I vizi di forma del Testamento Olografo
Autografia, sottoscrizione e data del testamento sono essenziali ai fini della validità del Testamento
Il Codice Civile italiano consente ad ognuno redigere il proprio testamento in maniera autonoma semplicemente con carta e penna,senza che occorra rivolgersi ad un Notaio.
Tale forma di testamento è denominato "olografo" e, ai sensi dell’art. 602 c.c., deve essere per forza scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore: se da un lato il legislatore ha previsto una forma semplice e snella per il testamento di modo da consentire a chiunque di esprimere le proprie ultime volontà senza formule sacramentali o onerosi procedimenti, dall’altro ha fissato dei rigidi requisiti di validità, per garantirne la massima affidabilità e credibilità nel momento in cui il testatore non sarà più in vita.
Autografia del testamento. La validità del testamento olografo esige l’autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento e, pertanto, deve essere esclusa quando anche solo una parola risulta opera di un’altra persona diversa dal testatore, "a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore" (Cass. 12458/04).
Sottoscrizione. Secondo la Giurisprudenza, la firma in calce al documento ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della riferibilità delle disposizioni al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo aver redatto il testamento, lo ha sottoscritto in modo da dimostrare di aver disposto senza alcun ripensamento.
Data. L’indicazione completa della data costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto ed ha la doppia finalità di consentire di stabilire l’ordine cronologico in caso di pluralità di testamenti (essendo efficace quello redatto per ultimo) e di fornire un indice sulla capacità di intendere e di volere del testatore, il quale con l’apposizione della data dimostra di essere orientato nel tempo.
Il mancato rispetto di uno dei tre requisiti previsti dalla legge costituisce vizio di forma ai sensi dell’art. 606 c.c. ed incide sulla validità del testamento olografo.
La legge prevede due figure di invalidità per il vizio di forma: la nullità e l’annullabilità, che si differenziano tra loro in base alla gravità del vizio e delle modalità con le quali possono essere fatte valere.
Nullità. In caso di carenza di autografia del testamento o anche della sola sottoscrizione, il testamento è nullo. La nullità può essere fatta valere da chiunque sia portatore di un interesse meritevole di tutela (es. erede legittimo pretermesso dal testamento) e senza limiti temporali.
Annullabilità. In caso di mancanza della data il testamento è annullabile. La pronuncia di annullamento può essere richiesta da chiunque abbia un interesse qualificato, ma l’azione giudiziale tesa all’annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Occorre precisare che ai sensi dell’art. 590 c.c. la nullità di una disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha confermato la disposizione o ha dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
La presenza di vizi di forma comporta, secondo giurisprudenza quasi unanime, l’invalidità dell’intero testamento atteso che nella fattispecie non può trovare applicazione il principio del utile per inutile non vitiatur (Cass. n°20703/13). In casi isolati, tuttavia, la Corte di Cassazione si è smentita dichiarando, ad esempio, che il testamento olografo alterato da terzi potesse conservare il suo valore, a patto che l’alterazione si risolva in un segno "spurio" che non impedisce l’individuazione dell’originaria volontà del testatore, a condizione che la correzione non ricada nella parte delle disposizioni patrimoniali vere e proprie (Cassazione 26406/08).
In definitiva, anche se la disciplina del testamento olografo appare lineare e priva di insidie, nella pratica l’impugnazione del testamento è un’attività complessa e irta di pericoli, sicché per incidere positivamente sulle sorti della vicenda è fondamentale affidarsi ad un professionista specializzato.
Tale forma di testamento è denominato "olografo" e, ai sensi dell’art. 602 c.c., deve essere per forza scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore: se da un lato il legislatore ha previsto una forma semplice e snella per il testamento di modo da consentire a chiunque di esprimere le proprie ultime volontà senza formule sacramentali o onerosi procedimenti, dall’altro ha fissato dei rigidi requisiti di validità, per garantirne la massima affidabilità e credibilità nel momento in cui il testatore non sarà più in vita.
Autografia del testamento. La validità del testamento olografo esige l’autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento e, pertanto, deve essere esclusa quando anche solo una parola risulta opera di un’altra persona diversa dal testatore, "a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore" (Cass. 12458/04).
Sottoscrizione. Secondo la Giurisprudenza, la firma in calce al documento ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della riferibilità delle disposizioni al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo aver redatto il testamento, lo ha sottoscritto in modo da dimostrare di aver disposto senza alcun ripensamento.
Data. L’indicazione completa della data costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto ed ha la doppia finalità di consentire di stabilire l’ordine cronologico in caso di pluralità di testamenti (essendo efficace quello redatto per ultimo) e di fornire un indice sulla capacità di intendere e di volere del testatore, il quale con l’apposizione della data dimostra di essere orientato nel tempo.
Il mancato rispetto di uno dei tre requisiti previsti dalla legge costituisce vizio di forma ai sensi dell’art. 606 c.c. ed incide sulla validità del testamento olografo.
La legge prevede due figure di invalidità per il vizio di forma: la nullità e l’annullabilità, che si differenziano tra loro in base alla gravità del vizio e delle modalità con le quali possono essere fatte valere.
Nullità. In caso di carenza di autografia del testamento o anche della sola sottoscrizione, il testamento è nullo. La nullità può essere fatta valere da chiunque sia portatore di un interesse meritevole di tutela (es. erede legittimo pretermesso dal testamento) e senza limiti temporali.
Annullabilità. In caso di mancanza della data il testamento è annullabile. La pronuncia di annullamento può essere richiesta da chiunque abbia un interesse qualificato, ma l’azione giudiziale tesa all’annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Occorre precisare che ai sensi dell’art. 590 c.c. la nullità di una disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha confermato la disposizione o ha dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
La presenza di vizi di forma comporta, secondo giurisprudenza quasi unanime, l’invalidità dell’intero testamento atteso che nella fattispecie non può trovare applicazione il principio del utile per inutile non vitiatur (Cass. n°20703/13). In casi isolati, tuttavia, la Corte di Cassazione si è smentita dichiarando, ad esempio, che il testamento olografo alterato da terzi potesse conservare il suo valore, a patto che l’alterazione si risolva in un segno "spurio" che non impedisce l’individuazione dell’originaria volontà del testatore, a condizione che la correzione non ricada nella parte delle disposizioni patrimoniali vere e proprie (Cassazione 26406/08).
In definitiva, anche se la disciplina del testamento olografo appare lineare e priva di insidie, nella pratica l’impugnazione del testamento è un’attività complessa e irta di pericoli, sicché per incidere positivamente sulle sorti della vicenda è fondamentale affidarsi ad un professionista specializzato.
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