Il colpo di frusta esiste ancora?
Indennizzabilità del cosiddetto "colpo di frusta" alla luce dei recenti disposti di legge
Il "colpo di frusta", o, meglio, la distorsione del rachide cervicale , è stato negli anni fonte di risarcimenti spesso esorbitanti o immotivati, anche per la natura stessa della lesione, che comporta una difficile obiettivazione clinica, da parte del medico-legale, di eventuali postumi permanenti, che spesso vengono valutati a notevole distanza di tempo dall'evento lesivo.
Il governo Monti ha emanato una legge al riguardo (27/2012, art. 32) che precisa, al comma 3-ter, come "....le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".
Il comma 3-quater precisa inoltre come "Il danno alla persona per lesioni di lieve entità.... è risarcito solo a seguito di riscontro medicolegale, da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esisitenza della lesione".
Da ciò deriva che il medico legale, per potere valutare un danno biologico, o invalidità permanente, di lieve entità, ricompreso nella valutazione fra il 1% e il 9%, (e ovviamente il colpo di frusta è, al riguardo, in... pole position) non può prescindere dal riscontro strumentale (la radiografia, che deve essere alterata riapetto alla norma) e clinico-obiettivo, rilevato lungo il decorso delle lesioni e all'atto della visita medico-legale stessa.
La norma, evidentemente e condivisibilmente, è mirata a ridurre le speculazioni e i risarcimenti immotivati, che, fra l'altro, vanno a scapito degli indennizzi delle lesioni più gravi.
Tale legge non ha, peraltro, scoperto "l'acqua calda"; la criteriologia medico-legale già in precedenza imponeva di valutare tali dati documentali e clinici, oltre alla sintomatologia e alla idoneità lesiva dell'evento (una cosa è una strisciata sul paraurti, altra una vettura da condurre allo sfascia-carrozze).
Molte compagnie di assicurazione, peraltro, come prevedibile, hanno interpretato la norma in modo rigoroso, per non dire francamente rigido, al fine di ridurre le speculazioni, e offrono, pressochè costantemente, il risarcimento del solo periodo di malattia traumatica e delle spese mediche congrue e necessarie.
Ciò ha ovviamente determinato un aumento del contenzioso e delle cause civili, e, indubbiamente, ridotto considerevolmente le richieste di risarcimento delle lesioni lievi.
Giova peraltro rilevare come la norma non ha "abolito" le lesioni di lieve entità e il relativo risarcimento di danno biologico o "micro-invalidità", ma unicamente posto argine alle speculazioni che, nell'arco degli anni, hanno condotto a situazioni scientificamente inaccettabili ( la distorsione del rachide cervicale, secondo le statistiche cliniche, guarisce completamente in oltre il 90% dei casi, mentre, in ambito assicurativo, reliqua pretesi postumi in modo pressochè costante, tanto da dare adito a considerazioni non eleganti, all'estero, sulla fragilità del collo degli italiani).
Peraltro, laddove sussistano gli estremi, di legge, clinici, medico-legali e, mi sia consentito, del buon senso, tali lesioni devono trovare il giusto indennizzo, che deve essere garantito dalla serietà e correttezza degli addetti a i lavori, medici-legali, avvocati, compagnie di assicurazione, senza doimenticare che il diritto alla salute è garantito dalla Costituzione, così come il relativo indennizzo per fatto illecito causato da terzi; non si parla, ovviamente, dei soli incidenti staradali, ma anche di tutte le altre fattispecie che possono condurre ad un danno biologico alla persona.
Per concludere, potremmo affermare che il colpo di frusta non è morto, ma solo malato, e bisognoso di cure adeguate, che tengano conto della reale sussistenza del danno e, al netto delle speculazione, ne garantiscano un indennizzo equo e soddisfacente.
Il governo Monti ha emanato una legge al riguardo (27/2012, art. 32) che precisa, al comma 3-ter, come "....le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".
Il comma 3-quater precisa inoltre come "Il danno alla persona per lesioni di lieve entità.... è risarcito solo a seguito di riscontro medicolegale, da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esisitenza della lesione".
Da ciò deriva che il medico legale, per potere valutare un danno biologico, o invalidità permanente, di lieve entità, ricompreso nella valutazione fra il 1% e il 9%, (e ovviamente il colpo di frusta è, al riguardo, in... pole position) non può prescindere dal riscontro strumentale (la radiografia, che deve essere alterata riapetto alla norma) e clinico-obiettivo, rilevato lungo il decorso delle lesioni e all'atto della visita medico-legale stessa.
La norma, evidentemente e condivisibilmente, è mirata a ridurre le speculazioni e i risarcimenti immotivati, che, fra l'altro, vanno a scapito degli indennizzi delle lesioni più gravi.
Tale legge non ha, peraltro, scoperto "l'acqua calda"; la criteriologia medico-legale già in precedenza imponeva di valutare tali dati documentali e clinici, oltre alla sintomatologia e alla idoneità lesiva dell'evento (una cosa è una strisciata sul paraurti, altra una vettura da condurre allo sfascia-carrozze).
Molte compagnie di assicurazione, peraltro, come prevedibile, hanno interpretato la norma in modo rigoroso, per non dire francamente rigido, al fine di ridurre le speculazioni, e offrono, pressochè costantemente, il risarcimento del solo periodo di malattia traumatica e delle spese mediche congrue e necessarie.
Ciò ha ovviamente determinato un aumento del contenzioso e delle cause civili, e, indubbiamente, ridotto considerevolmente le richieste di risarcimento delle lesioni lievi.
Giova peraltro rilevare come la norma non ha "abolito" le lesioni di lieve entità e il relativo risarcimento di danno biologico o "micro-invalidità", ma unicamente posto argine alle speculazioni che, nell'arco degli anni, hanno condotto a situazioni scientificamente inaccettabili ( la distorsione del rachide cervicale, secondo le statistiche cliniche, guarisce completamente in oltre il 90% dei casi, mentre, in ambito assicurativo, reliqua pretesi postumi in modo pressochè costante, tanto da dare adito a considerazioni non eleganti, all'estero, sulla fragilità del collo degli italiani).
Peraltro, laddove sussistano gli estremi, di legge, clinici, medico-legali e, mi sia consentito, del buon senso, tali lesioni devono trovare il giusto indennizzo, che deve essere garantito dalla serietà e correttezza degli addetti a i lavori, medici-legali, avvocati, compagnie di assicurazione, senza doimenticare che il diritto alla salute è garantito dalla Costituzione, così come il relativo indennizzo per fatto illecito causato da terzi; non si parla, ovviamente, dei soli incidenti staradali, ma anche di tutte le altre fattispecie che possono condurre ad un danno biologico alla persona.
Per concludere, potremmo affermare che il colpo di frusta non è morto, ma solo malato, e bisognoso di cure adeguate, che tengano conto della reale sussistenza del danno e, al netto delle speculazione, ne garantiscano un indennizzo equo e soddisfacente.
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