Il concetto di "segnalazione" nelle banche dati creditizie


Le Banche dati che raccolgono (o possono raccogliere) informazioni in merito alla nostra situazione creditizia sono molteplici e diverso ne è il funzionamento
Il concetto di "segnalazione" nelle banche dati creditizie

Il sistema di tutela del credito ha strutturato negli anni una serie di Banche dati volte a censire i rapporti creditizi in essere tra banche e finanziarie (in veste di creditori) e famiglie e imprese (in veste di debitori).

Tali banche dati sono essenzialmente:

  • la Centrale dei Rischi (CR) della Banca d'Italia
  • i Sistemi di Informazione Creditizia (CRIF, CTC, EXPERIAN).

Occorre in primo luogo una doverosa premessa. La segnalazione all'interno di tali banche dati, in quanto tale, non costituisce un elemento di negatività. Infatti (sopratutto per quanto riguarda i SIC) gli intermediari "alimentano" tali database sulla base non solo di adempimenti ritardati/inadempimenti/insolevenze ma anche sulla base di semplici richieste di accesso al credito o di rapporti creditizi in essere regolarmente onorati.

Per quanto attiene la Centrale dei Rischi (CR) della Banca d'Italia, essa è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti ed ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari. Nella Centrale dei rischi sono, quindi, registrati tutti i finanziamenti (quali mutui, prestiti personali, aperture di credito, etc.…) e le garanzie che hanno un valore superiore ai 30.000 euro, che rappresenta la  soglia di censimento della CR. Pertanto, il cliente è "segnalato" se l'importo che deve restituire all'intermediario è pari o superiore a 30.000 euro, ma questa soglia si abbassa a 250 euro nel caso in cui il cliente è in sofferenza (ovvero, è considerato insolvente, ossia non è in grado in maniera definitiva di estinguere il proprio debito). Peranto la segnalazione in CR non connota, necessariamente,  la condizione di "cattivo pagatore" salvo che, ovviamente, non sia per "sofferenza". Ben potrebbe essere, ad esempio, che un soggetto sia debitore verso una banca di un mutuo regolarmente onorato. Il rapporto creditizio sarà censito in CR ma da ciò non discende alcuna negatività per il mutuatario.

A proposito di Centrale dei Rischi (CR) della Banca d'Italia, giova portare all'attenzione una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 3130 del 9 febbraio 2021, fornisce utilissime indicazioni per capire se la banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento di una obbligazione del cliente.  La segnalazione alla Centrale dei Rischi deve restare conseguenza giuridica dell’inadempimento colposo del cliente; non può diventare conseguenza giuridica dell’avere sollevato il cliente in buona fede eccezioni stragiudiziali di nullità del contratto. In questi termini si è espressa la Terza Sezione Civile che ha enunciato il seguente principio di diritto: «per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede.  L'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi».

Oltre la Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, esistono altri sistemi di accertamento centralizzati, di natura privata e non gestiti direttamente dalla Banca d'Italia: i cosiddetti SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie).

Uno dei più conosciuti Sistemi di Informazioni Creditizie italiani è EURISC, il quale è gestito dalla società CRIF S.p.A. e raccoglie dagliintermediari informazioni sui finanziamenti richiesti e ottenuti da consumatori e imprese, per fornire a chi richiede un nuovo credito un'importante parametro di valutazione del merito creditizio. È importante sottolineare che, mentre nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, la posizione del cosiddetto "cattivo pagatore" viene evidenziata solo a sofferenza conclamata, nei Sistemi di Informazioni Creditizie il "livello di sensibilità" è "tarato" in maniera diversa: ad esempio, come vedremo nel prosieguo di questo breve articolo, anche semplici ritardi nei pagamenti restano - sebbene per periodi relativamente limitati - presenti nel sistema.

Innanzitutto giova sempre ricordare che la trasmissione dei dati creditizi sul SIC viene effettuata dalla banca, dalla società finanziaria o dall’ente partecipante solo se chi richiede il finanziamento ha ricevuto l'informativa specifica. L’informativa, opportunamente fornita dall'ente finanziatore, riporta le modalità con cui i dati vengono trattati nel SIC, gli estremi della società che gestisce il SIC, i tempi di conservazione di tali dati, le categorie di società che possono accedervi, i principali diritti riconosciuti all’interessato.

