ICI. La notifica degli accertamenti a mezzo posta
Il D.lgs.n°504/1992, art.11 nel testo applicabile ratione temporis prevede esclusivamente il ricorso al servizio postale con raccomandata a.r.
Deve conseguentemente escludersi l’applicabilità degli artt.137 c.p.c e ss. atteso l’indiscutibile tenore letterale della norma speciale e tenuto conto che il legislatore quando ha voluto che le notificazioni, in materia tributaria, fossero eseguite ai sensi degli artt.137 c.p.c. e ss. lo ha espresso in modo chiaro. E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione in concomitanza della Sentenza n°25952 del 31/10/2017. Il principio giurisprudenziale esposto dai Giudici di Palazzaccio fa salva, ratione temporis, la possibilità per i Comuni impositori di notificazione degli atti impositivi ICI previo utilizzo della spedizione postale potendosi gli enti impositori avvalere di una modalità di notifica cosiddetta semplificata alla quale non si applicano le disposizioni previste dalla L.n°890/1982 che invece trovano applicazione per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario.
- Il caso:
Facendo seguito alla notifica di tre Ingiunzioni di pagamento ICI da parte del Comune impositore effettuate direttamente dall’ente ex R.D. n°639/1910, il contribuente impugnava gli atti esecutivi riferiti rispettivamente ai periodi d’imposta 2000/2001/2003, eccependo nel caso di specie la mancata notifica degli atti presupposti; ossia, la mancata notificazione da parte del Comune degli avvisi di accertamento ICI assolutamente prodromici rispetto ai successivi atti esecutivi. Veniva pertanto evidenziata in sede giunzionale l’intervenuta prescrizione delle annualità in oggetto riferite ai periodi d’imposta 2000/2001/2003.
- La Sentenza della Corte di Cassazione n°25952 del 31/10/2017:
Nella casistica che ci occupa i Giudici di Legittimità hanno ritenuto fondata la doglianza mossa dal Comune ricorrente in ordine alla violazione e falsa applicazione di norma di legge; nel caso di specie, dell’art.11 comma 2 del previgente D.lgs.n°504/1992, ritenendo il Comune impositore che nel caso della notificazione di avvisi di accertamento ICI la notifica a mezzo del servizio postale deve necessariamente seguire la normativa contenuta nella lex specialis prevista espressamente per i tributi locali, facendo salva la possibilità di notifica degli atti impositivI previo utilizzo della semplice spedizione postale con avviso di ricevimento e senza l’obbligo di osservanza della più gravosa normativa contenuta nelle norme del Codice civile (artt. 137 c.p.c. e ss.).
La Suprema Corte adita ha ritenuto fondato il motivo di doglianza eccepito da parte ricorrente disponendo in sede di giudicato che per consolidata giurisprudenza della stessa Cassazione in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione il previgente D.lgs.n°504/1992 all’art.11 comma 1 prevedeva espressamente ratione temporis il ricorso al servizio postale con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il dettato normativo rinveniente dalla normativa speciale prevista in via esclusiva per i tributi locali escludeva la necessità di applicare tassativamente i precetti normativi contenuti negli artt.137 c.p.c. e ss. atteso l’indiscutibile tenore letterale della norma speciale e tenuto conto del fatto che quando il legislatore ha voluto che le notificazioni fossero eseguite ai sensi degli artt.137 c.p.c. e ss. lo ha sempre fatto espressamente[2].
Ne consegue che la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale consente di avvalersi di una modalità di notificazione cosiddetta semplificata che, in quanto tale non prevede l’applicazione delle disposizioni previste dalla L.n°890/82 che fanno espresso riferimento alla modalità di notificazione mediante l’impiego di ufficiali giudiziari (Cass. sen.9111del 2012)[3].
La casistica posta al vaglio dei Giudici di legittimità riguarda periodi d’imposta anteriori (2000/2001/2003) rispetto alla entrata in vigore della stessa L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007 meglio nota come Mini Testo Unico degli Enti Locali) allorquando, era vigente il più volte richiamato art.11 comma 2 del D.lgs.n°504/1992.
Tuttavia, anche con l’entrata in vigore della L.n°296/2006 dal 1° gennaio 2007 anche la previsione normativa di cui all’art.1 comma 161 ha confermato la possibilità di procedere alla notifica a mezzo posta mediante raccomandata A.-R precludendo anche dopo il 1°gennaio 2007 la possibilità di applicazione delle norme Codicistiche [4].
