Il caso Willy e Gaglione: fra omicidio doloso e preterintenzionale


I recenti casi di cronaca giudiziaria danno lo spunto per un approfondimento in materia di omicidio doloso, preterintenzionale e colposo
Il caso Willy e Gaglione: fra omicidio doloso e preterintenzionale

È di questi giorni la notizia del cambio d’accusa da omicidio preterintenzionale a omicidio doloso a carico dei ragazzi che hanno aggredito Willy  Monteiro. Ancor più recente è il caso di Maria Paola Gaglione, morta a seguito dello speronamento del proprio motorio da parte del fratello (che osteggiava la sua relazione con un ragazzo transgender), accusato di omicidio preterintenzionale.

Omicidio doloso, preterintenzionale e anche colposo: purtroppo ne sentiamo parlare spesso ma le differenze potrebbero non essere così note. Cercheremo di fare un po’ di chiarezza.

L’omicidio consiste in un’azione o un’omissione che ha cagionato la morte di un uomo.

A seconda della coscienza e della volontà dell'omicida mentre agisce − tecnicamente si parla di elemento soggettivo del reato − l’omicidio può essere doloso, preterintenzionale o colposo.

 

 

 

Omicidio doloso

L’omicidio è DOLOSO (art. 575 c.p.) quando un soggetto cagiona volontariamente la morte di un altro uomo; in questo caso l’agente, cioè l'omicida, è consapevole della morte come conseguenza diretta della propria azione od omissione.

Il reato di omicidio doloso può sussistere anche in presenza del solo dolo eventuale. In questo caso è sufficiente che chi agisce accetti il rischio  del verificarsi della morte dell’altro soggetto. Ad esempio, è stato ritenuto configurabile il dolo eventuale nella condotta di una guardia giurata, esperta nell'uso delle armi, che, nel tentativo di fermare dei ladri in fuga, dopo aver esploso in aria un unico colpo ed essersi posta al riparo dall'eventuale reazione dei malviventi, ormai datisi alla fuga, abbia sparato altri cinque colpi al buio, ad altezza uomo, a distanza di circa trenta metri, in direzione di persone e auto in movimento, accettando così il rischio di procurare la morte dei fuggitivi pur di fermarli.

Nel caso in cui un soggetto si prefiguri alternativamente sia l’ipotesi di ferire la persona  sia quella di ucciderla, si parla di dolo alternativo.

La volontà di uccidere può anche essere il frutto di un proposito criminoso improvvisamente insorto (in tal caso si parla di dolo d’impeto); questo accade, ad esempio, quando un soggetto, a seguito di un forte alterco con un altro automobilista per una mancata precedenza ad un incrocio, prende un coltello dalla propria auto e lo uccide. Agli antipodi per così dire rispetto al dolo d’impeto si colloca la premeditazione, nella quale l’omicidio, detto premeditato, è frutto di una scelta voluta e pianificata. La premeditazione è un'aggravante dell’omicidio che comporta un aumento della pena. Affinché vi sia premeditazione sono necessari due elementi: il primo di tipo cronologico (deve trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il sorgere del proposito criminoso e la sua attuazione) e il secondo di tipo ideologico (la risoluzione criminosa deve essere persistente, ferma e irrevocabile).

 

 

Omicidio colposo

L’omicidio è COLPOSO (art. 589 c.p.) quando un soggetto cagiona per colpa la morte di un’altra persona.

In questo caso l’agente non vuole la morte della vittima (e neppure la lesione che conduce alla morte); la morte si verifica invece a seguito di un suo comportamento negligente, imprudente, imperito o causa della  violazione di leggi o regolamenti (per colpa, appunto).

Si ha omicidio colposo, ad esempio, quando un paziente muore in ospedale a causa di un maldestro intervento chirurgico o di un’errata diagnosi. Nell’ambito dell’omicidio colposo rientra il c.d. omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), che si verifica allorché un soggetto cagiona la morte di un’altra persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; se poi risulta che il soggetto stava guidando un veicolo a motore in stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena verrà aumentata, ma rimane un caso di omicidio colposo.

 

 

Omicidio preterintenzionale

Ai sensi dell’art. 584 c.p., commette omicidio PRETERINZIONALE chiunque, con atti diretti a cagionare percosso (art. 581 c.p.) o lesioni (art. 582 c.p.), cagiona la morte di un uomo.

Nell’omicidio preterintenzionale l’agente non vuole l’evento morte, bensì prevede e vuole soltanto percuotere o produrre una lesione personale alla vittima. Pertanto, nell’omicidio preterintenzionale il dolo è limitato alle percosse e le lesioni.  


Rammentiamo infine che, non essendo sempre facile determinare la presenza di un dolo omicidiario, la giurisprudenza ritiene che la prova della sua esistenza possa essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione a partire da altri fatti certi quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo colpita, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l'azione cruenta. Da questa analisi possiamo quindi concludere che, al di là delle tre fattispecie generali dell'omicidio (doloso, preterintenzionale, colposo), esistono situazioni di confine, che richiedono una valutazione particolarmente approfondita.

 

 

Il caso di Willy Monteiro

Torniamo ora ai casi oggetto di cronaca: nel caso di Willy Monteiro, agli autori del delitto era stato contestato in un primo tempo l’omicidio preterintenzionale, perché si riteneva che la loro intenzione/volontà fosse solo quella di percuotere o cagionare lesioni alla vittima e che la morte si fosse verificata come evento non voluto dagli stessi.

A seguito degli ulteriori approfondimenti, e in particolare di un prima breve relazione del medico legale incaricato dal Pubblico Ministero, sarebbe però emersa l’esistenza di “colpi assestati e non casuali”;  l’aver utilizzato colpi così mirati e decisivi ha fatto ipotizzare agli inquirenti che vi fosse negli aggressori una  volontà omicida, se non altro sotto il profilo del dolo eventuale (che come abbiamo sopra detto, consiste nell’aver accettando il rischio del verificarsi della morte dell’altro soggetto). Ovviamente siamo solo all’inizio delle indagini preliminari e, solo al termine della fase investigativa, si conoscerà l’accusa definitiva che verrà mossa dal Pubblico Ministero agli autori del crimine .

 

 

Il caso di Maria Paola Gaglione

Invece, nel caso di Maria Paola Gaglione, al momento il fratello è stato iscritto nel Registro degli indagati con l’accusa di omicidio preterintenzionale, in quanto gli inquirenti hanno ritenuto che il fratello abbia avuto solo l’intenzione di far cadere la sorella dal motorino col fine di cagionarle delle lesioni (e non già di ucciderla). E’, però, opportuno ricordare di nuovo che siamo solo all’inizio delle indagini, quindi si dovranno attendere gli ulteriori accertamenti prima di poter  ritenere che il fratello della ragazza abbia invece agito accettando il rischio della morte (e quindi con dolo eventuale) oppure come alternativa rispetto alle semplici lesioni (e quindi sotto il profilo del dolo alternativo). In entrambi i casi l’accusa passerà dall'omicidio preterintenzionale al più grave omicidio volontario.

Non si deve infine dimenticare che quello che conterà sarà solo quanto verrà accertato nel corso del processo e quanto verrà ritenuto nella sentenza definitiva.

Articolo del:


di Avv. Emilio Antonio Nespoli

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse