Il certificato medico di malattia dei lavoratori


Adempimenti previsti
Il certificato medico di malattia dei lavoratori

Quando un lavoratore dipendente non sta bene la prima cosa da fare è comunicare l’assenza al datore di lavoro per evitare di incorrere in provvedimenti disciplinari. Successivamente deve rivolgersi al proprio medico curante, il quale valuterà lo stato di salute del paziente e invierà il certificato di malattia in forma telematica all’Inps, comunicando il numero di protocollo al lavoratore che a sua volta deve comunicarlo al proprio datore di lavoro. Quest’ultimo collegandosi sul sito Inps può prendere visione del certificato ed eventualmente decidere di mandare la visita fiscale a suo carico.

La disciplina delle visite private è contenuta nella circolare Inps n° 95/2016 che distingue obblighi ed esenzioni per i dipendenti privati e pubblici.

I dipendenti privati devono essere reperibili per un’eventuale visita fiscale tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e poi nel pomeriggio tra le 17:00 e le 19:00. Il luogo di reperibilità è quello di domicilio oppure quello indicato sul certificato; inoltre non si escludono anche due visite fiscali nello stesso giorno. Possono essere non reperibili alcuni lavoratori ovvero persone con patologie gravi trattate con terapie salvavita, debitamente documentate dalla Struttura sanitaria e lavoratori con patologie sottese o collegate a invalidità riconosciute e determinate nella misura pari o superiore al 67%.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici la reperibilità è un po’ diversa in quanto le fasce orarie vanno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di mattina e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. A far data dal 13 gennaio 2018, in seguito al DPCM n. 206 del 17/10/2017 sono state apportate alcune modifiche ai casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità per i dipendenti pubblici. Di conseguenza a ciò sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, la causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto, gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

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di Studio Molinaro

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