Il Codice Rosso: le novità introdotte dalla L. 69/2019


Il Codice Rosso e la protezione della vittima tra prevenzione e repressione
Il Codice Rosso: le novità introdotte dalla L. 69/2019

La legge cd. Codice Rosso (L. 69 del 19 luglio 2019) nasce dalla necessità di porre un efficace ed immediato argine al dilagante fenomeno della violenza di genere e delle nuove forme di aggressione che si manifestano nello spazio virtuale dei social network, nonché a seguito della inarrestabile e preoccupante escalation dei reati ai danni delle donne ed il sempre più crescente allarme sociale che da essi ne deriva.

La chiave del Codice Rosso è la protezione delle vittime, predisponendo una serie di strumenti che consentano allo Stato di intervenire tempestivamente e stroncare sul nascere l'azione criminosa evitando che la stessa se non interrotta produca conseguenze drammatiche.

Sulla scia della Convenzione del Consiglio d'Europa, nota come Convenzione di Istanbul, che definisce un quadro globale di protezione per le donne attraverso la cooperazione internazionale, il Codice Rosso ha valorizzato la prevenzione di tali tipologie delittuose da un lato, mentre dall’altro ha inasprito pene e punito comportamenti fino ad ora non previsti dalla legge come reato.

In particolare, sul piano preventivo la Legge 69/19 interviene su:
•    comunicazione immediata, anche in forma orale, da parte della Polizia giudiziaria al Pubblico Ministero delle notizie di reato concernenti i reati di violenza domestica e di genere;
•    tempistica stringente in capo all'autorità giudiziaria per l'audizione della vittima, indicando nel termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato il tempo entro il quale il P.M. deve procedere ad assumere sommarie informazioni dalla persona offesa
•    percorso preferenziale nello svolgimento delle indagini inerenti reati di violenza di genere e domestica procedendo senza ritardo agli atti delegati dal P.M. e mettendo a disposizione dello stesso la documentazione relativa all'attività svolta con tempestività.  
•    comunicazione obbligatoria alla persona offesa da reato di violenza domestica o di genere ed al suo difensore dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione
•    maggior controllo del rispetto delle prescrizioni della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa attraverso l'uso di apparecchi elettronici o tecnici di cui all'art 275 bis c.p.p..  
•    corsi di formazione specifici per il personale di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Penitenziaria che eserciti in relazione ai reati di violenza di genere e domestica.

Sul piano repressivo invece, il Codice Rosso è intervenuto su tre piani:

 

INTRODUZIONE DI NUOVE FATTISPECIE DELITTUOSE

•    art. 387 c.p. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,  prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti nascenti dal provvedimento di applicazione delle misure cautelari di cui agli articoli 282 bis c.p.p (allontanamento dalla casa familiare); art. 282 ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa); art. 384 bis c.p.p. (allontanamento d'urgenza dalla casa familiare).

•    art. 558 bis c.p. costrizione o induzione al matrimonio punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque mediante violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile; ovvero chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di minori di anni 18, la pena è da 2 a 7 anni di reclusione quando i fatti sono commessi in danno di minore di anni 14, la norma stabilisce, altresì, che il reato è punito anche quando è commesso all'estero da cittadino italiano o cittadino straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o straniero residente in Italia.

•    art. 612 ter c.p. diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti meglio conosciuto come Revenge porn. La norma in esame punisce con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque invii, ceda, consegni, pubblichi o diffonda immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Il reato si configura anche quando chi ha ricevuto o acquistato delle immagini o dei video sessualmente espliciti, le invii, ceda, pubblichi o diffonda senza il consenso della persona rappresentata. La disposizione vuole punire sia la condotta di diffusione posta in essere dall'autore del reato che la condotta degli eventuali "condivisori" di tali immagini. Infatti è la condivisione da parte di altri soggetti che rende ancor più grave e pericoloso il reato in esame con conseguenze irreversibili. Sono previsti aumenti di pena nel caso in cui il reato sia commesso dal coniuge, anche se separato o divorziato, o da persona che sia stata legata alla persona offesa da una relazione affettiva, se i fatti vengono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Un aumento di pena da un terzo alla metà è previsto nel caso di fatti commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di donna in stato di gravidanza. Per tale rato si procede a querela della persona offesa nel termine di sei mesi e la remissione può essere solo processuale salvo nei casi in cui i fatti sono commessi nei confronti di persona in condizioni di inferiorità psichica o fisica o donna incinta dove si procede d'ufficio.

•    art. 583 quinquies c.p. deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al volto con il quale si punisce con la reclusione da 8 a 14 anni chiunque cagioni una lesione personale dalla quale derivi la deformazione o sfregio del viso. Tale disposizione abroga la corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime, inoltre prevede in caso di condanna o patteggiamento l'interdizione perpetua da ogni ufficio relativo alla tutela, curatela ed amministrazione di sostegno.

 

MODIFICA DELLE PENE PREVISTE PER ALCUNI REATI GIÀ ESISTENTI

Pene più severe in ordine ai reati di cui all’art 572 delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, 612 bis delitto di atti persecutori c.d Stalking, delitti in materia di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis ss c.p.


MODIFICHE IN MATERIA PENITENZIARIA E DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Il Codice rosso modifica anche l'ordinamento penitenziario laddove al fine di consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per i suddetti reati prevede una valutazione sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

Altro intervento significativo apportato dal Codice Rosso si ha in tema di sospensione condizionale della pena laddove si prevede per i delitti di violenza domestica e di genere, che la sospensione condizionale della pena sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

 

 

Articolo del:


di Antonella Mazzone

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