IL BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESE


Con il D.Lgs. 139/2015 è stato introdotto nel Codice Civile il nuovo Art. 2435 ter contenente il nuovo schema di bilancio per le Micro-Imprese
IL BILANCIO PER LE MICRO-IMPRESE
Il D. Lgs 139/2015 ha introdotto nell’ordinamento in materia di bilanci di esercizio il nuovo art. 2435 ter, con il quale viene individuata e disciplinata la nuova categoria della micro-impresa.
Sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo patrimoniale 175.000 €
2) ricavi delle vendite e prestazioni 350.000 €
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità

Per le micro-imprese è prevista una composizione del bilancio di esercizio estremamente semplificata, essendo esonerate dalla redazione:
a) del rendiconto finanziario analogamente alle imprese che redigono il bilancio abbreviato;
b) della nota integrativa purché in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 numeri 9) e 16). che riguardano le informazioni relative agli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; agli impegni esistenti per trattamento di quiescenza e simili, inclusi eventuali impegni verso società controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime nonché agli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate; all’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci; agli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
c) della relazione sulla gestione, eccettuato il caso di possesso di azioni proprie.

Le micro-imprese sono inoltre esonerate dall’applicazione dei criteri di valutazione per gli strumenti finanziari.
In sintesi possiamo dire che le micro-imprese sono di fatto tenute alla sola redazione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico redatto secondo lo schema del bilancio abbreviato, se si tiene conto che le ulteriori informazioni che sono richieste "in calce alla situazione patrimoniale" riguardano fatti e condizioni molto raramente riscontrabili nella pratica per queste società, proprio per le ridotte dimensioni delle imprese interessate.
Eliminando di fatto la relazione sulla gestione, poiché il possesso di azioni proprie per società di queste dimensioni è una ipotesi pressoché astratta, anche le altre condizioni richieste perché vi sia obbligo di redazione della nota integrativa sono riferite a situazioni difficilmente riscontrabili nella pratica, eccettuate forse le sole informazioni relative agli impegni e garanzie ed alle passività potenziali.
Per il resto è improbabile riscontrare nella pratica l’appartenenza ad un gruppo di società di così modeste dimensioni, ed ancora meno la presenza del collegio sindacale in assenza di obbligo proprio determinato dalle ridotte dimensioni .
E’ evidente la concreta carenza informativa che comporta l’adozione di questo schema ipersemplificato, tanto più se si considera che la diffusa frammentazione che caratterizza in particolare il nostro tessuto economico di fatto rende molto vasta la platea potenzialmente interessata a questo schema minimale di bilancio di esercizio.
Si può quindi concludere a questo proposito che il bilancio delle micro imprese è uno strumento semplice e facile da produrre, ma probabilmente ritenuto insufficiente dagli interlocutori della società.

Articolo del:


di Matteo Tonelli

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