Il comodato della casa familiare


Il comodato gratuito della casa destinato alle esigenze della famiglia, permane finché persistono le esigenze famigliari che lo hanno originato
Il comodato della casa familiare
Nell’attuale contesto storico e sociale, per risolvere il delicato problema abitativo, che in molti casi si presenta alle giovani coppie decise ad intraprendere un cammino di vita comune, capita di frequente che il genitore o altro parente, concedano in comodato, senza limiti di durata, al figlio o al nipote un immobile, affinché venga utilizzato come dimora per soddisfare le esigenze della propria famiglia.
Il comodato è il contratto, con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile affinché quest’ultima se ne serva per un uso o per uno scopo determinato. La parte che ha ricevuto il bene è obbligata a restituirlo allo scadere del termine stabilito o, in mancanza, quando vengono meno lo scopo e la destinazione per cui il contratto è stato concluso.
Data la sua natura gratuita, il contratto di comodato viene spesso utilizzato nel campo dei rapporti familiari.
Purtroppo, può accadere che il percorso della coppia ad un certo punto si interrompa e nel caso in cui vi siano dei figli, una delle tante problematiche che queste coppie si trovano ad affrontare al termine del loro comune progetto di vita è quella relativa al godimento dell’abitazione, in cui fino a quel momento l’intera famiglia ha vissuto.
La possibilità di poter continuare ad abitare nella propria casa, anche dopo la rottura dell’unione assume una grande importanza per ciascuno degli ex consorti, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista affettivo e psicologico.
Nel caso in cui i coniugi o i conviventi al momento della separazione stiano vivendo con la prole in un immobile concesso in comodato per esigenze familiari, la particolare finalità del contratto presuppone che solo con la cessazione delle esigenze della famiglia, il comodato potrà essere risolto.
Tuttavia, a tal proposito, la giurisprudenza ha chiarito, che la separazione dei coniugi, nel caso in cui siano presenti figli, non determina il venir meno delle esigenze familiari.
I discendenti rappresentano, infatti, il criterio principale per l’assegnazione all’uno o all’altro genitore dell’abitazione concessa in comodato: è necessario venga garantita ai figli la prosecuzione della vita nell’ambiente domestico, in cui sino a quel momento hanno vissuto.
L’immobile verrà, infatti, assegnato al genitore con cui effettivamente i discendenti, minorenni o maggiorenni non autonomi economicamente, convivono e ciò, indipendentemente dal fatto che lo stesso genitore sia il figlio o il parente del proprietario dell’abitazione concessa in comodato; si pensi al caso frequente in cui i genitori del marito abbiano messo a disposizione del figlio e della nuora un’abitazione di loro proprietà ed in sede di separazione la stessa venga assegnata alla moglie in quanto genitore affidatario della prole.
Il comodante è, dunque, tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale: il comodato potrà essere risolto solo nel momento in cui verrà meno la destinazione delle esigenze familiari, così come destinata all’origine. Quindi, solo nel momento in cui i figli lascino l’abitazione concessa in comodato al genitore affidatario, il proprietario dell’immobile potrà pretendere la restituzione.
Quest’ultimo, inoltre, potrà rientrare nella piena disponibilità della sua proprietà anche nel caso in cui sopraggiunga un’impellente, anche se non grave, necessità: per esempio, potrà pretenderne la restituzione per rivenderlo e superare così una crisi economica improvvisa, o per risiedervi avendo necessità di un’abitazione.
Solo in mancanza di discendenti, i criteri per l’assegnazione riprenderanno a seguire le norme sulla proprietà e sul possesso. In questo caso, di conseguenza, l’immobile dovrà essere restituito immediatamente al comodante, il quale potrà semplicemente chiederne la restituzione.

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di Cinzia Comerio

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