Il commissario giudiziale nel preconcordato


Ecco quali sono i compiti del commissario giudiziale nel preconcordato e quali gli adempimenti per il debitore
Il commissario giudiziale nel preconcordato
Mentre tutti aspettano che il nuovo governo finalmente approvi la riforma che contiene gli ormai famosi meccanismi di allerta, la strada maestra per una azienda che si trovi in crisi e decida di ristrutturare il proprio debito è probabilmente ancora ricorrere alla presentazione del tanto bistrattato preconcordato.

Di che si tratta?
L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma.

Gli adempimenti informativi previsti dal comma VIII
Con il decreto che fissa il termine il tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita inoltre una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

I pareri del Commissario Giudiziale
Il Commissario è altresì chiamato in tale fase a intervenire per fornire se richiesto il proprio parere obbligatorio ma non vincolante su specifiche operazioni funzionali all'elaborazioni del piano.

I controlli del Commissario Giudiziale
Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma".

Il Commissario deve innanzitutto esaminare le relazioni prodotte dalla società proponente al fine di verificare se:
-esse sono prodotte tempestivamente (trenta giorni dalla registrazione a Registro Imprese del decreto del tribunale e poi nei trenta giorni
successivi)
-dalla situazione finanziaria depositata o dalla relazione informativa è possibile evidenziare operazioni di straordinaria amministrazione non autorizzate o pagamenti di fornitori anteriori non consentite
-verificare il risultato economico del periodo e altre eventuali criticità che nell'ottica del piano futuro possono assumere importanza (ad esempio la creazione di prededuzioni rilevanti, effettuazione di compensazioni non consentite dalla norma)
-verificare se la relazione informativa riferisce sullo stato di avanzamento della proposta.

Quando dai controlli effettuati (per i quali a norma del secondo comma dell’art. 170 egli ha a disposizione tutta la contabilità) emerge che "il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18 "Dunque il C.G. può:
-intervenire per segnalare al Giudice sulla base dei controlli effettuati se vi siano fatti urgenti da segnalare anche per gli effetti dell'art. 173 (atti in frode ai creditori)
-proporre sulla base delle informazioni acquisite la riduzione del termine concesso al creditore.
-allo stesso modo ove il debitore chieda la proroga del termine il G.D chiederà il parere del Commissario

Conclusioni
Il Commissario in tale fase dovrà lasciare che il debitore elabori il piano compiendo una limitata attività di vigilanza strumentale comunque a quella più pregnante che completerà una volta che il debitore presenterà la proposta corredata di attestazione (al fine di aiutare il Tribunale a valutare sull’ammissibilità o meno della proposta).

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di Dott. Costantino Gai

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