I sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) e la referenza creditizia
Oltre alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (C.R.) della quale abbiamo parlato nel precedente articolo "La segnalazione in C.R. e le modifiche del "Cura Italia", vi sono varie altre Banche dati delle quali si avvalgono gli intermediari del credito per operare una compiuta valutazione del merito creditizio della clientela.
Infatti, quando un cliente chiede alla banca o ad una finanziaria un prestito, viene avviata un’istruttoria per conoscere la sua affidabilità.
L’obiettivo dell’istruttoria è quello d’individuare la c.d. referenza creditizia.
La segnalazione in C.R. e le modifiche del "Cura Italia"
Indice:
Cos’è la referenza creditizia?
La referenza creditizia è la reputazione che il cliente ha presso banche e intermediari finanziari nell’ambito dei rapporti di finanziamento che intrattiene o ha in passato intrattenuto.
Il cliente che, dai controlli effettuati attraverso le varie Banche dati, risulta aver sempre pagato con regolarità le rate di rimborso avrà certamente una referenza creditizia positiva; viceversa, laddove vi siano insolvenze, ritardi o morosità il soggetto verrà considerato “cattivo pagatore”, ossia avrà una referenza negativa.
E’ evidente che si tratta di un terreno delicatissimo in quanto dal trattamento delle varie informazioni sui rapporti finanziari dipende l’accesso al credito dei consumatori.
Ciò ha indotto il legislatore a prevedere una disciplina specifica della materia attraverso un codice deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli operatori del settore.
Il codice deontologico è vincolante sul piano normativo e fissa garanzie per gli interessati; il suo mancato rispetto determina sanzioni ed espone al risarcimento del danno)
Cosa sono i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)?
I SIC sono banche dati o archivi (pubblici o privati) che raccolgono informazioni in merito alla richiesta, all’apertura e all’andamento di rapporti di credito.
I SIC - un tempo noti come “centrali rischi private” - sono le banche dati private usate da banche e finanziarie per la referenza creditizia.
Tali banche dati, a differenza della CR presso la Banca d’Italia, includono anche i finanziamenti inferiori a € 30.000,00.
Le informazioni sono gestite in modo centralizzato e sono consultabili solo dai soggetti che vi hanno aderito e che le comunicano; in altri termini gli intermediari non sono obbligati ad effettuare tali segnalazioni e chi aderisce alle SIC (banca o finanziaria) dovrà pagare alla società privata il compenso pattuito per usufruire del servizio di accesso ai dati dei clienti.
L’attività dei SIC privati è disciplinata dal “Codice di deontologia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed emanato in attuazione del “Codice sulla privacy” (D. lgs. n.196/2003).
Il Codice di deontologia è stato sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali.
I SIC attivi attualmente in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, e Assilea (fonte: Banca d’Italia).
I sistemi informativi contengono sia informazioni creditizie di tipo negativo (relative a rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti o ritardi) ed informazioni creditizie generali (richieste/rapporti di credito anche in bonis).
Tutela della referenza creditizia
Il cliente ha alcuni strumenti per correggere eventuali segnalazioni errate o per chiedere aggiornamenti, ad esempio quando le irregolarità siano state sanate.
In generale, vi è l’obbligo del segreto per le banche e gli intermediari che consultano i sistemi.
Gli intermediari bancari e finanziari e i gestori dei SIC hanno l’obbligo di controllare l’esattezza delle informazioni e di aggiornarle tempestivamente.
Il cliente ha diritto di conoscere le informazioni registrate a proprio nome nell’archivio e di richiedere la cancellazione o modifica di dati non corretti.
L’eliminazione, l’integrazione e la modifica può essere disposta anche con provvedimento dell'Autorità Garante per la privacy.
Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo (ad esempio numero di rate insolute, entità del credito scaduto) individuati dal codice deontologico; non è possibile inserire giudizi (come “cattivo pagatore”).
Prima di procedere alla segnalazione l’intermediario deve avvisare l'interessato che potrà evitare la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nei rimborsi con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell'ambito del medesimo rapporto di credito, invece, può essere segnalato senza avviso.
E’ previsto che le informazioni siano conservate per periodi predefiniti, allo scadere dei quali esse vengono automaticamente cancellate dal sistema.
I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e alla gravità dell'irregolarità.
Quando i pagamenti vengono regolarizzati, le informazioni sui ritardi nei pagamenti sono conservate fino a 12 mesi dalla data della regolarizzazione, se il ritardo nei pagamenti non è superiore a due rate; la conservazione dura invece 24 mesi se si tratta di ritardo superiore a 2 rate (o due mensilità).
Le informazioni vengono automaticamente cancellate dal sistema salvo che, nel frattempo, non si siano verificati ulteriori ritardi nel medesimo rapporto contrattuale.
In tal caso, il decorso riprende dalla data della nuova regolarizzazione.
Le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati, invece, sono mantenute per la durata di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.
Prima della scadenza dei termini sopra indicati, non è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni attinenti a comportamenti irregolari, sebbene essi siano stati sanati.
Il rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al Garante per la protezione dei dati personali, che può disporre verifiche periodiche ai SIC.
Ogni violazione potrà essere sanzionata in base alla normativa sulla privacy.
Altre banche dati: CAI e Registro Informatico dei Protesti
La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) contiene i dati relativi alle carte di credito e alla loro eventuale revoca, nonché le informazioni sull’eventuale emissione di assegni non coperti, la revoca alla possibilità di emettere assegni ed altre tipologie di dati negativi su questa categoria di titoli finanziari.
Può essere consultata solo dagli intermediari e serve per impedire ai soggetti sanzionati a seguito di protesti, o in conseguenza del mancato saldo di acquisti effettuati con carta di credito, di far nuovamente ricorso a tali strumenti di pagamento per i termini stabiliti (di regola sei mesi).
Nel caso di protesto di cambiali o assegni la segnalazione definitiva alla CAI può essere evitata con il pagamento tardivo dell’assegno protestato o della cambiale protestata, entro 60 giorni dalla segnalazione medesima, con maggiorazione del 10% a titolo di interessi di mora ed oltre al saldo di ulteriori oneri e spese.
Il Registro Informatico dei Protesti (c.d. R.I.P.) è gestito dalla Camera di Commercio ed è liberamente consultabile da chiunque; contiene tutte le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di cambiali (sia vaglia cambiari che tratte) e di assegni bancari ed assegni postali.
La tutela contro le segnalazioni illegittime
L’argomento è di estrema importanza, ragion per cui ne parleremo in un separato articolo.
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