Il buono acquisto alla stregua del denaro contante


Sempre più aziende, per omaggi e promozioni, si affidano al sistema dei buoni acquisto e dei buoni regalo.
Ecco un piccolo vademecum
Il buono acquisto alla stregua del denaro contante
I buoni acquisto o buoni regalo sono buoni che hanno un valore facciale variabile e danno la possibilità a colui che lo riceve di scegliere il proprio acquisto o regalo fra beni di diversa natura che gli esercizi convenzionati offrono.
Il buono prende le sembianze di denaro contante, dando l’opportunità a chi lo utilizza di acquistare con le medesime condizioni ordinarie di vendita, quali l’assistenza, il cambio di merce se non perfettamente in buono stato, ecc. e integrabile se il bene scelto appartiene a una gamma di prodotti più costosi del buono stesso.

Con la risoluzione n. 21/E del 22 febbraio, viene ribadito un concetto, oramai assodato nella prassi dell’Amministrazione finanziaria (tra le altre, la circolare 27/1976), per il quale nessuna fattura deve essere emessa nella fase di circolazione "interna", in quanto i buoni regalo servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione e non quale passaggio di merce.
Soltanto nel momento in cui il buono viene utilizzato per l’acquisto del bene/servizio, l’operazione di cessione sottostante deve essere assoggettata a IVA dal cedente (nel caso, l’esercizio affiliato) per l’intero importo del prezzo del bene o del servizio. Solo in quel momento, pertanto, il cedente dovrà emettere documenti fiscali attestanti l’operazione.
Nello scontrino o nella fattura, l’Iva si applica all’intero importo versato e non è rilevante se viene utilizzato tutto il buono o solo in parte versando il resto in contanti. Il buono rimanente in capo al venditore rappresenterà poi il diritto a ricevere il rimborso del valore facciale dello stesso, da parte del produttore.

Si vengono così ad identificare quattro fasi:
Rapporto tra emittente e azienda cliente - la cessione dei buoni effettuata dall'emittente a favore dell'azienda cliente non assume rilevanza ai fini dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Dovrà essere, invece, fatturato separatamente, con aliquota ordinaria, qualsiasi eventuale servizio prestato dall'emittente verso corrispettivo specifico quale stampigliatura, personalizzazione, consegna a domicilio, etc;
Rapporto tra azienda cliente e beneficiario del buono - La successiva distribuzione gratuita del buono acquisto ai dipendenti o a clienti e fornitori risulta anch’essa fuori campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. 633/1972 in quanto la circolazione dei titoli di legittimazione è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario;
Rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente - Il rimborso del valore facciale dei buoni da parte della società emittente costituisce un'operazione non rilevante ai fini dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Rapporto tra beneficiario del buono ed esercizio - Riguardo tale operazione, si ritiene che la base imponibile per l'esercizio commerciale a fronte della vendita/prestazione a favore di un consumatore finale sia costituita dall'intero prezzo al minuto, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore finale in contanti (o con modalità analoghe) che del valore facciale dei buoni acquisto
In conclusione, l`esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell'operazione - da determinarsi ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 - emette regolare scontrino/fattura con IVA per l'intero prezzo del bene/servizio dovuto dal consumatore finale, a prescindere dalle modalità di pagamento dello stesso (integralmente con buoni ovvero in parte con buoni e in parte contanti o altri mezzi).

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di Studio Busin

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