Il certificato medico per l'accompagnamento


Giurisprudenza oscillante sulle specifiche tecniche del certificato medico telematico atto a richiedere l'indennità di accompagnamento
Il certificato medico per l'accompagnamento
In ordine alla inammissibilità della domanda di indennità di accompagnamento per asserita mancanza della indicazione specifica della impossibilità di deambulare senza l’aiuto di accompagnatore, o di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana sul certificato medico allegato alla domanda amministrativa, presentato in via telematica, si precisa quanto segue:
deve rilevarsi che con determinazione commissariale n. 189 del 20/10/2009 assunta dall’Istituto è stata data attuazione alla disposizione contenuta nell’art. 20 comma 3 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 secondo cui: "a decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’Inps secondo modalità stabilite dall’ente medesimo".
Ebbene, secondo tale determinazione, in conformità con la previsione di legge, alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato un certificato medico;
inoltre, la determinazione dell’Istituto contiene l’approvazione degli schemi di domanda e certificato medico, recando il primo soltanto cinque tipi di prestazione tra cui non è espressamente compresa l’indennità di accompagnamento, mentre il certificato contempla la possibilità di indicare, da parte del medico, la impossibilità a deambulare o a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza;
quindi il provvedimento di carattere regolamentare, previsto dalla legge, mantiene la distinzione necessaria tra un atto di certificazione proprio del sanitario e l’atto che costituisce la manifestazione di volontà dell’interessato.
Peraltro secondo il nuovo procedimento, non è consentita la possibilità di presentare domanda in forme diverse da quelle così stabilite né, chi intende ottenere indennità di accompagnamento ha la possibilità di specificare il tipo di prestazione assistenziale cui aspira fondato sulla condizione di invalidità civile;
si evidenzia altresì che soltanto nella circolare dell’Inps del 28/12/2009, n. 131 (con la quale è illustrata la citata determinazione), si prevede che, in caso di domanda di indennità di accompagnamento, il medico indichi la sussistenza delle predette condizioni, senza che tuttavia vi sia concreta possibilità di far constare nella domanda la volontà di ottenere l’indennità di accompagnamento.
Da quanto sopra discende che, quindi, secondo il modello procedimentale stabilito dall’Istituto, la volontà di ottenere indennità di accompagnamento non trova esplicita indicazione, per cui deve ritenersi sufficiente comunque di domanda volta ad ottenere l’accertamento della invalidità civile, tenuto conto anche che l’indennità di accompagnamento spetta a coloro che siano comunque totalmente inabili (art. 1 L. 18/80).
Nella specie l’appellante ha assolto al proprio onere inviando domanda amministrativa di invalidità e, quindi, ha soddisfatto la condizione di proponibilità, essendo irrilevante la mancata indicazione da parte del medico nel certificato allegato a detta domanda la sussistenza delle condizioni di incapacità alla deambulazione e/o al compimento degli atti quotidiani della vita.

Sul rito proposto
L’art. 445 bis comma II eleva l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo a condizione di procedibilità della domanda nella materia in esame.
La disposizione normativa prevede che laddove il giudice ravvisi il mancato o incompleto espletamento dell’ATP assegna alle parti il temine di gg. 15 per la presentazione dell’istanza di ATP o per il completamento.
In difetto di una espressa previsione circa le sorti del procedimento giudiziario ordinario, in via interpretativa, deve ritenersi che il Giudice possa adottare sentenza di improcedibilità con la quale "chiude" il processo (che non poteva essere iniziato), disponendo con ordinanza (separata) per l’attivazione dell’ATP.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha tempestivamente e ritualmente incoato il giudizio ex art. 445 bis, quale condizione di procedibilità del giudizio de quo, che come tale risulta perfettamente rituale.

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di Avv. Sergio Massimo Mancusi

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