come ormai consuetudine, ha modificato la platea dei beneficiari, allargandola.

Cerchiamo di inquadrare in sintesi i principali contenuti dei provvedimenti.

 

Cassa Integrazione

Per quanto riguarda la cassa integrazione, con il decreto Ristori scatta una sorta di doppio binario per accedervi, vale a dire una sovrapposizione della norma che ha come obiettivo quello di accompagnare le imprese e i lavoratori alla tutela fino al 31 dicembre ed anche più, in base alla nuova formulazione.

Facciamo un passo indietro: l'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 cosiddetto “Decreto Agosto”, aveva previsto per i lavoratori la cui attività fosse sospesa o ridotta per eventi riconducibili all’emergenza da Covid, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria o in deroga o dell'assegno ordinario, a decorrere dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzata la prima tranche di settimane e purché questa, sia integralmente decorsa. Le settimane che rientrassero dal 13 luglio in poi e che scomputassero i trattamenti non ancora esauriti a tale data dal DL 18/2020 Cura Italia e DL 34 2020 Rilancio, verrebbero utilizzati in diminuzione delle nove settimane del DL Agosto.

A titolo esemplificativo, se un’azienda avesse già richiesto 4 settimane dal 6 luglio in poi, le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto-legge n. 104/2020, ridurrebbe per sovrapposizione la capienza di quest'ultimo, fermo restando l'incremento successivo per ulteriori 9 settimane.

Arriviamo così, temporalmente al DL 137/2020 cosiddetto “Ristori” che ha individuato un nuovo periodo di tutele che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 in cui è possibile l'autorizzazione di cassa integrazione per ulteriori 6 settimane sovrapponibili, ricalcando come nel precedente esempio, l'impianto del decreto “Agosto”. Il dettato del comma 1 dell'art. 12 infatti effettua una nuova azione di coordinamento tra le 18 settimane (9+9) precedenti e le nuove 6: “...i periodi precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del dl 14 agosto 2020, n. 104, collocati anche parzialmente dopo il 15 novembre 2020, sono imputati, ove autorizzati, nelle sei settimane del presente comma.

Inoltre, il nuovo pacchetto di sei settimane sarà riconosciuto a coloro i quali siano già stati autorizzati alla seconda tranche di 9 settimane, pertanto, la strettoia normativa obbliga le imprese a terminare il periodo di 18 settimane, prima di accedere a quelle dei Ristori, sempreché ciò fosse possibile, vale a dire non si arrivi oltre il 31 gennaio 2021.

In ogni caso non è inopportuno ricordare che, esclusivamente per coloro che usufruissero delle ulteriori 9 settimane e fossero inquadrati nei codici ateco non menzionati dai dl in questione, è previsto il versamento di un contributo addizionale la cui percentuale varia a seconda della diminuzione di fatturato; tale contributo è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, se l'impresa avesse subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, oppure pari al 18% della retribuzione, per i datori di lavoro che non avessero alcuna riduzione del fatturato, mentre lo stesso contributo addizionale rimarrebbe non dovuto se il datori di lavoro abbiano avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, ovvero abbiano avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

 

Esonero contributivo

Primo quadro normativo:

  • Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo,  secondo una “ratio” di alternatività, cioè che non abbiano richiesto i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del D.L. 104/2020 vale a dire (9+9 settimane), ancorché abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione in deroga in base ai provvedimenti susseguitisi e di cui si è fatto cenno sopra, la cui decorrenza si collochi in data antecedente al 13 luglio, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. Pertanto, secondo il tenore letterale della norma, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata e cioè quella per il doppio delle ore di integrazione salariale determini un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, la parte eccedente non verrebbe presa in considerazione.

La decontribuzione opererà a prescindere dal numero dei lavoratori per i quali si fosse usufruito degli ammortizzatori salariali ed è valida anche in favore dei datori di lavoro che abbiano ricollocato anche parzialmente i lavoratori in periodi successivi al 12 luglio 2020, ove ai fini della verifica del presupposto, si faccia riferimento alle singole matricole inps attribuite ai primi, in ragione del diverso inquadramento previdenziale.

Risulta pertanto evidente che i datori di lavoro interessati, al fine di fruire dell’agevolazione contributiva, non devono aver fatto richiesta dei nuovi strumenti di integrazione salariale, a partire dal decreto Agosto e, in ogni caso e,come in tutte le agevolaziioni, dovranno essere in regola con gli obblighi previdenziali pregressi, rispettino i Contratti collettivi Nazionali e/o Regionali e/o Territoriali e i divieti di licenziamento previsti.

 

Secondo quadro normativo:

  • Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo che assumono, successivamente all’entrata in vigore del D.L. 104/2020 (15 agosto 2020), lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico e lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020 ed  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, nonché alle assunzioni a tempo determinato sino ad un massimo di tre mesi, per i contratti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali.

 

Terzo quadro normativo – aree svantaggiate:

- Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro fosse situata nelle seguenti regioni: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro stessi, con esclusione dei premi dovuti all’Inail.

Al beneficio possono accedere tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, a condizione che la prestazione lavorativa venga svolta in una delle regioni citate, presso l'unità operativa denunciata in Uniemens.

La norma non prevede un limite individuale di importo all’esonero, pertanto lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile, con esclusione sempre del costo Inail; allo stesso tempo poiché l'agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione, essa non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di occupazione stabile ai sensi del dlgs 150/2015, in tema di politiche attive del lavoro e di mantenimento delle medie occupazionali cosicché, l’agevolazione, è rivolta sia ai rapporti di lavoro subordinati sia instaurati, che instaurandi.

Sotto il profilo tecnico, tale beneficio in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate), si configura come aiuti di Stato e come tali, necessitano la preventiva autorizzazione della Commissione europea e al riguardo, è opportuno ricordare che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali hanno notificato alla Commissione europea, in data 30 settembre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto è stato approvato con decisione C (2020) 6959 - del 6 ottobre 2020.

Queste le principali novità di una produzione normativa di difficile interpretazione poiché il contesto, in continua evoluzione, dominato da elementi contrastanti che caratterizzano l'evento straordinario della pandemia, è difficilmente regolamentato o disciplinato secondo regole che, di converso, rispondono bene ad elementi di certezza e di omogeneità, in un paese diviso invece tra zone rosse arancioni e gialle, di cui parleremo con il Ristori Ter.

 

 

Articolo del:


di Rag. Giuseppe Vaccaro

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse