Il cittadino e la crisi da sovraindebitamento


Le procedure di sovraindebitamento risultano essere una "proposta di soluzione "al forte indebitamento delle famiglie italiane". Aspetti pratici
Il cittadino  e la crisi da sovraindebitamento
All’indomani del momento di "picco" della crisi economica, il sovraindebitamento del "cittadino italiano" sta destabilizzando fortemente le famiglie. Per chi non ha i limiti previsti dall’art. 1 L.F. e si trova in una condizione di "sovraindebitamento", cosa può fare? Novità assoluta per l’ordinamento Italiano la "disciplina del sovraindebitamento", prevista dalla legge 27.01.2012 n. 3 e dal successivo d.l. 179 / 2012 recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali. L’insolvente civile può avvalersi di procedure analoghe a quelle adottate per il fallito cui seguono effetti esdebitatori. La normativa prevede la possibilità per il debitore di raggiungere un accordo con i creditori, presso il tribunale ove ha la sua sede principale, a contenuto dilatorio o remissorio cui si accompagna il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive. Le procedure adottabili, quali del debitore "non fallibile" (art. 10 e ss), del consumatore (art. 12 bis e ss.) e di liquidazione del patrimonio del debitore (art. 14 e ss.)prendono il via dal deposito della proposta di accordo . L’organismo di composizione della crisi deve, entro i tre giorni successivi al deposito, notificare le proposte di accordo all’agente di riscossione e agli uffici fiscali competenti anche presso gli enti locali (art. 12 bis c.1.)
La proposta deve contenere (art. 9 c.2 - 3 - 3bis):
- Elenco dei creditori;
- Elenco di tutti i beni e degli atti di disposizione su di essi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (nel caso di accordo);
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- Indicazione della composizione del nucleo familiare con certificazione dello stato di famiglia;
- Scritture contabili negli ultimi tre esercizi con dichiarazione di conformità all’origine ( nel caso di accordo del " debitore non fallibile";
- Dichiarazione degli eventuali redditi percepiti.
Per ognuna delle tre procedure sono previste una serie di verifiche preliminari.
Fasi successive alle diverse procedure di sovraindebitamento
A) Procedura di sovraindebitamento del debitore " non fallibile" (ex- art. 10 e ss)
Fase I°: redazione della proposta da parte del debitore (con ausilio dell’organismo di composizione della crisi) e suo deposito (l’OCC deve entro e non oltre i 3 giorni successivi al deposito, notificare la proposta di accordo all’agente di riscossione e agli uffici fiscali competenti);
Fase II°: decreto di ammissione della procedura entro e non oltre 60 gg. Dal deposito del ricorso (previa verifica da parte del Giudice sulla legittimità dell’atto) con fissazione dell’udienza.
Fase III°: l’organismo di composizione della crisi provvede alla formazione del passivo e verifica delle maggioranze necessarie al raggiungimento dell’accordo, considerando che è necessario il consenso di almeno 60% dei creditori totali.
Fase IV: il Giudice dopo l’udienza per l’accertamento negativo di iniziative ad atti di frode ai creditori può omologare l’accordo mediante decreto. L’omologa è quindi pubblicata nel registro delle imprese e presso gli uffici competenti a cura dell’OCC.
Fase V°: fase esecutiva prevede l’azione da parte dell’organismo di composizione della crisi della liquidazione dei beni compresi dal piano.
B) Procedura di sovraindebitamento del consumatore (ex - art. 12 bis e ss.)
La procedura è affine a quella appena delineata con alcune principali differenze:
- ai fini dell’approvazione del piano non è richiesta alcuna maggiorazione; quindi, quale condizione necessaria per l’omologazione è la valutazione da parte del Giudice circa la fattibilità del piano in relazione ai presupposti e al complessivo atteggiamento del consumatore (meritevolezza).
C) Procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (ex - art. 14 ter ss)
Fase I°: redazione della proposta da parte del debitore la quale deve contenere l’inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell’OCC e suo deposito
Fase II° : il giudice, previa verifica sulla legittimità dell’atto provvede alla nomina di un liquidatore ovvero dello spesso OCC, disponendo le forme di pubblicità prescritte e ordinando lo spossessamento dei beni oggetto della liquidazione a favore del liquidatore.
Fase III°: il liquidatore predispone l’inventario e comunica ai creditori la data entro cui presentare le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà loro comunicato; i creditori entro i 5 gg. possano proporre eventualmente osservazioni. Qualora non vi siano osservazioni lo Stato Passivo è approvato e comunicato agli interessati;
Fase IV°: fase della liquidazione si apre con la redazione da parte del liquidatore del programma di liquidazione, depositato entro 30 gg. Il liquidatore, informati i creditori e i debitori delle operazioni di vendita previste nel programma di liquidazione, procede alla liquidazione (rimanendo subordinati all’autorizzazione del giudice gli atti di straordinaria amministrazione). La procedura si conclude solo con la completa esecuzione del programma e comunque deve rimanere aperta a un minimo di quattro anni ed eventuali ulteriori beni sopravvenuti nei suddetti quattro anni successivi alla data di deposito del ricorso sono ricompresi nel patrimonio da liquidare.
Al termine delle procedure o in caso di mancata amissione o revoca della proposta l’OCC deve dare comunicazione a mezzo r.r ovvero PEC al debitore dell’Avvenuta distruzione dei dati sensibili acquisiti nel corso della procedura a fini privacy.

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di dott.ssa Maria Assunta Damiano

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