Il bullo del nuovo millennio. Cyberbullismo e body shaming
Fenomeno in crescita a causa dell’uso del web e del cellulare, il bullismo oggi si è mutato ed è sempre maggiore sul web. Le azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima, che possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico, oggi, grazie alla tecnologia passano dal web, consentendo ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet.
Il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.
La Legge 71/2017, definisce cyberbullismo “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Si tratta di una definizione estremamente ampia e minuziosa, ma tuttavia necessaria per tentare di ricomprendere tutte le possibili e variegate modalità con le quali possono verificarsi forme di vessazione sul web. Sebbene le modalità di aggressione possano variare in base alle nuove possibilità di interazione che con l’evoluzione tecnologica via via si affacceranno sulla scena, la previsione normativa contempla una vasta schiera di condotte che vanno dai più diretti attacchi all’onore e alla reputazione della persona sino a più insidiose azioni connotate da intenti ingannatori e fraudolenti; nell’ambito del fenomeno vengono inoltre ricomprese varie ipotesi connesse all’indebito utilizzo di dati personali e alla loro diffusione online.
L’invio di messaggi di contenuto denigratorio attraverso servizi di messaggistica, chat, forum o social network potrebbe configurare un’ipotesi di diffamazione (art. 595 c.p.), aggravata dal fatto che, per giurisprudenza ormai costante, molte delle più diffuse forme di interazione sul web costituiscono “mezzi di pubblicità” in grado di provocare una più ampia diffusione del contenuto diffamatorio, giustificando così un più severo trattamento sanzionatorio.
Qualora i messaggi inviati assumano carattere molesto o minatorio, potrebbero ravvisarsi la contravvenzione di molestie o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) o il delitto di minaccia (art. 612 c.p.); nel caso in cui tali condotte si susseguano in maniera sistematica e determinino un significativo pregiudizio alla serenità della persona offesa, potrebbe ritenersi integrato anche il più grave reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
Nelle ipotesi in cui il bullo, celandosi dietro un account o un nickname, navighi sul web spacciandosi per un’altra persona al fine di far ricadere poi su quest’ultima eventuali conseguenze negative, potrebbe applicarsi il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.); qualora l’azione sia commessa avvalendosi delle credenziali di accesso ad un determinato servizio di comunicazione elettronica, potrebbe inoltre essere contestato il delitto di accesso abusivo a sistema informatico (615 ter c.p.). Nei casi in cui la condotta vessatoria si realizzi attraverso la diffusione di materiale sensibile riferito alla vittima, potrebbe venire in rilievo il recentemente istituito delitto che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter c.p.), salva l’applicazione di reati più gravi, come ad esempio quelli in tema di pedo-pornografia, ravvisabili qualora il materiale diffuso abbia come protagonista una persona di età inferiore ai diciotto anni (artt. 600-ter e 600-quater c.p.).
Ulteriori reati astrattamente configurabili possono infine essere individuati in quello di trattamento illecito di dati sanzionato dall’art. 167, d.lgs. n. 196/2003; in quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.); in quelli di estorsione (629 c.p.) o truffa (640 c.p.), allorché siano presenti anche profili di aggressione al patrimonio della vittima. In alcuni casi di eccezionale gravità, non può escludersi di arrivare ad ipotizzare addirittura il delitto di istigazione al suicidio (art.580 c.p.).
Sebbene nulla impedisca che le condotte sin qui descritte siano commesse da soggetti adulti e dunque pienamente esposti alle conseguenze penali da esse derivanti, dinanzi ad episodi di cyberbullismo aventi come autori soggetti minorenni occorre precisare che il codice penale esclude in via assoluta l’imputabilità dei minori di quattordici anni (art. 97 c.p.), mentre impone di valutare in concreto la capacità di intendere e volere del reo d’età compresa fra i quattordici e i diciotto anni, prevedendo comunque, in caso di ritenuta imputabilità, un trattamento sanzionatorio mitigato (art. 98 c.p.). In ogni caso, l’applicazione di una pena nei confronti di un minore deve rappresentare sempre l’extrema ratio, avendo lo stesso legislatore inserito, nell’ambito del processo penale minorile, una serie di istituti finalizzati ad offrire possibili esiti alternativi del giudizio, nell’ottica di favorire quanto più possibile un percorso di rieducazione e reinserimento sociale del giovane che pur ha sbagliato. È doveroso segnalare che con l’introduzione della L. 71/2017, i cittadini minori di almeno 14 anni vittime di bullismo informatico o i loro genitori o altri adulti che hanno responsabilità sul minore possono presentare una richiesta di oscuramento immediato al sito o social con rimozione e/o blocco immediato di tutti i contenuti ritenuti offensivi.
