I vantaggi della mediazione civile


Un istituto celere, economico ed efficace per risolvere una controversia ed evitare il giudizio in tribunale
I vantaggi della mediazione civile
La mediazione civile è un procedimento di soluzione alternativa delle controversie tra privati. Pur svolgendosi - di regola - con l’assistenza del difensore, la mediazione ha costi significativamente più bassi rispetto a una causa civile sia in termini di spesa individuale sia in termini di costo per la collettività, perché permette di non "scomodare" l'amministrazione della giustizia in casi in cui una soluzione condivisa è già possibile senza l'intervento del giudice.

Il Mediatore è un terzo equidistante dai soggetti in lite che favorisce l’approdo a una soluzione conciliativa, ma non è assolutamente un giudice: non emette una sentenza né inquadra la questione in termini giuridici per attribuire torti e ragioni. Il suo obiettivo, piuttosto, è la ricerca di un punto di incontro fra le "parti" affinché siano loro stesse ad individuare la soluzione conciliativa; solo eventualmente (se il regolamento adottato dall’organismo di mediazione lo prevede) il Mediatore fa una proposta, che ovviamente può essere rifiutata dai litiganti. Il Mediatore si serve di specifiche tecniche di comunicazione che fanno leva sulla propensione dei soggetti a collaborare, favorendo in questo modo sia la composizione del singolo conflitto sia il ripristino del rapporto di fiducia reciproca tra i soggetti in lite. Si pensi, per es., a quanto sia fondamentale la ricomposizione di una famiglia tormentata da estenuanti liti ereditarie: la mediazione è certamente una procedura adatta riavvicinare tra loro i familiari, mentre una causa civile rischia di avere un effetto ancora più polarizzante.

L’Unione europea ha sollecitato gli Stati membri a introdurre l’istituto della mediazione in materia civile e commerciale con la direttiva 2008/52/CE. Molti Stati non hanno faticato ad adattarsi alle regole comuni, dal momento che l’approccio conciliativo è già parte integrante della coscienza forense: si pensi agli Stati di cultura mitteleuropea (Germania, Austria, ecc...) o dell’Est. Non si può dire lo stesso per una litigious society come l’Italia, appesantita da decenni di giurisdizionalizzazione pervasiva e generalmente poco incline alla composizione dei conflitti in senso collaborativo. D'altra parte, non è un caso che nella prassi si assista a frequenti tentativi aggirare le regole della mediazione obbligatoria (per es., le parti non si presentano al primo incontro, in modo da mandare a vuoto il tentativo di conciliazione).

La mediazione civile è oggi disciplinata principalmente dal d.lgs 28/2010 e dalla l. 98/2013 e successive modificazioni. La mediazione si svolge davanti a un Mediatore abilitato ed iscritto ad un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della giustizia (ve ne è uno presso ciascun ordine professionale in relazione al campo di competenza). Il Mediatore deve rispettare i requisiti di elevata professionalità ed imparzialità e può essere o indicato dall’organismo di mediazione stesso oppure scelto dai soggetti in lite. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza e, se prende appunti, deve distruggerli entro la fine dell’incontro.

Si distinguono tre tipi di mediazione: facoltativa, delegata e obbligatoria.

La mediazione facoltativa può essere attivata senza alcun limite di valore o materia nel momento in cui sorge la lite, oppure in forza di una clausola contrattuale che prevede il ricorso ad un Mediatore per risolvere eventuali controversie sorte in fase di esecuzione.

La mediazione delegata è disposta dal giudice quando questi - prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o della discussione della causa, anche nel giudizio di appello - ritenga compatibile con l'interesse delle parti un tentativo di conciliazione prima di proseguire il giudizio (per dare tempo alle parti di esperire l'intero iter della mediazione, il giudice non può fissare la nuova udienza prima dei successivi quattro mesi). Le parti sono libere di mandare questo tentativo a vuoto e di non conciliarsi, ma il giudice potrebbe tenere conto di questo comportamento in sentenza (per es., condannando alle spese di giudizio la parte vittoriosa che abbia ingiustificatamente rifiutato la proposta conciliativa).

Infine, la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità in determinate materie, nel senso che la causa civile può essere introdotta solo dopo aver tentato la mediazione. Ad oggi, le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria sono: diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; responsabilità medica; diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari; condominio; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

La mediazione obbligatoria è stata reintrodotta nel 2013, dopo che la Corte costituzionale aveva annullato la norma originaria per eccesso di delega. Tra le pronunce più recenti della giurisprudenza:

- la disciplina sulla mediazione obbligatoria, la cui applicazione è esclusa in via generale per i procedimenti in camera di consiglio, si applica ratione materiae per il giudizio di revoca dell'amministrazione di condominio (Cass. civ., ord. 18 gennaio 2018, n. 1237);

- in virtù del principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, le norme sull’assistenza obbligatoria del difensore non sono applicabili in caso di a.d.r. (alternative dispute resolution) per i consumatori, i quali possono dunque partecipare alla mediazione senza difensore (Corte di Giustizia, 14 giugno 2017, Causa C75/16);

- nel procedimento di ingiunzione, l’onere di attivarsi per la mediazione obbligatoria non grava sulla parte ingiungente ma sull’opponente a decreto ingiuntivo, in coerenza con la logica deflattiva dell'istituto della mediazione (Cass. civ., sen. 14 dicembre 2016, n. 25611).

La Mediazione è un procedimento rapido ed economico. Il ricorso alla mediazione ha un costo di attivazione molto basso (tra 48 e 60 euro) ed è esente dall’imposta di bollo. L’imposta di registro del verbale di accordo non è dovuta entro il limite di valore di 50.000 euro; oltre questa cifra, è dovuta solo per la parte eccedente. Altre agevolazioni fiscali sono indicate all’art. 17 del d.lgs. 28/2010.

Dopo il primo incontro informativo, le parti sono libere di decidere se proseguire nella mediazione e, in caso di risposta affermativa, le varie fasi sono cadenzate da colloqui congiunti, alternati - se il mediatore li ritiene necessari - a colloqui individuali.

Se la mediazione ha successo, si redige il verbale positivo di accordo, che costituisce un titolo esecutivo: esso è un vero e proprio contratto che regola i rapporti futuri tra i soggetti. In caso di verbale negativo, le parti sono libere di proseguire con la strada del (sempre più) costoso ed imprevedibile giudizio civile.

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di Dr. Andrea Bottiglieri

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