Bonus casa: il bonifico errato non blocca la detrazione fiscale

Le disposizioni generali in materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia prevedono che ai fini della detrazione, il pagamento delle spese deve necessariamente essere effettuato mediante bonifico bancario o postale (il c.d. bonifico parlante) dal quale risulti:
1) la causale del versamento,
2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Lo stesso ha lo scopo di far rispettare quanto previsto dal il combinato disposto dell’art. 25, comma 1 del D.L. 78/2010 e dell’art. 1, comma 657 della L. 190/2014) che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2015 le banche e le Poste Italiane S.p.A. operano una ritenuta pari all’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
La detrazione non è, quindi, riconosciuta in caso di effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle sopra richiamate.
E’, quindi, necessario che, ai fini della richiesta del beneficio fiscale, i pagamenti siano dunque effettuati con apposito “bonifico parlante”.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione con circolare 43/E del 2016 con la quale ritiene che tale preclusione viene superata nei seguenti casi.
Prima soluzione: effettuare un nuovo pagamento, procedere cioè a un nuovo bonifico “parlante”, avente cioè tutte le caratteristiche richieste, raggiungendo ovviamente opportuni accordi con la ditta esecutrice dei lavori ai fini del rimborso del primo pagamento
Seconda soluzione: da seguire nei casi in cui non sia possibile la prima soluzione:
1) vi sia stata una errata compilazione del bonifico;
2) non sia possibile ripetere correttamente il pagamento (ad esempio perché, accorgendosi tardi dell’errore, il bonifico ordinario è stato effettuato nello stesso anno di emissione della fattura mentre il bonifico parlante correttivo potrebbe essere emesso soltanto l’anno successivo e, quindi, troppo tardi perché venga operata la ritenuta d’acconto nei confronti del fornitore per l’anno precedente);
3) risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
In questi tre casi occorrerà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dall’impresa beneficiaria dell’accredito, in cui quest’ultima attesti “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.
Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
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