Il Codice dei beni culturali e del paesaggio


Descrizione del D.Lgs 42/2004, normativa fondamentale in materia di salvaguardia del paesaggio
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio
Questo articolo è il secondo dedicato alla tutela del paesaggio nella normativa italiana. Nel precedente abbiamo realizzato un excursus sulla legislazione previgente (dagli anni ’20 fino al Testo Unico il D.Lgs. 490/1999).
Affrontiamo adesso la normativa attuale.

Il T.U. entrato in vigore nel 1999 con l’obiettivo di unire, omogeneizzare e conseguentemente abrogare tutta la legislazione precedente in materia (le leggi del ’39, la legge Galasso L. 431/85 ecc...), ha avuto vita breve, infatti solo cinque anni dopo (nel 2004), il Governo, a seguito di legge delega (la 137/2002), ha emanato il Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs 42/2004 che ha abrogato le precedenti normative pur non riuscendo ad essere fonte esclusiva della materia. Il Codice è il frutto del recepimento di Direttive comunitarie, anche se in molti aspetti ha ripreso il Testo Unico. Si suddivide in due macro aree (che sostanzialmente riprendono le leggi del 1939): i beni culturali e i beni paesaggistici. Il Codice, attualmente in vigore, ha subito modifiche ed integrazioni con il D.Lgs 156/06 relativamente ai beni culturali e il D.Lgs 63/08 per il paesaggio.

Soffermandoci sugli aspetti paesaggistici, andiamo a fare un breve focus sugli articoli più significativi del Codice a seguito delle ultime novazioni: art. 131: definisce il paesaggio come: "territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni; art. 132: stabilisce che: "la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità sia dei principi costituzionali, che dell’applicazione della "convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 e delle relative norme di ratifica e esecuzione"; art. 134: individua i beni tutelati: a) "immobili e aree tipizzati, aventi cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica, ville, giardini e parchi ....., che presentano un valore estetico e tradizionale, bellezze panoramiche......, b) aree da tutelarsi per legge in base alle loro caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici c) immobili e aree comunque sottoposto a tutela dai piani paesaggistici; art. 143: Una importante novità del "Codice" riguarda la realizzazione dei Piani Paesaggistici che si devono occupare di tutto il territorio, e non solo delle Aree di pregio, con una "ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni", "l’individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate...."

Riassumendo: il D.Lgs. 42/2004, "Codice", recepisce in buona parte le normative previgenti, ma contiene significative novità: dalla pianificazione paesaggistica come strumento di tutela, controllo, sviluppo e riqualificazione (ex aree industriali, cave ecc...), alla classificazione di tutto il territorio e non solo delle aree di pregio, dalla concertazione con la cittadinanza e le varie amministrazioni, alla vigilanza, alle modalità di autorizzazione e al sistema sanzionatorio.
Concludendo: il paesaggio rappresenta la nostra identità, parafrasando il Codice, tutelarlo rappresenta una sfida fondamentale per il nostro presente e il nostro futuro. Il legislatore italiano da circa un secolo tenta, per legge, di tutelare tale preziosissimo bene individuando le zone di maggiore pregio, stabilendo come si deve operare e con quali autorizzazioni e prescrizioni ed infine, stabilendo norme severe per chi realizza abusi edilizi.

Articolo del:


di dott. geom. Luca PROTASI

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