Il bilancio delle micro imprese
Regime semplificato per la redazione del bilancio delle cosiddette "micro imprese"
Il D. Lgs. 139/2015 ha introdotto un regime semplificato per la redazione del bilancio delle cosiddette "micro imprese".
Tali sono le società indicate all'art. 2435-bis c.c., vale a dire quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Le micro imprese seguono lo schema di bilancio ed i criteri di valutazione disposti per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma sono esonerate dalla redazione:
- del Rendiconto finanziario, parimenti alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, nonché l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
- della Relazione sulla gestione, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate dalla società.
Da ultimo, alle micro imprese non sono applicabili le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.
Tali sono le società indicate all'art. 2435-bis c.c., vale a dire quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Le micro imprese seguono lo schema di bilancio ed i criteri di valutazione disposti per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma sono esonerate dalla redazione:
- del Rendiconto finanziario, parimenti alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, nonché l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;
- della Relazione sulla gestione, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate dalla società.
Da ultimo, alle micro imprese non sono applicabili le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura.
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