La comunicazione dei dati in EURISC può avvenire:

  • In fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o la finanziaria intende consultare i tuoi dati per valutare la tua richiesta: pertanto anche la semplice richiesta di accesso al credito viene censita nel sistema (ovviamente ciò non costituisce di per sè una negatività);
  • nel momento in cui la tua richiesta di finanziamento viene accolta ed erogato il finanziamento;
  • in fase di aggiornamento, di norma mensile, con i dati relativi all’andamento dei rimborsi;

Per la trasmissione dei dati positivi e negativi in EURISC non è poi necessario acquisire il consenso di volta in volta, in quanto il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento di legittimi interessi degli enti Partecipanti all’utilizzo del SIC per le finalità individuate dal Codice di Condotta.

In particolare, in fase di aggiornamento con i dati relativi all'andamento dei rimborsi, quando si verificano ritardi nel rimborso del finanziamento (i cosiddetti “dati negativi”):

  • la segnalazione del primo ritardo di pagamento sul rapporto di credito, viene resa visibile sul SIC solo in caso di mancato pagamento per 2 mesi consecutivi (o 2 rate). Prima dell'invio della segnalazione al SIC, l’ente partecipante è tenuto ad inviare 15 giorni prima dell'invio della segnalazione al SIC, una comunicazione avvisando dell’avvenuto ritardo e del fatto che tale ritardo verrà segnalato nel SIC
  • la segnalazione di ulteriori ritardi (successivi al primo) avviene comunque attraverso gli aggiornamenti mensili inviati dall'ente partecipante. In questo caso la comunicazione da parte del finanziatore potrà essere fatta nell'ambito di comunicazioni periodiche alla clientela, quindi non necessariamente prima che l'informazione sia resa disponibile sul SIC.

Le informazioni, così come segnalate e aggiornate dagli enti partecipanti, sono conservate sul SIC di CRIF nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dal Codice di Condotta di riferimento, e cioè:

  • Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione​: 180 giorni dalla data richiesta;
  • Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate: 90 giorni dalla data dell'aggiornamento;
  • Finanziamenti rimborsati regolarmente: 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati);
  • 1 o 2 rate (o mensilità) pagate in ritardo: ​12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazionea condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari;
  • 3 o più rate (o mensilità) pagate in ritardo anche su transazione: 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazionea condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari
  • Finanziamenti non rimborsati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l'ente Partecipante ha fornito l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.

L'attività di CRIF è regolamentata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, “GDPR”, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e, più specificatamente, dal “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante per la Protezione dei dati personali  con provvedimento del 12 settembre 2019 e pubblicato in data 19 settembre 2019. L’attività di CRIF viene periodicamente controllata in base al suddetto Codice.

Infine, per completezza, ricordiamo che le segnalazioni in Centrale dei Rischi (CR) della Banca d'Italia e nei Sistemi di Informazione Creditizia (CRIF, CTC, EXPERIAN) costituiscono fattispecie ben diversa rispetto ai protesti ed agli atti pregiudizievoli.

protesti sono atti pubblici che certificano il mancato pagamento di un titolo di credito (assegno o cambiale).

Gli atti pregiudizievoli principali sono:

  • Sequestro conservativo: se il debitore disperde il patrimonio immobiliare prima della sentenza

  • Pignoramento immobiliare: atto che si mette in esecuzione nel momento in cui chi ha l’obbligo non adempie ai suoi impegni patrimoniali

  • Ipoteca giudiziale: in questo caso, ogni qual volta viene pubblicata una sentenza di pagamento si va a gravare sui beni del debitore

  • Ipoteca legale: viene iscritta d’ufficio per dare garanzia ai creditori.

In definitiva la tutela del credito ha portato, nei decenni, alla creazione di diverse banche dati. La complessità del sistema consiglia di rivolgersi ad un esperto prima di intraprendere decisioni in merito alla propria posizione debitoria.

Articolo del:


di Avv. Claudio D'Amato

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