Il Bonus Facciate, cosa prevede la Legge di Bilancio 2020
Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per migliorare l’aspetto estetico degli edifici delle nostre città.
Esso consente di detrarre il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Per la sua applicazione è necessario seguire le indicazioni della Circolare n.2/2020 dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce, ad esempio, che per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, con la sola condizione che essi si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Gli interventi agevolabili sono quelli relativi ai lavori necessari per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi, quelli sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici, installazione dei ponteggi, smaltimento dei materiali di risulta delle lavorazioni sulle facciate, Iva, imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, parcella tecnico incaricato alla progettazione e direzione dei lavori.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno in cui le spese sono state sostenute e non è previsto limite massimo di spesa né di detrazione.
La detrazione spetta a tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi e che detengono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento (proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile come usufrutto, uso, abitazione o superficie, contratto di locazione, comodato, regolarmente registrato), ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Sono agevolabili gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna esclusivamente effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile mentre non spetta per le facciate interne non visibili da strada o suolo ad uso pubblico (chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni).
In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:
1) pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
2) balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
3) strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
La detrazione del 90% comporta che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario o postale della modalità già predisposta per la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) dal quale risulti:
• la causale del versamento;
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.
Articolo del: