I vizi nella compravendita
Quali garanzie vengono fornite al compratore e quali sono le tempistiche per farle valere
Sul venditore grava l’obbligo di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'utilizzo cui è destinata ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Il compratore potrà denunziare solo i vizi "occulti", ossia quelli che l'acquirente, al momento della stipula, non solo non ne aveva conoscenza, ma non avrebbe potuto neppure rilevarli utilizzando l'ordinaria diligenza. Solo nel caso in cui si riesca a dimostrare che il venditore aveva dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta anche se questi erano facilmente riconoscibili.
Il compratore potrà chiedere la risoluzione del contratto oppure una proporzionale riduzione del prezzo, fermo restando l'obbligo del venditore di risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa ed anche il danno subito dal medesimo, a meno che non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
A meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o, al contrario, l'abbia occultato, l'acquirente è tenuto a denunziare all'alienante i vizi stessi, entro il termine di otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.
L’azione si prescrive in un anno dalla consegna.
Lo Studio è disponibile a fissare un appuntamento per eventuali problematiche emerse dopo la compravendita di un immobile.
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