I voucher
Il datore di lavoro può retribuire il lavoro accessorio mediante l'uso dei voucher
Il lavoro accessorio è una forma di attività lavorativa che presuppone l'occasionalità della prestazione senza che sia in corso un rapporto di lavoro contrattualmente regolato.
In sostanza gli imprenditori, le famiglie, le imprese familiari, etc possono utilizzare le prestazioni lavorative accessorie che verranno retribuite con compensi esenti ai fini fiscali che non vanno ad incidere sullo status di occupazione o inocuppazione del soggetto prestatore di lavoro.
Il datore di lavoro che necessita di una prestazione occasionale potrà retribuire il lavoratore mediante voucher del valore nominale di € 10,00 di cui il 5% a favore dell'INPS per la gestione del servizio voucher, il 13% a favore della gestione separata INPS che verrà accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, il 7% a favore dell'INAIL.
In sostanza il valore netto del voucher è pari ad € 7,50.
Se è pur vero che il voucher viene riconosciuto ai fini del diritto alla pensione è altrettanto vero che la prestazione di lavoro accessorio non dà diritto alle indennità erogate dall'INPS quali ad esempio la malattia, la maternità, gli assegni familiari.
Il compenso percepito mediante i voucher è esente da qualunque tipo di imposizione fiscale ed è cumulabile con altri trattamenti pensionistici.
La retribuzione del lavoro a mezzo dei voucher è soggetta a delle limitazioni.
Infatti i compensi percepiti dal lavoratore non possono superare i 7.000 € netti nel corso dell'anno civile e cioè dal 1° gennario al 31 dicembre.
Tale limite si applica anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato la sua opera per più committenti durante l'anno.
Laddove le prestazioni siano rese in favore di impenditori commerciali e liberi professionisti l'importo complessivo non può superare i 2.020 € netti l'anno.
E' di tutta evidenza che la previsione di tali limiti sia stata introdotta al fine di scoraggiare l'abuso dei buoni di lavoro facendo passare per lavoro occasionale dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato.
In sostanza gli imprenditori, le famiglie, le imprese familiari, etc possono utilizzare le prestazioni lavorative accessorie che verranno retribuite con compensi esenti ai fini fiscali che non vanno ad incidere sullo status di occupazione o inocuppazione del soggetto prestatore di lavoro.
Il datore di lavoro che necessita di una prestazione occasionale potrà retribuire il lavoratore mediante voucher del valore nominale di € 10,00 di cui il 5% a favore dell'INPS per la gestione del servizio voucher, il 13% a favore della gestione separata INPS che verrà accreditata sulla posizione contributiva del lavoratore, il 7% a favore dell'INAIL.
In sostanza il valore netto del voucher è pari ad € 7,50.
Se è pur vero che il voucher viene riconosciuto ai fini del diritto alla pensione è altrettanto vero che la prestazione di lavoro accessorio non dà diritto alle indennità erogate dall'INPS quali ad esempio la malattia, la maternità, gli assegni familiari.
Il compenso percepito mediante i voucher è esente da qualunque tipo di imposizione fiscale ed è cumulabile con altri trattamenti pensionistici.
La retribuzione del lavoro a mezzo dei voucher è soggetta a delle limitazioni.
Infatti i compensi percepiti dal lavoratore non possono superare i 7.000 € netti nel corso dell'anno civile e cioè dal 1° gennario al 31 dicembre.
Tale limite si applica anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato la sua opera per più committenti durante l'anno.
Laddove le prestazioni siano rese in favore di impenditori commerciali e liberi professionisti l'importo complessivo non può superare i 2.020 € netti l'anno.
E' di tutta evidenza che la previsione di tali limiti sia stata introdotta al fine di scoraggiare l'abuso dei buoni di lavoro facendo passare per lavoro occasionale dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato.
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