[1] Per chiarezza espositiva si riporta di seguito il testo del citato art.11, comma 1, del D.lgs. n°504/1992: «Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.».
[2] Cfr. Cass. 21309/2010; Cass. 270/2012.
[3] Cfr. Cass. 9111/2012.
[4] V. art.137 e ss. c.p.c.
[5] V. artt.140 e 143 c.p.c.
- Il caso:
Facendo seguito alla notifica di tre Ingiunzioni di pagamento ICI da parte del Comune impositore effettuate direttamente dall’ente ex R.D. n°639/1910, il contribuente impugnava gli atti esecutivi riferiti rispettivamente ai periodi d’imposta 2000/2001/2003, eccependo nel caso di specie la mancata notifica degli atti presupposti; ossia, la mancata notificazione da parte del Comune degli avvisi di accertamento ICI assolutamente prodromici rispetto ai successivi atti esecutivi. Veniva pertanto evidenziata in sede giunzionale l’intervenuta prescrizione delle annualità in oggetto riferite ai periodi d’imposta 2000/2001/2003.
- La Sentenza della Corte di Cassazione n°25952 del 31/10/2017:
Nella casistica che ci occupa i Giudici di Legittimità hanno ritenuto fondata la doglianza mossa dal Comune ricorrente in ordine alla violazione e falsa applicazione di norma di legge; nel caso di specie, dell’art.11 comma 2 del previgente D.lgs.n°504/1992, ritenendo il Comune impositore che nel caso della notificazione di avvisi di accertamento ICI la notifica a mezzo del servizio postale deve necessariamente seguire la normativa contenuta nella lex specialis prevista espressamente per i tributi locali, facendo salva la possibilità di notifica degli atti impositivI previo utilizzo della semplice spedizione postale con avviso di ricevimento e senza l’obbligo di osservanza della più gravosa normativa contenuta nelle norme del Codice civile (artt. 137 c.p.c. e ss.).
La Suprema Corte adita ha ritenuto fondato il motivo di doglianza eccepito da parte ricorrente disponendo in sede di giudicato che per consolidata giurisprudenza della stessa Cassazione in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione il previgente D.lgs.n°504/1992 all’art.11 comma 1 prevedeva espressamente ratione temporis il ricorso al servizio postale con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il dettato normativo rinveniente dalla normativa speciale prevista in via esclusiva per i tributi locali escludeva la necessità di applicare tassativamente i precetti normativi contenuti negli artt.137 c.p.c. e ss. atteso l’indiscutibile tenore letterale della norma speciale e tenuto conto del fatto che quando il legislatore ha voluto che le notificazioni fossero eseguite ai sensi degli artt.137 c.p.c. e ss. lo ha sempre fatto espressamente[2].
Ne consegue che la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale consente di avvalersi di una modalità di notificazione cosiddetta semplificata che, in quanto tale non prevede l’applicazione delle disposizioni previste dalla L.n°890/82 che fanno espresso riferimento alla modalità di notificazione mediante l’impiego di ufficiali giudiziari (Cass. sen.9111del 2012)[3].
La casistica posta al vaglio dei Giudici di legittimità riguarda periodi d’imposta anteriori (2000/2001/2003) rispetto alla entrata in vigore della stessa L.n°296/2006 (Legge Finanziaria 2007 meglio nota come Mini Testo Unico degli Enti Locali) allorquando, era vigente il più volte richiamato art.11 comma 2 del D.lgs.n°504/1992.
Tuttavia, anche con l’entrata in vigore della L.n°296/2006 dal 1° gennaio 2007 anche la previsione normativa di cui all’art.1 comma 161 ha confermato la possibilità di procedere alla notifica a mezzo posta mediante raccomandata A.-R precludendo anche dopo il 1°gennaio 2007 la possibilità di applicazione delle norme Codicistiche [4].
[1] Per chiarezza espositiva si riporta di seguito il testo del citato art.11, comma 1, del D.lgs. n°504/1992: «Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.».
[2] Cfr. Cass. 21309/2010; Cass. 270/2012.
[3] Cfr. Cass. 9111/2012.
[4] V. art.137 e ss. c.p.c.
[5] V. artt.140 e 143 c.p.c.
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