Il certificato successorio europeo
Al fine di semplificare le pratiche di successione internazionali, col Regolamento (UE) n. 650/2012 è stato introdotto il certificato successorio europeo. In Italia, ne è stata data concreta attuazione con la legge n. 161/2014. La sua applicazione si ha a partire dalle successioni apertesi dal 17 agosto 2015.
Il Regolamento UE n. 650/2012 stabilisce, come regola generale, che sono competenti a decidere sulla devoluzione successoria gli organi giurisdizionali del paese dell’UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Per testamento, tuttavia, una persona può scegliere, ai fini della disciplina della propria successione, la legge del suo paese di origine.
Tale legge nazionale ai applicherà a tutta la successione, indistintamente rispetto alla natura dei beni componente l'asse ereditario.
Il certificato successorio europeo è uno strumento volto ad aumentare il grado di certezza nell'identificazione degli eredi e delle quote ereditarie, consentendone la certificazione in modo unitario e riconosciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea (fuorchè Regno Unito, Irlanda e Danimarca), nonchè a rendere più facile l'esercizio dei diritti degli eredi e dei legatari in presenza di elementi di estraneità all'ordinamento nazionale, che spesso si rinvengono in ambito successorio.
Il certificato d'eredità è uno strumento già utilizzato in molti paesi europei (come ad esempio quelli dell'area Balcanica, ove la successione viene svolta d'ufficio ed al certificato ereditario si perviene attraverso l'attestazione del Tribunale) ed è già noto in Italia nelle zone ove vige il sistema del libro fondiario (Tavolare).
Il certificato successorio europeo è un documento non obbligatorio per il perfezionamento di una successione, ma può essere rilasciato su richiesta dell'erede, del legatario, dell'esecutore testamentario o dall'amministratore dell’eredità che abbiano la necessità di far riconoscere la propria qualità o di esercitare le loro funzioni in un altro paese dell’UE.
Munito di un certificato successorio europeo, l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o il curatore, quindi, possono varcare i confini nazionali senza la necessità di esperire alcun procedimento speciale.
E' più agevole, ad esempio, richiedere la consistenza bancaria o ad incassare somme intestate al defunto, amministrare beni ereditari, pagare i legati di cui l'erede è onerato oppure avviare azioni a tutela dell'eredità.
Non vi è distinzione tra beni mobili / beni immobili: pertanto, il certificato sarà utile, ad esempio, all'intestazione a nome degli eredi degli immobili presenti in un paese diverso da quello in cui era residente il de cuius, caso per il quale spesso, nelle successioni internazionali, tendono a prevalere criteri e prassi riconducibili alla lex rei sitae (ovvero del luogo ove è presente l'immobile).
In Italia, il certificato successorio europeo va richiesto al notaio (nella maggior parte degli altri paesi UE è competente il tribunale), mentre nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di rilascio del certificato di eredita' e di legato.
In caso di controversia rispetto all'emissione del certificato, e' ammesso reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui e' residente il notaio che ha adottato la decisione impugnata.
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