I voucher: cosa sono, chi e come si utilizzano
Le prestazioni accessorie svolte da pensionati, studenti, disoccupati, extra-comunitari e altri possono essere retribuite con i "voucher"
I buoni lavoro o voucher costituiscono un sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale, definite "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario. Di seguito vediamo chi può svolgere attività di lavoro accessorio, quali sono gli obblighi del committente e cosa fare per riscuotere i voucher.
Un singolo voucher ha un valore di Euro 10,00; l’importo netto percepito dal prestatore è di Euro 7,50 euro, corrispondente al compenso minimo di un’ora di prestazione.
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il prestatore riceve un compenso esente da ogni imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
Possono utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio:
• le famiglie;
•gli enti senza fini di lucro;
•i soggetti non imprenditori;
•le imprese familiari;
•gli imprenditori agricoli;
•gli imprenditori operanti in tutti i settori;
•i committenti pubblici.
Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
•i pensionati;
•gli studenti nei periodi di vacanza;
•i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
•i lavoratori in part-time;
•altre categorie di prestatori, quali, ad esempio, i disoccupati;
•gli extracomunitari, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione".
Per quanto riguarda gli studenti (di scuole medie superiori): secondo la Circolare 4/2005 del Ministero del lavoro sono considerate vacanze i periodi dal 1 dicembre al 10 gennaio; dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; dal 1 giugno al 30 settembre. Gli stessi studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno; gli studenti universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore nel corso dell’anno solare non possono superare per il 2014 € 6.740,00 lordi corrispondenti ad un netto di € 5.050,00 con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l’anno 2014 l’importo lordo di € 2.690,00 per un netto di € 2.020,00 per ciascun committente, fermo restando il limite di sopra indicato.
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di € 4.000,00 lordi per un netto di 3.000,00 con riferimento alla totalità di committenti.
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, il committente deve effettuare la comunicazione di inizio all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati dall’Ente. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Il pagamento avviene attraverso il rilascio dei buoni.
Sono disponibili tagli non separabili da 5 buoni corrispondenti ad un valore di 50 euro e da 2 buoni pari ad un valore di 20 euro.
Il periodo di validità dei buoni cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1 gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.
L’acquisto può avvenire mediante:
• la distribuzione di voucher cartacei presso le sedi INPS;
• la modalità di acquisto telematico;
• l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;
• l’acquisto presso gli sportelli bancari abilitati;
• l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.
La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione, indicando tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente, il codice fiscale del prestatore, la data di inizio e di fine prestazione.
La riscossione dei voucher telematici può avvenire tramite l’INPSCard (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati possono essere riscossi presso i medesimi rivenditori dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione.
I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.
Un singolo voucher ha un valore di Euro 10,00; l’importo netto percepito dal prestatore è di Euro 7,50 euro, corrispondente al compenso minimo di un’ora di prestazione.
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il prestatore riceve un compenso esente da ogni imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.
Possono utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio:
• le famiglie;
•gli enti senza fini di lucro;
•i soggetti non imprenditori;
•le imprese familiari;
•gli imprenditori agricoli;
•gli imprenditori operanti in tutti i settori;
•i committenti pubblici.
Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
•i pensionati;
•gli studenti nei periodi di vacanza;
•i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;
•i lavoratori in part-time;
•altre categorie di prestatori, quali, ad esempio, i disoccupati;
•gli extracomunitari, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione".
Per quanto riguarda gli studenti (di scuole medie superiori): secondo la Circolare 4/2005 del Ministero del lavoro sono considerate vacanze i periodi dal 1 dicembre al 10 gennaio; dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo; dal 1 giugno al 30 settembre. Gli stessi studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno; gli studenti universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore nel corso dell’anno solare non possono superare per il 2014 € 6.740,00 lordi corrispondenti ad un netto di € 5.050,00 con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l’anno 2014 l’importo lordo di € 2.690,00 per un netto di € 2.020,00 per ciascun committente, fermo restando il limite di sopra indicato.
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di € 4.000,00 lordi per un netto di 3.000,00 con riferimento alla totalità di committenti.
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, il committente deve effettuare la comunicazione di inizio all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati dall’Ente. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Il pagamento avviene attraverso il rilascio dei buoni.
Sono disponibili tagli non separabili da 5 buoni corrispondenti ad un valore di 50 euro e da 2 buoni pari ad un valore di 20 euro.
Il periodo di validità dei buoni cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1 gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.
L’acquisto può avvenire mediante:
• la distribuzione di voucher cartacei presso le sedi INPS;
• la modalità di acquisto telematico;
• l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;
• l’acquisto presso gli sportelli bancari abilitati;
• l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.
La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione, indicando tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente, il codice fiscale del prestatore, la data di inizio e di fine prestazione.
La riscossione dei voucher telematici può avvenire tramite l’INPSCard (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali.
I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati possono essere riscossi presso i medesimi rivenditori dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione.
I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.
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