Il sito o social ha tempo 24 ore per comunicare la presa in carico della richiesta e 48 ore per ottemperare. Diversamente o in caso di impossibilità di reperire i dati dei gestori del sito si potrà fare ricorso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che, entro 48 ore prenderà i relativi provvedimenti.
Per quanto riguarda le forme di tutela sul piano civile, ciascuna delle condotte riconducibili al fenomeno del cyberbullismo è idonea a cagionare pregiudizi alla persona che ne è vittima, valutabili sotto tutti i profili che compongono le categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Nel caso in cui autori di tali comportamenti siano soggetti minorenni, potrà porsi il problema dell’eventuale responsabilità dei soggetti tenuti alla loro vigilanza e alla loro educazione, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 c.c.
Interessante novità introdotta dalla L. 71/17 è rappresentata dalle sanzioni.
Nel caso di cyberbullismo riconosciuto da un istituto scolastico, il direttore dovrà convocare il responsabile ed ammonirlo in modo disciplinare.
Nel caso in cui il responsabile sia un minorenne di almeno 14 anni ed abbia agito contro un altro minorenne si potrà: presentare querela ed iniziare un procedimento penale ovvero chiedere al Questore di ammonire il responsabile. Il questore convocherà il minorenne insieme ad un genitore e lo ammonirà verbalmente ed in modo scritto.
Tra gli episodi di cyberbullismo ritengo necessario soffermarmi sul body shaming.
Il body shaming è una forma di bullismo a tutti gli effetti in cui il fisico di una persona viene criticato, in particolare attraverso canali web e social.
Negli ultimi anni questo fenomeno è diventato molto frequente e, da un’indagine svolta dalla Nutrimente Onlus, sembra colpire una donna su due. Tuttavia, non si tratta di una forma di bullismo che coinvolge esclusivamente il mondo femminile. Le statistiche sugli adolescenti indicano infatti che ad esserne state vittime siano il 94% delle ragazze e il 65% dei ragazzi.
Ad essere prese di mira sono in particolare alcune parti del corpo come le gambe, la pancia, il fondoschiena e i fianchi. Attraverso il body shaming si viene bullizzati per avere qualche chilo di troppo e anche per l’eccessiva magrezza. Si tratta dunque di una tendenza praticata su larga scala, soprattutto tra gli adolescenti, in cui l’utente agisce comodamente dietro ad uno schermo verso una qualsiasi persona, non conosciuta, sentita lontana e per questo considerata come un oggetto da schernire.
Il fenomeno sta diventando sempre più preoccupante poiché coinvolge un numero sempre maggiore di utenti social. Questa nuova forma di cyberbullismo provoca nelle vittime stati di ansia e angoscia. L’aumento e la diffusione dei canali social e web non ha fatto che estendere questo fenomeno, i commenti offensivi sono dilagati e diventati sempre più frequenti. I casi di bullismo nelle scuole sono ripetuti: bambini presi di mira poiché in sovrappeso, ragazzine derise dai fidanzati. Oltre ad avvicinarsi a malattie come l’anoressia e la bulimia, in casi più drammatici le vittime arrivano al suicidio, poiché incapaci di accettare il proprio corpo. Il corpo diventa dunque un mezzo per criticare un’altra persona, per farla vergognare. Il carattere, il talento e l’intelligenza della persona vengono lasciati da parte, nemmeno presi in considerazione.
Come tutelare sé stessi
Capire come tutelarsi risulta oramai fondamentale, visto il dilagare di questa tendenza. In primo luogo, è bene considerare che si tratta di un fenomeno culturale e quindi di un problema che riguarda tutti, senza distinzione tra una persona e l’altra. Le critiche e le offese sui social vanno respinte con fermezza.
Ecco alcune azioni da mettere in atto:
• Segnalare e bloccare i profili social e le pagine che diffondono lo “hate speech” (discorsi sull’odio) e il body shaming attraverso commenti offensivi e inappropriati.
• Denunciare l’accaduto presso la Polizia Postale e i Carabinieri, se le offese continuano nonostante i blocchi, ad esempio attraverso profili falsi.
• Rivolgersi ad autorità competenti o ad un avvocato, in casi particolarmente discriminatori e offensivi.
Infine, ma più importante di tutto, è ricordare che la migliore difesa è costituita dalla capacità di amare sé stessi e il proprio corpo. In questo modo sarà possibile ignorare le critiche e le persone che compiono questi atti di bullismo!
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