Il bilancio super-semplificato delle micro s.r.l.
Dal 2016 le micro-imprese potranno redigere il bilancio da depositare al Registro delle Imprese in forma super-semplificata
Le società di capitali, quali s.r.l.s. e s.r.l., con un totale dell’attivo patrimoniale inferiore ad €. 175.000, ricavi per vendite o prestazioni inferiori ad €. 350.000 e meno di 5 dipendenti, potranno adottare il nuovo schema di bilancio super-semplificato.
Considerando che la stragrande maggioranza dei bilanci vengono redatti da uno studio commercialista, è pacifico il risparmio in termini di parcella.
Vediamo meglio la novità:
Dal prossimo 1 gennaio 2016, in applicazione all’art. 2435-ter del c.c. emanato in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, tutte le società di capitali che nel primo esercizio e nei due successivi non superano almeno due dei tre limiti indicati, potranno depositare al competente Registro delle Imprese il bilancio in forma "super-semplificata".
Tradotto, significa che il bilancio conterrà solo la situazione patrimoniale e il conto economico, con esonero della redazione della nota integrativa e del rendiconto finanziario, a patto che in calce alla situazione patrimoniale vengano riportate le seguenti informazioni:
L’importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali, nonché impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate;
L’importo delle anticipazioni o dei crediti concessi ai membri dell’organo amministrativo, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie;
Le azioni proprie acquistate e detenute in portafoglio (nel caso di s.p.a.).
Di seguito riportiamo i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e del Conto economico:
Stato Patrimoniale a struttura orizzontale (sezioni contrapposte):
Attivo:
Capitale sottoscritto e non versato
Costi di impianto e di ampliamento
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Patrimonio netto e Passività:
Patrimonio netto
Fondi
Debiti
Ratei e risconti
Conto economico a struttura verticale:
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
Altri proventi
Materie prime e sussidiarie
Costi del personale
Rettifiche di valore
Altri oneri
Imposte
Utili/perdite
I ratei e i risconti relativi alla voce "vi) altri oneri", in deroga al principio di competenza, non vengono rilevati.
Come si può notare, lo Stato patrimoniale ha una struttura simile a quella del bilancio abbreviato con qualche piccola variazione, mentre il conto economico contiene differenze sostanziali.
In questa sede non entriamo nel merito delle singole voci, rinviando ad una successiva circolare l’analisi dei contenuti, anche in attesa di maggiori indicazioni, ci occorre tuttavia sottolineare l’opportunità di adozione di questo schema di bilancio solo da parte delle aziende c.d. "low profile", ovvero aziende che abbiano e vogliano mantenere una dimensione minima, appunto, da micro-impresa. In caso contrario, ricorrendone i requisiti, sarà arduo riuscire a raffrontare due periodi dichiarati l’uno con bilancio abbreviato, l’altro con bilancio semplificato.
Nel caso la società dovesse superare per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti, essa sarà tenuta alla redazione del bilancio in forma semplificata, se non in forma ordinaria.
Considerando che la stragrande maggioranza dei bilanci vengono redatti da uno studio commercialista, è pacifico il risparmio in termini di parcella.
Vediamo meglio la novità:
Dal prossimo 1 gennaio 2016, in applicazione all’art. 2435-ter del c.c. emanato in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, tutte le società di capitali che nel primo esercizio e nei due successivi non superano almeno due dei tre limiti indicati, potranno depositare al competente Registro delle Imprese il bilancio in forma "super-semplificata".
Tradotto, significa che il bilancio conterrà solo la situazione patrimoniale e il conto economico, con esonero della redazione della nota integrativa e del rendiconto finanziario, a patto che in calce alla situazione patrimoniale vengano riportate le seguenti informazioni:
L’importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali, nonché impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate;
L’importo delle anticipazioni o dei crediti concessi ai membri dell’organo amministrativo, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie;
Le azioni proprie acquistate e detenute in portafoglio (nel caso di s.p.a.).
Di seguito riportiamo i prospetti relativi allo Stato Patrimoniale e del Conto economico:
Stato Patrimoniale a struttura orizzontale (sezioni contrapposte):
Attivo:
Capitale sottoscritto e non versato
Costi di impianto e di ampliamento
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Patrimonio netto e Passività:
Patrimonio netto
Fondi
Debiti
Ratei e risconti
Conto economico a struttura verticale:
Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni
Altri proventi
Materie prime e sussidiarie
Costi del personale
Rettifiche di valore
Altri oneri
Imposte
Utili/perdite
I ratei e i risconti relativi alla voce "vi) altri oneri", in deroga al principio di competenza, non vengono rilevati.
Come si può notare, lo Stato patrimoniale ha una struttura simile a quella del bilancio abbreviato con qualche piccola variazione, mentre il conto economico contiene differenze sostanziali.
In questa sede non entriamo nel merito delle singole voci, rinviando ad una successiva circolare l’analisi dei contenuti, anche in attesa di maggiori indicazioni, ci occorre tuttavia sottolineare l’opportunità di adozione di questo schema di bilancio solo da parte delle aziende c.d. "low profile", ovvero aziende che abbiano e vogliano mantenere una dimensione minima, appunto, da micro-impresa. In caso contrario, ricorrendone i requisiti, sarà arduo riuscire a raffrontare due periodi dichiarati l’uno con bilancio abbreviato, l’altro con bilancio semplificato.
Nel caso la società dovesse superare per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti, essa sarà tenuta alla redazione del bilancio in forma semplificata, se non in forma ordinaria.
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